CONGRESSO ASR, LE MOZIONI DI PUNTOEACAPO. “RIAPRIRE AL PIU’ PRESTO IL BANDO RAI”

L’esclusione dei residenti nel Lazio all’ultimo bando Rai per assunzioni a termine nelle sedi regionali, con la relativa bocciatura da parte del Consiglio di Stato di queste restrizioni, sono stati al centro di una mozione di Puntoeacapo. Dopo un fruttuoso dibattito, il congresso ha raggiunto l’accordo su una mozione unitaria, con un solo astenuto. In appendice la sentenza del Consiglio di Stato che ha modificato radicalmente i termini della vicenda.

“Il VII Congresso dell’Associazione Stampa Romana

– preso atto dell’ordinanza n. 5379 del24 novembre 2010 della 6^ sezione del Consiglio di Stato che ha ritenuto discriminatorio il requisito sulla residenza dei candidati che escludeva i giornalisti professionisti del Lazio dal bando di selezione per contratti a tempo determinato in Rai cui hanno partecipato in tutta Italia 1.500 colleghi, in quanto non garantisce la par condicio tra i candidati;

– ribadisce che quella del bando pubblico senza tuttavia discriminare nessuno deve restare l’unica ed esclusiva strada per selezionare i futuri giornalisti delle sedi regionali RAI con divieto tassativo al ritorno alla cosiddetta “chiamata diretta”;

– auspica una definitiva e rapida soluzione che recepisca le istanze dei tantissimi colleghi del Lazio rimasti ingiustamente esclusi dal concorso;

– invita la prossima Giunta Esecutiva a concordare nel più breve tempo possibile e d’intesa con FNSI, USIGRAI e RAI una riapertura del bando di selezione con un nuovo termine di scadenza prefissato per tutti i colleghi residenti nel Lazio rimasti ingiustamente esclusi per il limite territoriale (ora bocciato dal Consiglio di Stato) e per tutti coloro che possono dimostrare di aver comunque presentato la domanda entro i termini di partecipazione, ma che se la sono vista ingiustamente respingere”. 


                                         DOCUMENTAZIONE

                                        CONSIGLIO DI STATO

N. 05379/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 09197/2010 REG.RIC.          

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9197 del 2010, proposto da:
Giorgia Fargion, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfrancesco Fidone e Alberto Linguiti, con domicilio eletto presso Alberto Linguiti in Roma, viale G. Mazzini 55;

contro

Rai Radiotelevisione Italiana Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Pace, con domicilio eletto presso Alessandro Pace in Roma, piazza delle Muse 8;

per la riforma

dell’ ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III TER n. 04663/2010, resa tra le parti, concernente dell’ ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III TER n. 04663/2010, resa tra le parti, concernente SELEZIONE RISERVATA AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE CON CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO – MCP
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rai Radiotelevisione Italiana Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Fidone, Linguiti e Pace;
Rilevato che merita accoglimento l’appello cautelare;

considerato, sulla scorta di una delibazione propria della presente fase, che il ricorso è assistito dal necessario fumus;

osservato, invero, nel definire la questione relativa alla individuazione del giudice destinato a conoscere la controversia azionata con la contestazione degli atti adottati da RAI S.p.a. in seno alla procedura dalla stessa indetta per la selezione di giornalisti professionisti da utilizzare, in qualità di redattori ordinari, nelle redazioni giornalistiche regionali, che:

l’art. 7, C.p.a., dopo aver disposto, al comma 1, che “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi” (oltre che, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni), dispone, al comma 2, che “per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono” anche, da un lato, “i soggetti ad esse equiparati”, dall’altro, i soggetti “comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo”;

quanto alla possibilità di considerare RAI S.p.a. soggetto “equiparato” alla pubblica amministrazione in senso classico, giova considerare che, come già osservato dalla Sezione (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, n. 1478/98; sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206), la veste societaria è neutra non essendo quindi di per sé incompatibile con il riconoscimento della natura di ente pubblico;

la natura pubblica, pertanto, non può essere esclusa con riguardo ad organismi i quali, pur presentando forma societaria, siano sottoposti ad una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica e sintomatica della strumentalità rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche, oltre che, ancor più significativamente, dell’attrazione in orbita pubblicistica;

quanto a RAI S.p.a., numerosi sono gli elementi che attestano tanto la strumentalità della stessa rispetto al conseguimento di finalità pubblicistiche, quanto la sua attrazione in orbita pubblicistica;

tra questi, paiono al Collegio oltre modo significative le circostanze costituite dalla prevista nomina di numerosi componenti del Consiglio di Amministrazione non già ad opera dal socio pubblico, ma dalla Commissione parlamentare di vigilanza, dalla indisponibilità dello scopo da perseguire, prefissato con atto normativo, dalla destinazione alla copertura dei costi del servizio dalla stessa gestito di un canone di abbonamento, avente natura di imposta;

la stessa Cassazione, ancorché al diverso fine di definire la questione relativa alla qualificabilità come erariale del danno cagionatole dai suoi agenti, ha di recente sostenuto che si tratti di ente sostanzialmente assimilabile ad una amministrazione pubblica (Sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092);

a tale esito le Sezioni unite sono pervenute valorizzando una pluralità di indici sintomatici dell’attrazione in orbita pubblicistica di RAI S.p.a., tra cui la sua designazione direttamente ad opera della legge quale concessionaria dell’essenziale servizio pubblico radiotelevisivo, svolto nell’interesse generale della collettività nazionale per assicurare il pluralismo, la democraticità e l’imparzialità dell’informazione; la sua sottoposizione a penetranti poteri di vigilanza da parte di un’apposita commissione parlamentare, espressione dello Stato- comunità; la destinazione alla copertura dei costi del servizio dalla stessa gestito, di un canone di abbonamento, avente natura di imposta e gravante su tutti i detentori di apparecchi di ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive, che è riscosso e le viene versato dall’Agenzia delle Entrate; la sua sottoposizione al controllo della Corte dei Conti;

peraltro, anche a voler prescindere dal tema della qualificabilità di RAI S.p.a. quale ente pubblico, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia portata al vaglio del Collegio va ritenuta in applicazione dell’inciso finale del citato art. 7, comma 2, C.p.a., secondo cui “per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono”, in uno ai “soggetti ad esse equiparati”, anche i soggetti “comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo”;

il doveroso assoggettamento di RAI S.p.a. ai principi del procedimento amministrativo in sede di reclutamento del personale e conferimento degli incarichi è desumibile dall’art. 18, co. 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, laddove impone alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo l’adozione di criteri e modalità nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

ritenuto, quanto, al merito della vicenda contenziosa, che non appare priva di fondatezza la dedotta irragionevolezza del limite di tipo territoriale frapposto alla partecipazione alla procedura selettiva;

si tratta di limite confliggente con il principio eguaglianza, in assenza di una ragionevole giustificazione, allo stato non rilevabile nel caso di specie;

considerato che è certo meritevole di apprezzamento il periculum prospettato dalla ricorrente;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai fini della partecipazione della ricorrente alla procedura selettiva.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2010

IL SEGRETARIO


                                                        TAR DEL LAZIO

N. 04124/2010 REG.DEC.
N. 08040/2010 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 8040 del 2010, proposto da:
F. M., rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita Di Battista e Giovanni Di Battista, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 113;
contro
Soc. R.A.I. – Radio Televisione Italiana S.p.a., in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini,14;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del bando pubblicato in data 1°.09.2010, avente ad oggetto una procedura di selezione di personale giornalistico presso le sedi regionali della R.A.I..

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che il pregiudizio lamentato deriva al ricorrente dalla impossibilità di inoltrare domanda di partecipazione alla selezione di cui si tratta, per via telematica, in quanto la modulistica informatica predisposta dall’amministrazione non consente la spedizione del documento nel caso in cui il concorrente non abbia la residenza nella regione in cui è destinata a svolgersi l’attività lavorativa, come previsto dalla impugnata clausola del relativo bando;
Ritenuto che ai fini della necessaria tutela cautelare va disposta, in via provvisoria, l’ammissione con riserva del ricorrente alla procedura selettiva in questione, con obbligo per l’amministrazione di rimuovere il blocco informatico che impedisce l’invio della domanda di partecipazione ovvero di ritenere utilmente prodotta la domanda già presentata dall’interessato in versione cartacea, mediante utilizzo del “form on line” predisposto dall’amministrazione stessa;

P.Q.M.
Accoglie provvisoriamente, nei sensi di cui in motivazione, la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 ottobre 2010.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 24 settembre 2010.

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