LA NUOVA CASAGIT 2, ISTRUZIONI PER L’USO

di Giorgio Pacifici *

Dal 1° maggio 2008 sono entrate in vigore le nuove norme che regolano l’iscrizione alla Casagit 2 anche dei giornalisti che svolgono attività giornalistica, caratterizzata come fonte principale del loro reddito, in forma autonoma o subordinata, regolata da contratti che non comportino l’obbligo al versamento del contributo alla Casagit.

I cambiamenti significativi per questi giornalisti riguardano la facoltà di scegliere tra due tipologie contributive, al 30% o al 60% della spesa media per associato con esonero dal versamento della quota fissa, ed il diritto a usufruire di tutte le prestazioni, erogabili in regime di indiretta, nella misura del 30% o del 60%, come da contribuzione.
Un’altra novità riguarda l’iscrizione dei figli dei giornalisti. Si tratta della possibilita’ offerta a tutti i figli dei giornalisti non piu’ assistiti per raggiunti limiti d’eta’ (la Casagit copre il figlio fino ai 26 anni di età) di iscriversi a titolo proprio come soci aggregati (quindi senza diritto di voto) pagando la quota capitaria a seconda degli scaglioni di reddito. In pratica, l’unica differenza con un socio ordinario (a parte il diritto di voto) e’ la non trasmissibilita’ ai propri figli dell’identico diritto all’iscrizione a titolo proprio.
Più in basso, trovate nota accurata su questa norma.
Per saperne di più sulla Casagit 2, ecco ancora alcune informazioni. Per regolare l’introduzione della nuova normativa è stato previsto un regime transitorio in base al quale:
– possono proseguire il rapporto associativo i giornalisti che risultano attualmente iscritti alla Casagit 2 optando per una delle tipologie contributive previste, con l’invio della domanda di adesione alla nuova Casagit 2 (Mod. NC2), o scegliendo di passare direttamente alla Gestione principale, con contribuzione e prestazioni nella misura intera, con l’invio della relativa domanda di adesione (Mod. I3). In mancanza di conferme il vincolo associativo s’intenderà estinto per recesso.
Potranno tuttavia essere accolte le richieste di ripristino ininterrotto di tale vincolo, nel caso in cui pervengano entro e non oltre il 31 ottobre 2008; fermo restando che il vincolo associativo decorrerà dalla data di entrata in vigore della normativa (1° maggio 2008);
possono iscriversi i giornalisti che hanno perduto la facoltà di costituire o di mantenere il vincolo associativo, essendo scaduti i termini per esercitarne il diritto, sempre che siano ancora in possesso del titolo (iscrizione all’Ordine). Le domande di adesione dovranno pervenire entro il 30 aprile 2009, fermo restando che il vincolo associativo decorrerà dal 1° maggio 2008, data di entrata in vigore della normativa.

QUOTE 2008 – Misure contributive dal 1° maggio 2008

TIP. CONTRIBUTIVE MESE (euro) TRIMESTRE (euro)
 30%   71,00  213,00
 60%   141,00   423,00

Per sapere di più sulle nuove norme di iscrizione a titolo proprio di figli di giornalisti:
Dal 1° marzo 2008 potranno aderire a titolo proprio, come aggregati, anche i figli dei giornalisti o figli di titolari di pensione INPGI che perdono i requisiti per continuare a godere dell’assistenza in qualità di familiare e non hanno altro titolo per aderire.
Tale facoltà, introdotta con le modifiche statutarie approvate dall’Assemblea dei delegati ed attuata con l’emanazione della relativa normativa dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere esercitata presentando la prevista domanda di adesione, entro il termine di 6 mesi dalla data di comunicazione al socio, genitore, di cessata assistenza del familiare.
Il vincolo associativo verrà a costituirsi con effetto dalla data di esclusione dalla posizione familiare da cui si è tratto il titolo per aderire, senza soluzione di continuità con la precedente estensione dell’assistenza. Tale vincolo associativo non potrà avere durata inferiore a due anni.
E’ stata inoltre emanata una norma transitoria che considera condizioni analoghe venutesi a creare precedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa e concede di aderire alla Cassa anche ai figli che non abbiano superato, al 31 dicembre 2007, i 35 anni di età.
Potranno quindi presentare domanda entro il 31 luglio 2008, fermo restando che il vincolo associativo decorrerà dalla data di entrata in vigore della normativa (1° marzo 2008), tutti i figli precedentemente assistiti nella posizione del socio genitore, che rientrano nei limiti tracciati dalla norma transitoria.
La contribuzione è quella rapportata alla spesa media più eventuale quota fissa. Il contributo, come per i soci ordinari, potrà essere versato in misura ridotta in base alla fascia di reddito dell’associato. Per ottenere questo beneficio il socio dovrà inviare entro il 31 luglio 2008, la dichiarazione dei redditi 2008 (riferita al periodo d’imposta 2007) ovvero, se non è tenuto alla presentazione della dichiarazione, inviando copia del CUD 2008 accompagnato da autocertificazione che attesti si tratti dell’unico reddito conseguito nel 2007, senza obbligo della presentazione della denuncia.

Sintesi del regolamento per i figli iscritti a titolo proprio
CRITERI – Possono aderire anche i figli esclusi dall’assistenza su richiesta del socio mentre non possono aderire se l’esclusione è determinata da morosità. Norma transitoria Possono aderire anche i figli esclusi dall’assistenza che, al 31 dicembre 2007, non abbiano superato il 35° anno di età.
REQUISITI – Figlio di giornalista o figlio di titolare di pensione diretta INPGI, già assistito come familiare, escluso per il venire meno delle condizioni di familiare a carico.
TERMINI – Sei mesi dalla data di esclusione dall’assistenza in qualità di familiare.
DECORRENZA – Dalla data di esclusione dalla posizione familiare senza soluzione di continuità con la precedente estensione dell’assistenza.
DURATA DEL RAPPORTO – Comunque non inferiore a due anni
CONTRIBUZIONE – Quota associativa parametrata alla spesa media, più quota fissa ed eventuali riduzioni.
LIMITI – I figli iscritti a titolo proprio come aggregati, non possono essere successivamente riammessi nella posizione familiare del genitore, nel caso si presentino nuovamente per loro le condizioni di carico.I superstiti di figli iscritti a titolo proprio come aggregati, non possono richiedere, a loro volta, l’iscrizione.

  * Consigliere nazionale della Casagit per Puntoeacapo

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