STATI DI CRISI E CASO MONDADORI, QUANDO LA CASSA INTEGRAZIONE E’ ILLEGITTIMA

La cassa integrazione in costanza di malattia è illegittima: è il parere tecnico di Giancarlo Tartaglia, direttore della Federazione nazionale della Stampa. Puntoeacapo chiede all’Associazione Stampa Romana di sostenere il parere del direttore della Fnsi per la tutela dei colleghi in cassa integrazione e di sorvegliare sulla corretta applicazione degli stati di crisi. Pubblichiamo di seguito un intervento del vice-direttore di Panorama Pasquale Chessa e il parere fornito da Tartaglia al fiduciario del settimanale.


L’ARITMETICA E’ IN STATO DI CRISI

Il bilancio in attivo della Mondadori, come si deduce dai documenti ufficiali e dal riverbero che questi hanno sulla stampa nazionale, non ha fermato lo stato di crisi in atto. Una crisi che, come se fosse un cancro, prevede una cura da cavallo a spese dello Stato, con una decimazione del personale giornalistico, ma che in realtà si configura come un banale raffreddore, cioè un calo delle entrate ma non dei guadagni, come si deduce dall’attivo dell’ultima trimestrale.
Sulla legittimità dello «stato di crisi» bisognerà aspettare l’esito del pronunciamento del Tar.Quindi a oggi, gli accordi fra sindacato e azienda, ratificati da Fnsi e Fieg, rappresentano la norma a cui adeguarsi.
Scrivo queste note proprio per sollecitare i colleghi di «Puntoeacapo» a porre la questione nelle sedi opportune.

Proviamo a fare un sintesi:

a)     Negli accordi fra Cdr e Mondadori del 29 settembre 2009, recepiti dal decreto del ministro, architrave giuridica su cui si regge l’intera costruzione dello «stato di crisi», si legge di «eccedenze occupazionali, definite in complessivi 82 giornalisti rispetto all’organico al 30 giugno 2009 fra le sedi di Segrate e Roma». Per 52 giornalisti viene prevista la cigs di cui alla legge 416/81. I pensionamenti previsti e già attuati sono 10. Gli altri 20 era previsto che fossero raggiunti soprattutto attraverso l’esodo incentivato che è scaduto il 31 di marzo.

b)    I vari recessi conteggiati sembra abbiano già raggiunto il numero di 30 giornalisti. I pensionamenti sono già stati 12. Due in più. A cui vanno aggiunti, forse, almeno altri 3 recessi per cambio di lavoro, e 1 per licenziamento.  Dico «sembra» e «forse», perchè la totale assenza di trasparenza e informazione da parte dell’azienda e del cdr esecutivo impedisce una esatta valutazione. Il calcolo di cui qui si dispone è stato fatto sulla base di un elenco nominale. Colpisce il velo di segretezza diffuso intorno alla aritmetica della corrispondenza fra esuberi e recessi alla Mondadori. Credo, per dirne una, che all’Inpgi dovrebbero già risultare sia i cambi di azienda che l’interruzione dei contributi, come i pensionamenti e i prepensionamenti o i licenziamenti, e quindi di tutti i recessi in tutta la varietà della casistica. A partire dal 30 giugno 2009.

c)     A Roma l’esodo, fra pensionamenti e recessi volontari di cui 4 incentivati, ha riguardato già 7 giornalisti (ricordo che la cassa integrazione massima è stata richiesta per 6 giornalisti nei due anni), fra cui due cigs che hanno richiesto il prepensionamento, e che con la seconda tranche, da fine maggio ne sono previsti altri tre certi). A Roma in cigs coatta c’è solo un giornalista con inquadramento da vicedirettore.

d)    Chi deve controllare? Il ministero dovrebbe rivedere i numeri della Cigs, come da decreto, no?! E il sindacato nazionale?

e)    Da ultimo, e chiedo scusa perché si tratta del mio caso personale, c’è la questione sollevata da Edmondo Rho fiduciario di Panorama, che ha avuto una illuminante risposta da Giancarlo Tartaglia della Fnsi, circa la illegittimità dell’applicazione della cassa integrazione in costanza di malattia. 

Pasquale Chessa


IL PARERE TECNICO DI TARTAGLIA

Ecco il parere tecnico fornito da Giancarlo Tartaglia, direttore della Fnsi, sulla  illegittimità dell’applicazione della cassa integrazione in costanza di malattia.

Caro Edmondo,

              la questione che mi poni relativamente al rapporto tra malattia e Cigs è risolta dalle norme di legge, dalla cassazione e dalle circolari del Ministero del Lavoro e dell’Inps.

              In particolare, la normativa in vigore prevede che quando sopravvenga una malattia mentre è in corso il trattamento di Cigs, la stessa non interrompe la Cigs (art. 3 legge n. 464 8 agosto 1972). Viceversa, quando la malattia precede l’inizio della Cigs, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la malattia, a meno che la Cassa integrazione a zero ore non interessi tutti i lavoratori del “reparto dello stabilimento o della squadra” (circolare n. 50943 GS dell’8.02.1973).

              Di conseguenza, nel nostro settore, in assenza di specifiche previsioni contrattuali sull’argomento, valgono le richiamate disposizioni normative.

Giancarlo Tartaglia

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