IL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO

Ecco il testo del nuovo contratto di lavoro giornalistico firmato la notte del 27 marzo 2009 dalla Federazione nazionale della Stampa italiana e dalla Federazione degli editori. Fondamentale per i prepensionamenti la lettura dell’articolo 33. Sulla interpretazione e gli altri effetti del contratto rinviamo alla nostra sezione Speciale contratto.

 

 

IPOTESI DI ACCORDO

PARTE NORMATIVA

DECORRENZA E DURATA

Il contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha decorrenza dal 1° aprile 2009 ed avrà validità fino al 31 marzo 2013 per la parte normativa e fino al 31 marzo 2011 per la parte retributiva.

Art. 1
MATERIA DEL CONTRATTO
Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all’estero la loro attività.
La regolamentazione dei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende di giornali elettronici ed i redattori addetti è disciplinata dall’Allegato N.
La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l’autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».
Dichiarazione a verbale
La Federazione Nazionale della Stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda.
Nota a verbale
Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente all’11 aprile 2001 dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con aziende editoriali troverà applicazione la regolamentazione prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 e successivi rinnovi per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.
Resta confermata l’applicazione del contratto nazionale stipulato tra FIEG e FNSI per i giornalisti della emittenza di cui sopra assunti anteriormente alla stipula del contratto 11 aprile 2001.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti dichiarano che con l’entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale giornalistica risultano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato B (Radiotelevisioni locali) e all’Allegato N (Lavoro nei giornali elettronici) del Cnlg 11 aprile 2001.
A seguito dell’abrogazione dell’allegato N le Parti concordano che l’adeguamento delle situazioni in essere alla nuova disciplina troverà graduale applicazione secondo le disposizioni riportate in allegato alla presente intesa.
CONTRATTI A TERMINE, A TEMPO PARZIALE E DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art. 3
A) Contratti a termine
Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto. Le assunzioni a termine sono disciplinate dal D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi di quanto da esso disposto le assunzioni a termine sono consentite a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, di cui a titolo esemplificativo :
nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali e multimediali;
per sostituire giornalisti assenti (per ferie, aspettativa ed altre causali);
per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali, previa informativa al C.d.R..
Il contratto a termine non potrà superare i 36 mesi.
I limiti di cui all’art. 5, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368, così come modificato dal comma 38 dell’art.1 della legge 24 dicembre 2007 n.247 non trovano applicazione per le assunzioni a termine di carattere sostitutivo, nonché nella fase di avviamento e sviluppo per nuove iniziative editoriali e multimediali.
Tali limiti non trovano, altresì, applicazione qualora vengano definite a livello aziendale intese finalizzate ad individuare percorsi di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato.
Con riferimento alle vigenti disposizioni di legge e nel contesto di quanto disposto dall’art. 6 del presente contratto, la stipula di contratti a termine con direttori, condirettori e vicedirettori, non può essere di durata superiore a 5 anni.
Fermo restando quanto previsto dal 3° e 4° comma qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro con lo stesso editore abbia superato complessivamente i 36 mesi, sarà possibile, per il giornalista interessato, sottoscrivere, sempre con lo stesso editore, un ulteriore contratto a termine che potrà avere la durata massima di 12 mesi. La stipula di questo ulteriore contratto dovrà avvenire presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza della relativa Associazione di Stampa.
L’assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti assenti dal lavoro per la fruizione dei congedi previsti dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione.
B) Lavoro a tempo parziale
Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni.
Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio, organizzative e produttive con accordo fra azienda e giornalista, sentito il direttore, è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per un periodo predeterminato anche rinnovabile.
L’assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto con indicazione delle mansioni e della distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Tale distribuzione potrà essere soggetta a revisione qualora si determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative.
Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo.
Per i dipendenti giornalisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale trovano applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i giornalisti a tempo pieno secondo criteri di proporzionalità all’orario di lavoro concordato ed in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in presenza di esigenze organizzative e produttive, può essere richiesto lo svolgimento di lavoro supplementare nel limite del 30% dell’orario normale concordato.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 19% della retribuzione oraria comprensiva delle incidenze sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale la prestazione lavorativa effettuata oltre i limiti per il tempo pieno è considerata lavoro straordinario.
In caso di assunzioni di giornalisti a tempo pieno, fatti salvi i poteri del direttore e le specifiche esigenze professionali ed organizzative, è riconosciuta sulla base della normativa di legge vigente la precedenza nei confronti dei giornalisti con contratto a tempo parziale ed occupati nelle medesime mansioni, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
C) Contratti di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente al C.d.R. il numero, le qualifiche e le mansioni dei giornalisti da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro a termine, nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro le 24 ore successive alla stipula del contratto.
Nota a verbale
In relazione a quanto disposto dall’art. 76, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che conferma per l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani la gestione in regime di sostitutività delle forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti, le parti valutano come dovuta al predetto Istituto la contribuzione relativa ai rapporti di somministrazione di lavoro intercorrenti con il personale giornalistico.
In tal senso le parti opereranno nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’attuazione degli impegni dallo stesso assunti nella dichiarazione di cui all’ultimo paragrafo dell’art. 3 della disciplina collettiva del marzo 2001.
D) I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e C) non potranno complessivamente superare i seguenti limiti quantitativi rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 1 in atto nell’azienda:
– da 1 a 20 dipendenti ex art. 1 fino a un massimo di 6 giornalisti a termine, fermo restando che il numero dei contratti a tempo determinato non potrà essere superiore al numero dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1;
– da 21 a 50 fino a un massimo del 30 % dei dipendenti ex art. 1;
– da 51 a 100 fino a un massimo del 25% dei dipendenti ex art. 1;
– oltre 100 fino a un massimo del 20% dei dipendenti ex art. 1.
I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione per le fattispecie previste dall’art. 10, comma 7, del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 10, comma 7, lettera A) del D.lgs. n. 368/2001, i periodi di durata della fase di avvio e sviluppo di nuove attività, esenti da limitazioni quantitative, vengono individuati in 36 mesi complessivi.
ASSUNZIONE – PERIODO DI PROVA – SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
Art. 4
Assunzione – Periodo di prova
L’assunzione del giornalista per i rapporti previsti dal presente contratto deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio.
Il documento relativo non è, comunque, elemento necessario per la costituzione del rapporto di lavoro.
Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione del giornalista nonché una testata di assegnazione, che, su richiesta del direttore di un’altra testata, può essere variata nel corso del rapporto di lavoro per comprovate esigenze organizzative e produttive, nel rispetto di quanto previsto dall’art.2103 del c.c.. Tale variazione può essere attuata verso qualsiasi testata, ogni unità organizzativa redazionale e qualsiasi prodotto editoriale giornalistico edito dall’azienda, compresi quelli multimediali, nonché verso le testate edite da imprese controllate dalla stessa proprietà (art. 2359 C. C.). Qualora tale variazione intercorra tra testate edite da società controllate dalla stessa proprietà, la stessa verrà realizzata in applicazione delle vigenti disposizioni di legge (distacco,come regolato dal presente accordo, nonché con la cessione del contratto).
Le unità organizzative redazionali – equiparate a testate nel contesto delle previsioni di cui al comma successivo – hanno la funzione di fornire contenuti informativi giornalistici a qualsiasi testata e per qualsiasi prodotto edito dall’azienda, nonché per le testate edite dalle imprese controllate dalla stessa proprietà (art. 2359 C.C.).
Nel rispetto dei poteri dei direttori, chiamati a garantire l’autonomia delle testate, e delle disposizioni sugli orari di lavoro previsti dall’art.7, il giornalista potrà svolgere la sua prestazione lavorativa per qualsiasi testata, per ogni unità organizzativa redazionale e per qualsiasi prodotto editoriale edito dall’azienda, compresi quelli multimediali, nonché per le testate edite da imprese controllate dalla stessa proprietà (art. 2359 C.C.). In caso di cessione dell’opera del giornalista alle istanze di cui al precedente periodo non trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 14. La predetta utilizzazione dovrà essere attuata nel rispetto dell’art. 2103 del C. C. e delle dipendenze gerarchiche del giornalista all’interno della singola testata in cui è chiamato ad operare.
Nota a verbale
In relazione alle nuove disposizioni previste dall’art. 4 dovranno essere armonizzate eventuali intese aziendali che riguardino la medesima materia.
Il giornalista assegnato ad una diversa testata della stessa Azienda avrà diritto al trattamento integrativo in atto presso la testata di destinazione qualora di miglior favore rispetto a quello di cui usufruiva nella testata di provenienza.
All’atto dell’assunzione ai sensi degli artt. 1, 2, 12 e 36 potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio prestato.
Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità di servizio.
Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti nella direzione o nella proprietà della azienda. Non potrà essere sottoposto a periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella quale ha svolto il praticantato.
MULTIMEDIALITA’
Le aziende che intendono utilizzare le prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multimediali (che integrano testi, immagini ,servizi audio e video) sono tenute a presentare alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 34 il programma editoriale integrato elaborato con i direttori responsabili delle testate coinvolte nel progetto. Il programma editoriale integrato dovrà specificare:
a) l’organizzazione del lavoro;
b) le modalità di integrazione fra testate;
c) l’utilizzo degli strumenti multimediali.
Il programma dovrà garantire il rispetto dell’autonomia professionale dei giornalisti, fermo restando che non potranno essere richieste prestazioni che riguardano le informazioni pubblicitarie di contenuto commerciale.
Il programma dovrà indicare le esigenze formative, di addestramento e aggiornamento professionale.
L’illustrazione e l’esame del programma – che dovrà concludersi entro 40 giorni dalla sua presentazione – assorbe ogni e qualsiasi procedura prevista dal presente contratto anche per quanto attiene le successive fasi applicative del programma medesimo.
Verrà fornita informativa al comitato di redazione interessato sugli aggiornamenti del programma multimediale che non comportino sostanziali variazioni delle linee organizzative del lavoro giornalistico.

POTERI DEL DIRETTORE
Art. 6
La nomina del direttore di quotidiani, periodici, agenzie di informazioni per la stampa e/o unità organizzative redazionali di cui all’art. 4 del presente contratto è comunicata dall’editore al comitato o fiduciario di redazione con priorità rispetto a qualunque comunicazione a terzi, almeno 24 ore prima che il nuovo direttore assuma la carica.
Le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, tali, in ogni caso, da non risultare in contrasto con le norme sull’ordinamento della professione giornalistica e con quanto stabilito dal presente contratto. Questi accordi, con particolare riguardo alla linea politica, all’organizzazione ed allo sviluppo dei quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazioni per la stampa e delle unità organizzative redazionali sono integralmente comunicati dall’editore al rispettivo corpo redazionale tramite i relativi comitati o fiduciari di redazione, contemporaneamente alla comunicazione della nomina del direttore.
Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all’assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale concordato con l’editore.
È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti.
Tenute presenti le norme dell’art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l’autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7.
Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, le facoltà e le competenze del Direttore,condirettore e del vicedirettore, in quanto figure apicali appartenenti alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile, si esplicano nell’area direzionale nel contesto di un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale nel rispetto delle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69 su “Ordinamento della professione giornalistica” .
Art. 10
RETRIBUZIONE
Il giornalista al quale si applica il presente contratto deve essere retribuito a stipendio mensile.
Quando non vi sia stipendio mensile la retribuzione deve essere ragguagliata, a tutti gli effetti, al mensile risultante dalla media delle retribuzioni degli ultimi dodici mesi.
Ai giornalisti di cui all’art. 11 dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa verrà riconosciuta per la particolare natura delle loro prestazioni la maggiorazione del 18% del minimo tabellare.
Nota a verbale
Per quanto attiene ai corrispondenti dall’estero ed ai giornalisti inviati all’estero come corrispondenti è demandato alla sede aziendale l’esame dei problemi connessi con il trattamento economico in relazione all’oscillazione valutaria dei cambi, per l’individuazione di soluzioni di carattere equamente risarcitorio.
QUALIFICHE, INCARICHI FUNZIONALI, MINIMI DI STIPENDIO
Art. 11
Ai giornalisti assunti ai sensi del presente contratto sono dovuti i trattamenti minimi di stipendio e la relativa indennità di contingenza fissati nelle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti qualifiche e mansioni, fermo restando che le mansioni espletate nell’ambito dello stesso livello di qualifica devono intendersi equivalenti:
a) redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale;
b) redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.

Ai redattori di cui alle lettere a) e b) del comma precedente ed agli inviati di cui alla norma transitoria può essere attribuita per iscritto, su proposta del Direttore, l’equiparazione con il trattamento normativo ed economico di cui alle lettere c) ed e) in relazione a rilevanti qualità e autorevolezza professionale. Tale equiparazione non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di fatto espletate.
Ai giornalisti incaricati per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviati verrà corrisposta, per il periodo stabilito, un’indennità temporanea di funzione che assicuri il trattamento economico di capo-servizio. Verrà altresì corrisposta a titolo di trattamento indennitario l’indennità mensile compensativa di cui al 15° comma dell’art. 7.
Esaurito l’incarico il giornalista riprenderà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza
Ai corrispondenti dall’estero residenti nelle seguenti capitali: Parigi, Londra, Bruxelles, Washington, Mosca, Pechino, Tokyo, New York, Berlino e Ginevra, è riconosciuta agli effetti del presente contratto l’equiparazione con la posizione categoriale di capo servizio;
c) vice capo-servizio, redattore esperto;
nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l’organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario, è istituita la posizione mansionaria di vice capo servizio. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo-servizio espleta anche le mansioni proprie del redattore.
Può essere attribuita, su proposta del direttore, la mansione di redattore esperto al redattore (con oltre 30 mesi di anzianità professionale) in possesso di un’anzianità di servizio nella qualifica presso la stessa azienda superiore a 8 anni in relazione alla riconosciuta particolare esperienza ed attività professionale svolta dallo stesso anche con compiti specifici.
L’acquisizione della mansione di redattore esperto non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di redattore precedentemente espletate.
Eventuali superminimi individuali di merito, di cui il giornalista usufruiva in esplicazione della precedente mansione potranno essere assorbiti fino a concorrenza nell’ambito delle differenze retributive derivanti dall’acquisizione della nuova posizione mansionaria.
d) capo-servizio, redattore senior;
è considerato capo-servizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all’art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive.
Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato capo-servizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicisti a tempo parziale di cui all’art. 36.
Il direttore può attribuire al redattore proveniente della qualifica di caposervizio, ed in alternativa a quanto disposto dai precedenti due commi, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza inerenti la specialità professionale acquisita. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di capo servizio, essendo di analogo contenuto professionale.
Può essere attribuita, su proposta del direttore, la mansione di redattore senior al redattore esperto in possesso di un’anzianità di servizio nella qualifica presso la stessa azienda superiore a 5 anni in relazione alla riconosciuta notevole esperienza ed attività professionale svolta dallo stesso anche con compiti specifici.
L’acquisizione della mansione di redattore senior non altera i rapporti gerarchici in atto e non modifica le mansioni di redattore precedentemente espletate.
Eventuali superminimi individuali di merito, di cui il giornalista usufruiva in esplicazione della precedente mansione potranno essere assorbiti fino a concorrenza nell’ambito delle differenze retributive derivanti dall’acquisizione della nuova posizione mansionaria.
e) vice capo-redattore;
nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale è istituita la posizione mansionaria di vice capo-redattore. Quando non svolge le mansioni di pertinenza il vice capo-redattore espleta anche le mansioni di capo-servizio;
il direttore può attribuire al redattore proveniente della qualifica di vice-caporedattore, ed in alternativa alla posizione mansionaria di cui sopra, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di vice capo-redattore, essendo di analogo contenuto professionale.
f) capo-redattore;
è considerato capo-redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell’utilizzo delle tecnologie, l’attività di servizi della redazione centrale o dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione; è considerato capo redattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall’art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza.
Il direttore può attribuire al redattore proveniente della qualifica di caporedattore, ed in alternativa a quanto disposto dal precedente comma, il compito di redigere servizi di informazione giornalistica di rilevanza. Tali mansioni si intendono equivalenti a quelle di capo-redattore, essendo di analogo contenuto professionale.
Il giornalista titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiamato a svolgere funzioni di capo-redattore centrale avrà diritto a percepire limitatamente alla durata dell’incarico una “indennità di funzione” il cui importo sarà determinato d’intesa con l’editore. Al termine delle funzioni, il giornalista tornerà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza salvo opzione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel qual caso avrà diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 27 lettera b) maggiorata del 50%.
In ottemperanza all’art. 2103 del C.C., al giornalista può essere assegnata dal direttore, nell’ambito della qualifica di appartenenza, una mansione diversa da quella precedentemente esercitata, fermo restando, comunque, che a tal fine non ha rilevanza l’esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in precedenza svolte.
Il presente articolo si applica altresì ai giornalisti che ai sensi dell’art. 1 del presente contratto prestano attività quotidiana con orario pieno negli uffici stampa nonché ai giornalisti fotocinereporters e telecineoperatori.

Nota a verbale
Qualora nelle redazioni o nei servizi le esigenze di cui al primo capoverso della lettera c) e al primo capoverso della lettera e) siano state soddisfatte mediante la nomina di uno o più capi-redattori o capi-servizio, non si darà luogo alla nomina di vice capi-redattori o vice capi-servizio.
Qualora nelle redazioni o nei servizi oltre al redattore capo o al capo-servizio titolari operino altri capi-redattori o capi-servizio, le mansioni vicarie saranno attribuite tra questi ultimi.
Norma transitoria
1. Agli inviati speciali in servizio all’ aprile 2001 viene mantenuto il trattamento economico e normativo del precedente contratto 1° ottobre 1995 – 30 settembre 1999. L’inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l’obbligo di prestare – nei limiti dell’orario previsti dall’art. 7 – l’attività in redazione alle dirette dipendenze del Direttore in mansioni che richiedano le sue competenze professionali.
2. I giornalisti che in applicazione dell’art. 11 della disciplina collettiva dell’aprile 2001 svolgono temporaneamente le funzioni di condirettore e vicedirettore dovranno optare, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, per l’acquisizione delle qualifiche apicali di condirettore o vicedirettore ovvero per tornare a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
Art. 13
Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo redattore, capo servizio, redattore senior, vice capo servizio, redattore esperto, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile fino ad un massimo di 15 scatti.
Tale maggiorazione sarà pari al 6% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza, aumentato dell’indennità di contingenza, e maturerà:
– per i primi tre aumenti periodici per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda (fermo restando quanto disposto dalla norma transitoria);
– per gli aumenti periodici successivi al terzo per ogni triennio di anzianità maturato presso la stessa azienda.

Gli aumenti periodici verranno calcolati sui valori del minimo di stipendio e dell’indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione. Gli importi così ottenuti non saranno soggetti a future rivalutazioni.
Gli aumenti periodici verranno corrisposti dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio ovvero il triennio di anzianità.
Il giornalista che passa alla categoria superiore avrà diritto in ogni caso, quale che sia il suo stipendio di fatto, ad un aumento di retribuzione pari alla differenza in cifra esistente fra il minimo della nuova categoria di assegnazione e quello della categoria di provenienza.
Gli aumenti periodici al redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale (lettera a) dell’Art. 11) decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.
Gli aumenti individuali concessi nel corso del biennio potranno essere conteggiati nello scatto biennale/triennale che spetta al giornalista quando l’editore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla comunicazione dell’aumento, la volontà di assorbirli.
Per il computo degli aumenti periodici di anzianità al direttore, condirettore e vice-direttore si farà riferimento al minimo di stipendio del redattore capo aumentato del 20%. Detta percentuale ha soltanto valore convenzionale limitatamente agli effetti del presente articolo, non intendendosi con ciò aver voluto determinare un minimo di stipendio per il direttore, condirettore e vice-direttore.
Gli aumenti periodici di anzianità maturati alla data del 31 marzo 2009 vengono congelati in cifra fissa sui valori in atto a tale data ed il relativo numero concorre, unitamente a quelli maturandi, al raggiungimento dei limiti previsti dal 1° e 2° comma.
Il presente articolo si applica anche ai giornalisti addetti ai periodici che prestano opera quotidiana con orario pieno.

Norma transitoria
Nell’arco temporale intercorrente dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2010 non decorre l’anzianità utile ai fini della maturazione degli scatti biennali di anzianità (1° interlinea del secondo comma). Tale anzianità riprende il decorso a far data dal 1° marzo 2010.
Conseguentemente per lo scatto in corso di maturazione alla data del 31 maggio 2009 il biennio di anzianità troverà compimento quando il cumulo dell’anzianità maturata al 31 maggio 2009 con quella maturata successivamente al 28 febbraio 2010 raggiunga complessivamente 24 mesi. Da tale data decorre l’anzianità biennale per la maturazione dei successivi scatti di anzianità.
Nota a verbale
Ai fini dell’applicazione del disposto di cui al 5° comma dell’articolo, fermo restando quanto previsto dalla norma transitoria, si conferma che il biennio di anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici decorre per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale dal giorno in cui risulti maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.
Art. 14
Nel rispetto dell’autonomia delle singole testate, secondo le norme degli artt. 6, 34 e 42, la cessione ad altre aziende o testate di servizi di corrispondenza di collaborazione forniti dai giornalisti dipendenti darà luogo per la durata della utilizzazione ad un maggiore compenso nella misura del 30% dello stipendio mensile.
Tale maggiore compenso non sarà però computabile ad alcun effetto e nessuna indennità sarà dovuta al termine della cessione.
Per la cessione di singoli articoli sarà dovuto al giornalista un equo compenso da concordarsi in sede aziendale e comunque non inferiore a euro 10 per articolo.
La cessione di articoli, servizi di corrispondenza e di collaborazione può avvenire soltanto previa autorizzazione del giornalista interessato.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi non trovano applicazione per le fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 4.
Dall’applicazione del presente articolo sono esonerate le agenzie di informazioni per la stampa.

Note a verbale
1) L’obbligo del pagamento del compenso discende dalla utilizzazione economica da parte della azienda del servizio originale e dell’articolo del giornalista indipendentemente dalla qualifica che il medesimo riveste.
2) Agli effetti dell’applicazione di questo articolo, per stipendio mensile si intende: minimo tabellare, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, superminimi individuali ed eventuali maggiorazioni per lavoro notturno.

MUTAMENTO DI MANSIONI E TRASFERIMENTO
Art. 22
Il giornalista chiamato a sostituire temporanea-mente altro giornalista appartenente a categoria superiore, ha diritto, per tutta la durata della sostituzione, alla differenza tra il minimo di stipendio della categoria di appartenenza e il minimo di quella del giornalista sostituito, fatta eccezione per il caso di sostituzione conseguente all’applicazione della settimana corta e per il caso di sostituzione dei capi servizio e capi redattore da parte dei vice.
Al di fuori delle ipotesi sopra previste, salvo che si tratti di sostituzione di personale assunto con il diritto alla conservazione del posto, il giornalista il quale disimpegni per 3 mesi consecutivi funzioni superiori a quelle antecedentemente esercitate ha diritto di ritenere definitiva la sua nuova destinazione.
Dalle disposizioni di cui al primo e secondo comma sono escluse le funzioni di direttore, condirettore e vice direttore.
Salvo patti contrari, il giornalista assunto per prestare servizio in un determinato comune non può essere trasferito in una sede che disti più di 40 km dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, e potrà considerare il trasferimento sul quale non concordi come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell’editore. Il trasferimento ai sensi del presente comma deve essere comunicato al giornalista interessato con un preavviso di un mese.
Sul trasferimento quando non vi sia consenso dell’interessato sarà obbligatorio sentire il parere del comitato o fiduciario di redazione.
Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche ai giornalisti inviati all’estero che abbiano rapporto con una sola azienda dalla quale siano stati inviati all’estero nonché ai corrispondenti dall’estero.
In caso di trasferimento effettuato a termini del presente contratto o comunque accettato dal giornalista spetterà al medesimo il rimborso delle spese preventivamente concordate con l’editore per sé, per le persone di famiglia, per la mobilia ed il bagaglio, oltre ad una indennità pari ad un mese e mezzo di retribuzione e 4 giorni di permesso retribuito. Tale disposizione non trova applicazione per i trasferimenti di sede entro i 40 km dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
La durata degli incarichi dei giornalisti inviati all’estero e dei corrispondenti in sedi estere è concordata al momento dell’assegnazione dell’incarico e può essere prolungata, anche più di una volta, con l’accordo delle parti, per un periodo non superiore a quello iniziale.
Qualora la durata non sia stata preventivamente concordata, l’incarico potrà – a richiesta dell’editore o del giornalista – essere sottoposto a termine di scadenza che – salvo diverso accordo tra le parti – non potrà essere inferiore a tre anni dalla richiesta.
Con effetto dall’1.1.1992 ai giornalisti inviati all’estero quali corrispondenti è riconosciuta agli effetti del presente contratto l’erogazione di un’indennità di residenza il cui importo sarà concordemente definito a livello aziendale. La predetta indennità è assorbita dai trattamenti di fatto già erogati ai giornalisti interessati per lo stesso o equivalente titolo.
La revisione periodica di tale indennità sarà operata secondo le previsioni di cui alla nota a verbale dell’art. 10.
Art. 23
… omissis…
Permessi straordinari
Ai giornalisti professionisti di cui al primo comma che abbiano un’anzianità aziendale di almeno un anno saranno concessi in aggiunta alle ferie permessi straordinari retribuiti per complessivi 5 giorni lavorativi all’anno, frazionabili anche in mezze giornate lavorative. I permessi straordinari richiesti dai giornalisti e non goduti per esigenze aziendali nel corso dell’anno di competenza potranno essere recuperati nell’anno successivo.
… omissis…
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 27
1) Indennità sostitutiva del preavviso
In caso di risoluzione del rapporto costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente contratto e non determinata per fatto o per colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il giornalista ha diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso stabilita nelle seguenti misure:
a) 13 mesi di retribuzione per il direttore, il condirettore, il vice direttore;
b) 10 mesi di retribuzione per il redattore capo, il corrispondente da Roma e il capo dell’ufficio romano di corrispondenza;
c) 9 mesi di retribuzione per il vice capo redattore;
d) 8 mesi di retribuzione per il capo servizio e redattore senior;
e) 7 mesi di retribuzione per tutti gli altri giornalisti, anche residenti all’estero.

Le predette misure stabilite per l’indennità di mancato preavviso sono aumentate di una mensilità per i giornalisti che abbiano un’anzianità di servizio superiore a venti anni.
Per l’elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale che si esplica nell’ambito dell’area direzionale, il rapporto di lavoro intercorrente con il direttore, condirettore e vicedirettore, in quanto figure apicali regolate dall’art. 6, può essere risolto dall’azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo.
In tal caso verrà corrisposto un indennizzo fino a un massimo di 12 mesi di retribuzione in aggiunta all’indennità sostitutiva del preavviso di cui alla lettera a).
Il giornalista, tranne i casi previsti dall’art. 32, non potrà abbandonare l’azienda senza dare un preavviso di due mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere una indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano di aver inteso convenire che, data la particolare natura del rapporto di lavoro giornalistico, in caso di recesso per «giustificato motivo» ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604 da parte dell’editore, è da escludersi, così come per il passato è sempre stata esclusa, la possibilità di un periodo di preavviso lavorato per il giornalista professionista e che quindi, nel caso predetto, oltre al trattamento di fine rapporto di cui al paragrafo successivo, è dovuta, a totale tacitazione di ogni competenza per cessazione del rapporto, l’indennità sostitutiva del preavviso nella misura integrale ed inderogabile stabilita dall’art. 27 del contratto nazionale di lavoro, qualunque sia – superato l’eventuale periodo di prova – l’anzianità di servizio del giornalista professionista. Con la corresponsione delle predette indennità il rapporto si intende risolto a tutti gli effetti dalla data della comunicazione della disdetta da parte dell’editore.
Norma integrativa
In adempimento di quanto previsto dall’accordo ministeriale 5 maggio 1985, in base al quale il Ministero del Lavoro si impegnava a convocare le parti entro il 31 maggio 1985 per la definizione di una nuova disciplina dell’indennità fissa di cui alla nota a verbale dell’art. 27 del c.n.l.g. 8 luglio 1982 e delle indennità di cui al 1° e 3° comma dell’art. 33 del presente contratto, la FIEG, l’Associazione Sindacale Intersind – che ha recepito il presente contratto con convenzione in data 25 giugno 1985 – e la FNSI hanno stipulato il 15 luglio 1985 l’accordo riportato nell’allegato G (pag. …..).
Pertanto, a decorrere dal 1° dicembre 1985 in tutti i casi di risoluzione del rapporto previsti dall’art. 3 dell’Accordo anzidetto si applicherà la disciplina stabilita dall’Accordo medesimo.
Per quanto concerne gli interventi da adottare per la copertura finanziaria al 31/12/1995 della gestione speciale di cui al predetto accordo, trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera L) dell’accordo ministeriale 16 novembre 1995, al punto 5) dell’accordo 4 giugno 1998 e all’accordo 24 febbraio 2001, paragrafo “Fondo ex-Fissa” riportate nell’allegato L.
2) Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente contratto il giornalista ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
COMITATO DI REDAZIONE
Art. 34
Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).
È compito del comitato di redazione:
a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall’azienda;
b) controllare l’applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti;
d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione – con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 4 (situazione occupazionale) – anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l’utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti (con esclusione di quelli afferenti le qualifiche apicali di cui all’art.6 e di quelli determinati da giusta causa così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Di essi verrà data tempestiva comunicazione al Cdr), i mutamenti e l’assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l’organizzazione dei servizi anche con riferimento all’autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.
Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista;

…. OMISSIS ….
PRATICANTI
Art. 35
… omissis…
Stages formativi
Azienda e direttore forniranno informativa ai comitati di redazione sul numero degli stagisti, l’ambito temporale del loro utilizzo ed il percorso formativo da realizzare. Gli stagisti dovranno essere impiegati per le finalità formative degli stages.

ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 38
Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale, e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti – o i loro aventi causa indicati nell’art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 41 – ai quali è applicato il presente contratto e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di redattore, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:
per il caso di morte L. 180.000.000 (€ 92.962,24);
per il caso di invalidità permanente totale L. 210.000.000 (€ 108.455,95);
per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale alla indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa.
L’indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l’evento si verifica in epoca compresa tra l’inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l’inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l’inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Al verificarsi dell’evento nelle stesse epoche sopra precisate, l’indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.
Se al momento dell’evento il giornalista era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del predetto regolamento di attuazione, l’indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, è maggiorata del 10% per l’altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell’indennità stessa.
Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista, per il praticante e, con decorrenza 1 gennaio 2009 per il giornalista pubblicista, di cui al primo e secondo paragrafo dell’art. 36, ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell’inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto.
Identico trattamento spetterà a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura ridotta del 50%, anche ai giornalisti (professionisti o pubblicisti) che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore e per i quali non sia stata già accesa altra posizione assicurativa presso l’Inpgi.
L’importo dell’indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell’ipotesi di responsabilità per colpa.
Note a verbale
1) la FIEG e la FNSI procederanno ad una verifica sull’andamento della gestione dell’assicurazione infortuni con particolare riferimento ai fondi di riserva, al regime delle prestazioni conseguente ad eventi di natura professionale o extra professionale nonché ai parametri di valutazione delle invalidità e relativi gradi. A seguito di tale verifica le parti valuteranno l’opportunità di modifica della convenzione di cui al successivo art. 40, di revisione dei massimali previsti dall’art. 38 e di esclusione del trattamento indennitario per i casi di invalidità inferiori al 10%.
2) Le parti convengono che i trattamenti connessi con i casi di infarto del miocardio o ictus cerebrale trovano applicazione per gli eventi determinatisi a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1993 e dal 16 novembre 1995.
3) A decorrere dal 1 gennaio 2009 viene meno l’obbligo per le aziende alla stipula della polizza assicurativa prevista dall’ultimo comma dell’art.38 della disciplina collettiva 11 aprile 2001.

Art. 40
I trattamenti previsti dal precedente art. 38 saranno corrisposti per i giornalisti professionisti e per i praticanti dall’INPGI sulla base di una convenzione con la FNSI.
Per il finanziamento dei trattamenti previsti dal precedente art. 38 e degli oneri connessi, si conviene che i datori di lavoro verseranno all’INPGI, con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un contributo mensile di € 11,88 per ogni giornalista di cui allo stesso art. 38.
Per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi (art. 2) o corrispondenti (art. 12),la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, il contributo mensile sarà pari a € 6,00. Tuttavia, l’obbligo del versamento contributivo non sussiste quando il giornalista abbia già in corso una posizione assicurativa con l’Inpgi derivante da altro rapporto di lavoro.
La misura di tale contributo potrà essere rivista in relazione a comprovate esigenze di gestione.
Per i ritardi, le omissioni e la disciplina contributiva in genere, valgono le norme in atto per le altre assicurazioni sociali gestite dall’Istituto.

INVESTIMENTI ED INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
ART. 42
PARAGRAFO PROCEDURE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI PIANI
Le disposizioni di cui al presente paragrafo non trovano applicazione in caso di aggiornamento (nuova release) di sistemi editoriali (compresi quelli per il web) e in caso di aggiornamento o implementazione di programmi applicativi anche open source che non comportino sostanziali variazioni delle linee organizzative del lavoro giornalistico. Di essi l’azienda fornirà informativa al Cdr, indicando l’eventuale necessario programma di addestramento dei giornalisti.
Per l’introduzione e utilizzo dei sistemi editoriali si devono seguire le seguenti procedure:
(omissis)
PARAGRAFO UTILIZZO DEI SISTEMI EDITORIALI
Terzultimo comma
La partecipazione del giornalista al processo di videoimpaginazione, anche al terminale del sistema dotato di caratteristiche adeguate, deve riguardare l’ideazione delle pagine e gli eventuali successivi interventi di verifica e/o modifica sulle pagine stesse nel contesto dell’ottimale utilizzo delle potenzialità del sistema.
Quanto sopra con riferimento a quegli interventi, collegati ai processi di ideazione e scelta caratterizzanti la professionalità giornalistica, che possono essere resi operativi direttamente dal giornalista attraverso i sistemi editoriali.
Penultimo comma
Nelle Aziende che editano periodici, nel processo di video impaginazione, le funzioni del redattore grafico sono, congiuntamente intese, l’ideazione, la progettazione, l’elaborazione e la realizzazione delle pagine, nonché l’eventuale modifica delle medesime, svolte in piena autonomia, con i requisiti di creatività e di elaborazione intellettuale tipici della professione giornalistica, utilizzando le potenzialità tecnologiche del sistema.
Restano invece di competenza dei lavoratori grafici gli interventi operativi di carattere tecnico produttivo che, su indicazione del giornalista, sono volti alla realizzazione e alla modifica delle pagine.
******

Art. 47
… omissis…
Nota a verbale
Le parti esamineranno entro 6 mesi dalla data di stesura del presente contratto la possibilità di stipula di polizza assicurativa generale per l’intero settore finalizzata alla copertura parziale dei danni conseguenti a responsabilità civile individuando criteri e limiti della relativa copertura.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art. 50
Al punto 2 eliminare le parole “di recidiva”
Al punto 3 eliminare la parola “gravi”
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DISTACCO
In considerazione della specificità del lavoro giornalistico, il distacco, previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, potrà essere utilizzato per comprovate esigenze produttive, organizzative o sostitutive verso testate edite da società controllate dalla stessa proprietà, su richiesta del direttore della testata interessata, e per un periodo non superiore a 24 mesi , salvo diverso accordo fra le parti.
Il distacco, che, salvo diverso accordo, deve avere un preavviso di almeno 1 mese, potrà essere prorogato oltre il termine di scadenza qualora ci sia il consenso del giornalista interessato.
Se il distacco comporta il trasferimento ad oltre 40 Km dalla sede di lavoro il giornalista interessato avrà diritto ad un preavviso di 2 mesi, ad una indennità pari a 2 mensilità di retribuzione, a 2 giorni di permesso retribuito e, per la durata del distacco, ad una equa indennità da definirsi in sede aziendale per la copertura delle maggiori spese emergenti.
Il giornalista che rientra nella testata di assegnazione dopo un distacco non inferiore a 12 mesi non potrà essere nuovamente distaccato, salvo suo consenso, prima che sia trascorso un periodo di almeno 8 mesi.
Non è consentito il distacco presso testate di aziende che abbiamo personale giornalistico in Cigs.
******
STAMPA SPORTIVA
Le parti, in considerazione della particolare caratterizzazione della stampa sportiva, strutturalmente connessa alla variabilità nel tempo degli eventi oggetto di informazione giornalistica, convengono di demandare ad un’apposita Commissione Paritetica di due membri per parte l’esame e soluzione delle problematiche connesse alla gestione applicativa della disciplina collettiva.
La Commissione dovrà ultimare i propri lavori entro il dicembre 2009.
******

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
… omissis …
Art. 2) Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata.
Il corrispettivo deve essere comunque liquidato entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione con l’emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge.
Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore.
Sono rimborsate le spese preventivamente autorizzate.
… omissis …

******
Le parti convengono di abrogare le disposizioni contenute nella lettera b) (Incentivi per l’assunzione di disoccupati) paragrafo Situazione occupazionale dell’art. 4, nonché quelle contenute nella norma transitoria e nella nota interpretativa.
In fase di stesura le parti provvederanno ad una revisione della normativa contenuta nel paragrafo Situazione occupazionale, lettera a) (Commissione nazionale paritetica) al fine di rendere più funzionale la relativa applicazione.

FONDO DI PEREQUAZIONE

Al fine di tutelare le prestazioni previdenziali dei giornalisti pensionati e dei superstiti titolari di pensione di reversibilità è costituito presso l’Inpgi, su iniziativa della Federazione della Stampa, un Fondo di perequazione a contabilità separata. Le prestazioni del Fondo sono definite da apposito regolamento concordato tra Inpgi e Fnsi.

Per il finanziamento del Fondo, a partire dal gennaio 2010 l’editore tratterrà sulla retribuzione di ogni giornalista con rapporto di lavoro a sensi dell’art.1 un contributo mensile di euro 5,00, che verserà all’INPGI con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie.

ART.33
….omissis….

L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65 anno di età.
Fermo restando per i prepensionamenti l’applicabilità dell’art. 37 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l’azienda nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del Protocollo di consultazione sindacale (allegato D), che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi degli art. 35 e seguenti della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico:
– 2009 anni 59
– 2010 anni 60
– 2011 anni 60
– 2012 anni 61
– 2013 anni 61
– 2014 e seguenti anni 62

Allegato D

PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE SINDACALE

…omissis….

3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, nell’ordine, le possibilità di applicazione dell’art 33 del CNLG e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell’art 37 della legge 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla base di tali eccedenze i giornalisti che risultino in possesso dei requisiti per il predetto prepensionamento saranno collocati in CIGS. Saranno altresì verificate le occasioni di mobilità nell’ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale.
4) Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 3 è di competenza del direttore…………omissis.

PARTE ECONOMICA

Incremento dei minimi

Il valore del minimo tabellare in atto al 31 marzo 2009 per il livello 100 della vigente scala parametrale (redattore oltre 30 mesi di anzianità professionale) è incrementato di €. 265,00 a regime.
Il suddetto importo verrà corrisposto sulla base dei seguenti frazionamenti e cadenze:

1° aprile 2009 = €. 140,00
1° giugno 2010 = €. 125,00

Gli aumenti tabellari per le altre qualifiche risultano determinate sulla base del parametro in vigore al 31 marzo 2009 e corrisposti con la decorrenza e il rapporto in precedenza indicati.
Il valore dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art. 2) per i corrispondenti (art. 12) e per i pubblicisti part-time (art. 36) in atto al 31 marzo 2009 è incrementato a regime secondo i valori conseguenti all’applicazione dell’aliquota percentuale di incremento del minimo previsto per il livello 100 della scala parametrale. Tale incremento è corrisposto con la medesima decorrenza e con il medesimo frazionamento percentuale.
L’aumento tabellare per la qualifica di redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale, sarà pari allo 0,81 dell’aumento tabellare del redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale.
L’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale cessa a far data dal 31 marzo 2009

Allegato N

Adeguamento alla disciplina collettiva giornalistica delle situazioni in essere e relative all’Allegato N).
Per i giornalisti titolari del trattamento previsto dall’allegato N) l’adeguamento alla disciplina collettiva di cui all’art. 1 del contratto avverrà con i seguenti criteri e modalità fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore. Per gli istituti non previsti dalla presente regolamentazione trova applicazione a decorrere dall’aprile 2009 la disciplina collettiva giornalistica.

Minimi di stipendio mensili
Per i redattori di cui al punto 7) della lettera a) dell’allegato trovano applicazione a partire dall’aprile 2009 i minimi di stipendio previsti dalla disciplina collettiva per le corrispondenti qualifiche di redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale o con meno di 30 mesi di anzianità professionale oltre all’indennità di contingenza prevista per tali qualifiche. I coordinatori di cui al punto 7) lettera a) dell’indicato allegato vengono immessi nella qualifica di capo servizio con applicazione dei minimi previsti per tale qualifica, oltre l’indennità di contingenza.

Aumenti periodici di anzianità
Trova applicazione per i redattori con più di 30 mesi di anzianità professionale ovvero con meno 30 mesi di anzianità professionale e per i capi servizio (ex coordinatori) la disciplina prevista dall’art. 13 per i giornalisti neo assunti. In particolare risulta esclusa dal computo dell’anzianità quella maturata in applicazione
dell’allegato N) ai soli fini degli aumenti periodici di anzianità.

Lavoro festivo e domenicale
Il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali riconosciute dalla legge è retribuito, a partire dall’aprile 2009, in misura pari al 30% dei compensi previsti dall’art. 19, per il 2010 e il 2011 in misura pari rispettivamente al 60% e al 100% dei compensi previsti dal predetto articolo.
Per il lavoro domenicale e per le ex festività religiose il trattamento previsto dall’ar. 19 trova integrale applicazione a decorrere dall’aprile 2009.

Indennità redazionale e relativa aggiunta
I massimali previsti dall’art. 16 per l’indennità redazionale e relativa aggiunta trovano applicazione per l’intera anzianità maturata nel periodo aprile/giugno 2009 in misura pari ai 3/12 dei relativi importi. Trovano applicazione per i periodi successivi le disposizioni di cui all’art. 16 del contratto.

1 Commento "IL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO"

  1. Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi), Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc) e Associazione nazionale stampa online (Anso) hanno sottoscritto lo scorso 30 giugno il contratto nazionale di lavoro giornalistico per le testate periodiche a diffusione locale e per le testate online locali purche non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su piu aree geografiche. Il nuovo contratto che regolamenta le prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e dei praticanti in regime di lavoro subordinato e entrato in vigore lo scorso 1° luglio e avra durata triennale, fino al 30 giugno 2024. E? stato inoltre costituito un comitato di coordinamento tra FNSI, ANSO, FISC ed INPGI con il compito di monitorare l’andamento di applicazione del presente contratto, la regolarita? contributiva delle aziende ed esaminare le problematiche di natura previdenziale del settore che dovessero emergere nel corso della vigenza del contratto stesso.

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