L’INPGI E LA MANOVRA: UN VADEMECUM SUI POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

In un documento firmato dal presidente Andrea Camporese, le prime riflessioni sui possibili effetti in materia previdenziale del decreto legge 78, in particolare dell’articolo 12, sul futuro del nostro ente previdenziale. Riportiamo di seguito questo contributo.

Le novità previdenziali riguardano essenzialmente le finestre di accesso ai trattamenti pensionistici che, per tutte le tipologie di pensione, vengono portate a 12 mesi dopo il compimento dei requisiti. Qualora il decreto fosse convertito in Legge, senza alcune modifiche, le nuove disposizioni  riguarderanno  anche i trattamenti pensionistici INPGI.

A chi non si applica la nuova normativa – pensione con le precedenti regole di uscita.

Le nuove normative non si applicheranno a:
– Coloro che erano in bonus;
– Coloro che avevano già maturato il diritto per accedere a pensione di anzianità (età, contributi e finestra) ma che ancora non l’hanno richiesta ovvero coloro che matureranno i requisiti (età e contributi) per la pensione di anzianità entro il 31.12.2010;
– Coloro che hanno già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (età e contributi) ovvero che li matureranno entro il 31.12.2010;
– Coloro che al 30 giugno 2010 avevano in corso il periodo di preavviso e che maturano i requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, anche dopo il 1° gennaio 2011 (vedi chiarimenti);
– Lavoratori collocati in mobilità (nei limiti di diecimila beneficiari) sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.
– Prepensionamenti ex art. 37 legge 416/81: per tali tipologie rimane invariato l’attuale sistema che prevede la decorrenza del trattamento di pensione dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

CHIARIMENTI  SUI  “ LAVORATORI IN PREAVVISO”

Deroga prevista dall’art. 12 comma 4 lettera a) decreto legge  31 maggio 2010 n. 78 – lavoratori in preavviso.

La  norma in questione, così come scritta, sembra riguardare i soli casi di risoluzione consensuale o licenziamento.

Invero, la ratio della norma appare essere quella di tutelare i diritti quesiti dei lavoratori che, al momento dell’entrata in vigore del decreto legge 78/2010, avevano ricevuto la comunicazione – o concordato la data – di cessazione del rapporto di lavoro ovvero ancora, avevano trattative in corso per la risoluzione del rapporto e che,  in ogni caso, erano o saranno in preavviso alla data del 30 giugno 2010.

Tra questi, la norma sembra riguardare in particolare i lavoratori che matureranno nel 2011 i requisiti di età e contribuzione per la pensione in costanza di preavviso; detti lavoratori, infatti, avevano già programmato la cessazione del rapporto di lavoro confidando nella vecchia (e più favorevole) disciplina in materia di finestre per accedere alla pensione.

Si specifica che il preavviso è disciplinato dai singoli contratti collettivi.

Per quanto concerne in particolare il personale giornalistico, poiché in caso di dimissioni il preavviso contrattuale è pari a due mesi, nei fatti non può verificarsi l’ipotesi tutelata dalla legge.

Il decreto in questione in ogni caso deve essere convertito in legge e comunque abbisogna dei necessari chiarimenti ministeriali.


Esempio deroga pensione di vecchiaia: Lavoratore in preavviso al 30.6.2010

Compimento dei 65 anni di età il 7 aprile 2011; in preavviso alla data del 30 giugno 2010; cessazione del rapporto di lavoro il 30 aprile 2011

Il suddetto lavoratore con l’applicazione delle nuove finestre di accesso avrebbe potuto conseguire la pensione di vecchiaia dal 1° maggio 2012 ma per effetto della deroga, poiché era in preavviso al 30 giugno 2010, potrà comunque accedere alla pensione il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, il 1° maggio 2011.


Esempio deroga pensione di anzianità: Lavoratore in preavviso al 30.6.2010

Compimento dei 35 anni di contribuzione e 60 anni di età il 7 aprile 2011; in preavviso alla data del 30 giugno 2010; cessazione del rapporto di lavoro al 30 aprile 2011.

Il suddetto lavoratore con l’applicazione delle nuove finestre di accesso avrebbe potuto conseguire la pensione di anzianità dal 1° maggio 2012 ma per effetto della deroga, poiché era in preavviso al 30 giugno 2010 potrà comunque accedere alla pensione con le vecchie finestre semestrali, il 1° gennaio 2012.


La sottostante tabella riepiloga le attuali normative in materia di finestre d’accesso ai trattamenti pensionistici in vigore presso l’INPGI.

Pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi: 2 finestre semestrali:
– per chi compie i requisiti nel 1° semestre: 1° gennaio dell’anno successivo;
– per chi compie i requisiti nel 2° semestre: 1° luglio dell’anno successivo.

Pensione di anzianità con almeno 40 di contributi: 4 finestre trimestrali:
– per chi compie i requisiti entro il 1° trimestre: 1° luglio;
– per chi compie requisiti entro il 2° trimestre: 1° ottobre;
– per chi compie i requisiti entro il 3° trimestre: 1° gennaio dell’anno successivo;
– per chi compie i requisiti entro il 4° trimestre: 1° aprile dell’anno successivo;

Pensione di vecchiaia:
– mese successivo al compimento del requisito di età

Per accedere alla pensione resta confermata l’obbligatorietà della cessazione del rapporto di lavoro.


A chi si applicano le nuove norme dal 1° gennaio 2011

Pensione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2011 tutti i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (65 per gli uomini e 60 per le donne) possono accedere al pensionamento secondo le seguenti finestre:

– Lavoratori dipendenti: 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Esempio: compimento del 60° anno di età donna o 65° anno di età uomo nel mese di febbraio 2011 – finestra per l’accesso al trattamento di vecchiaia: 1° marzo 2012

– Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e gestione separata Inps) 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Esempio: compimento del 60° anno di età donna o 65° anno di età uomo nel mese di febbraio 2011 – finestra per l’accesso al trattamento di vecchiaia: 1° settembre 2012

Pensione di anzianità

Dal 1° gennaio 2011 tutti i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di anzianità (per l’Inpgi 60 di età con almeno 35 anni di contributi nel 2011 e 2012, 61 anni  nel 2013 e 62 nel 2014 ovvero 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età), possono accedere al pensionamento secondo le seguenti finestre:

– Lavoratori dipendenti: 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Esempio: compimento del 60° anno di età e 35 anni di contributi o raggiungimento di 40 anni di contributi nel mese di febbraio 2011 – finestra per l’accesso al trattamento di anzianità: 1° marzo 2012

– Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e gestione separata Inps) 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Esempio: compimento del 60° anno di età e 35 anni di contributi o raggiungimento di 40 anni di contributi nel mese di febbraio 2011 – finestra per l’accesso al trattamento di anzianità: 1° settembre  2012

Pensione in Totalizzazione 

Dlgs 42/2006 (raggiungimento dei requisiti con più spezzoni di contribuzione in diversi enti):

18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti

Esempio: compimento del 65° anno di età e 20 anni di anzianità contributiva complessiva (pensione di vecchiaia) ovvero 40 anni di contribuzione (pensione di anzianità) nel mese di febbraio 2011 – finestra per l’accesso al trattamento di anzianità: 1° settembre 2012.

 

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