CONCORSO RAI, IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR

Ecco la sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso contro l’esclusione dei residenti del Tar al bando Rai. Di seguito le prese di posizione dell’Usigrai e del segretario Asr.

Allegato 1

N. 04671/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 08040/2010 REG.RIC.          

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8040 del 2010, proposto dal sig. Federico Malerba, rappresentato e difeso dagli avv. Annarita Di Battista, Giovanni Di Battista, con domicilio eletto presso Giovanni Di Battista in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 113;

contro

Soc Rai Radio Televisione Italiana Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Pace, Pierluigi Lax, con domicilio eletto presso Alessandro Pace in Roma, p.zza delle Muse, 8;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Codacons ed Altri, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele La Valle, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del bando pubblicato in data 1°.09.2010, avente ad oggetto una procedura di selezione di personale giornalistico presso le sedi regionali della R.A.I..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Soc Rai Radio Televisione Italiana Spa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la controversia all’esame del Collegio, avendo ad oggetto la procedura concorsuale bandita dalla Rai s.p.a. per la futura (ed eventuale) assunzione di giornalisti, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario;

Considerato, infatti, che l’impugnata procedura concorsuale attiene all’attività di organizzazione della Rai s.p.a., soggetto privato seppure gestore di un pubblico servizio (Cass. civ., s.u., ord.., 13 agosto 2002 n. 12200);

Considerato altresì che la procedura concorsuale per la selezione del personale costituisce attività svolta da un soggetto privato e propedeutica all’espletamento della successiva attività di gestione del servizio pubblico
(quest’ultima si conoscibile dal giudice amministrativo), con la conseguenza che, rivestendo rilievo strumentale e interno, le controversie avverso la stessa rivolte rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. n. 71 del
2000; n. 532 del 2000 e n. 10032 del 2001);

Ritenuto peraltro che, seppure si aderisse alle conclusioni cui è recentemente pervenuta la Corte di cassazione a sezioni unite 22 dicembre 2009 n. 27092 relativamente alla natura di ente pubblico della Rai s.p.a. e seppure si
ritenesse la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ai procedimenti posti in essere dalla stessa Rai s.p.a. nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità ai sensi dell’art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche), secondo comma, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, è comunque assorbente la considerazione che la giurisdizione del giudice amministrativo nella materia del pubblico impiego è limitata alle procedure concorsuali per l’assunzione di “pubblici dipendenti” e che i giornalisti che potrebbero essere assunti dalla Rai all’esito della
procedura in questione non diventeranno certamente “pubblici dipendenti”;

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, essendo la giurisdizione del giudice adito presupposto perché lo stesso possa esaminare il merito di detta istanza;

Ritenuto peraltro che sussistono giusti motivi per compensare le spese e gli onorari del giudizio, in considerazione della complessità della questione relativa all’individuazione del giudice da adire

                                         P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

Respinge la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Compensa le spese e gli onorari della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2010


 

ALLEGATO 2

N. 04663/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 08329/2010 REG.RIC.  

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8329 del 2010, proposto da:

 

Giorgia Fargion, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Linguiti, Emanuela Russiani, con domicilio eletto presso Alberto Linguiti in Roma, viale G. Mazzini, 55;

contro

Soc Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Pace, Pierluigi Lax, con domicilio eletto presso Alessandro Pace in Roma, p.zza delle Muse, 8;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del bando pubblicato in data 1°.09.2010, avente ad oggetto una procedura di selezione riservata a giornalisti professionisti da utilizzare con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso le sedi regionali della R.A.I..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Soc Rai – Radiotelevisione Italiana Spa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la controversia all’esame del Collegio, avendo ad oggetto la procedura concorsuale bandita dalla Rai s.p.a. per la futura (ed eventuale) assunzione di giornalisti, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario;

Considerato, infatti, che l’impugnata procedura concorsuale attiene all’attività di organizzazione della Rai s.p.a., soggetto privato seppure gestore di un pubblico servizio (Cass. civ., s.u., ord.., 13 agosto 2002 n. 12200);

Considerato altresì che la procedura concorsuale per la selezione del personale costituisce attività svolta da un soggetto privato e propedeutica all’espletamento della successiva attività di gestione del servizio pubblico (quest’ultima si conoscibile dal giudice amministrativo), con la conseguenza che, rivestendo rilievo strumentale e interno, le controversie avverso la stessa rivolte rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. n. 71 del 2000; n. 532 del 2000 e n. 10032 del 2001);

Ritenuto peraltro che, seppure si aderisse alle conclusioni cui è recentemente pervenuta la Corte di cassazione a sezioni unite 22 dicembre 2009 n. 27092 relativamente alla natura di ente pubblico della Rai s.p.a. e seppure si ritenesse la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ai procedimenti posti in essere dalla stessa Rai s.p.a. nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità ai sensi dell’art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche), secondo comma, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, è comunque assorbente la considerazione che la giurisdizione del giudice amministrativo nella materia del pubblico impiego è limitata alle procedure concorsuali per l’assunzione di “pubblici dipendenti” e che i giornalisti che potrebbero essere assunti dalla Rai all’esito della procedura in questione non diventeranno certamente “pubblici dipendenti”;

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, essendo la giurisdizione del giudice adito presupposto perché lo stesso possa esaminare il merito di detta istanza;

Ritenuto peraltro che sussistono giusti motivi per compensare le spese e gli onorari del giudizio, in considerazione della complessità della questione relativa all’individuazione del giudice da adire

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

Respinge la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2010


 

Allegato n. 3

Il Tar del Lazio respinge i ricorsi e l’Usigrai invoca le immediate selezioni per giornalisti

25/10/2010

“Il Tar del Lazio ha respinto, dichiarandosi non competente, i ricorsi sulle selezioni Rai per giornalisti. Ora basta indugi: la Rai avvii con urgenza le procedure di convocazione dei candidati. Per rispetto ai quasi 1500 giornalisti iscritti alla selezione e per rispetto alle sedi regionali Rai che hanno cominciato la stagione produttiva con gravi carenze di organico”. Lo dichiara una nota dell’Usigrai. La selezione consente ai giornalisti di accedere con contratto a tempo determinato alle sedi regionali (ora sotto organico). Selezione ora rimasta al palo proprio in ragione dei ricorsi fatti da alcuni giornalisti che hanno contestato determinati criteri e chiesto quindi al Tar del Lazio di esprimersi. Cosi’, ora che il tribunale amministrativo si è espresso, secondo l’Usigrai, occorre portare a compimento la selezione e dare così alle sedi regionali i giornalisti necessari per lavorare al meglio.


  

 Allegato 4

IL TAR RESPINGE IL RICORSO CONTRO LA SELEZIONE RAI

IL SEGRETARIO DELL’ASR: “ORA TOCCA AI COLLEGHI DEL LAZIO”

Il Tar del Lazio ha rigettato, ritenendosi incompetente, i ricorsi presentati contro la selezione Rai per eventuali contratti a tempo determinato nelle redazioni regionali. Si tratta di una decisione per certi versi attesa che chiarisce il quadro dal punto di vista giuridico.

“Ora la Rai mantenga fede agli impegni presi – avverte il segretario della Asr Paolo Butturini -. Dia prima di tutto avvio alle selezioni, per rispetto agli oltre 1500 colleghi che hanno fatto regolare domanda. L’Asr, però, non dimentica l’incontro col vicedirettore  della Rai, Luigi Meloni a cui erano presenti il segretario dell’Usigrai Carlo Verna e quello dell’associazione Paolo Butturini. In quella sede l’azienda si era impegnata su due fronti: una volta esaurita la fase del contenzioso giuridico, a prendere in considerazione, là dove fossero rimasti posti vacanti nelle sedi regionali dopo la selezione, di aprire un’altra selezione destinata a tutti quelli rimasti esclusi, compresi i colleghi giornalisti del Lazio. Il secondo impegno, chiesto da Usigrai e Asr, riguardava il dare vita in tempi certi a un bando riservato ai giornalisti del Lazio”.

“Penso – conclude Butturini – che chiarito il quadro giuridico la Rai debba procedere. Da parte sua l’Asr ha già chiesto un incontro al segretario dell’Usigrai, Carlo Verna, per aprire un tavolo di confronto aziendale e ottenere che i due impegni presi si trasformino in atti certi e con tempi certi”.

 

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