INPGI, LA CASSAZIONE RICONOSCE IL DIRITTO DI CLASSIFICARE IL RAPPORTO DI LAVORO ALL’INTERNO DEL CNLG

L’Inpgi “è legittimato a richiedere la contribuzione corrispondente alla retribuzione dovuta per le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, indipendentemente dalla qualifica formalmente attribuita dal datore di lavoro”. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione.

La Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 6001/12 depositata lo scorso 17 aprile, ha accolto il ricorso proposto dall’Inpgi il quale, a tutela della posizione contributiva di una giornalista, ribadiva il principio della totale autonomia tra rapporto previdenziale e rapporto di lavoro.

L’Inpgi, infatti, aveva ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Roma, nella quale i giudici di merito affermavano che l’Ente non poteva richiedere al datore di lavoro un incremento contributivo derivante dall’aver accertato che le mansioni di fatto svolte dalla giornalista erano diverse da quelle contrattualmente pattuite. I Giudici d’appello affermavano, in sostanza, che l’Ente di previdenza non poteva incidere sull’assetto contrattuale che le parti avevano dato al rapporto di lavoro.
La Suprema Corte è intervenuta, invece, ribaltando sostanzialmente la decisione dei Giudici di secondo grado.

Secondo il presidente dell’istituto Andrea Camporese, è “la conferma della linea di principio da sempre sostenuta dall’Istituto sul tema dell’autonomia del rapporto contributivo e dell’indisponibilità dei diritti previdenziali che per legge sono sottratti all’autonomia contrattuali delle parti”.

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