CONTRATTO DI LAVORO FNSI-FIEG DEL 1959 CON FORZA DI LEGGE EX DPR 153/1961

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA

                                  Contratto nazionale di lavoro giornalistico
                                     (1° gennaio 1959-31 dicembre 1960)

In appendice:
NOTE ILLUSTRATIVE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO
a cura di A. Berti, D. Gavagnin, A. Morigi, L. Paloscia, C. Ugolini
ACCORDO INTEGRATIVO PER I GIORNALISTI DELLA RAI-TV

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L’anno 1959 addì 10 del mese di gennaio in Milano

tra
la Federazione Italiana Editori Giornali rappresentata dal Presidente Tommaso Astarita e dai Vice Presidenti: Servilio Cavazzani, Giuseppe Colli, Aldo Palazzi e Lodovica Riccardi, con l’intervento dei signori: Giuseppe Arbitrio, Umbertomaria Bottino, Fiorenzo Casella, Alberto In- vernizzi, Carlo Pelloni, Ferdinando Perrone, Elio Treccani, assistiti dai signori: Cesare Salvini, Antonio Sciavicco e Piero Lupetti

e
la Federazione Nazionale della Stampa Italiana rappresentata dal Presi- dente Alberto Bergamini, dal Consigliere Delegato Leonardo Azzarita, dal Consigliere Sindacale Amilcare Morigi, dal vice Consigliere Sindacale Cesare Ugolini, dal Presidente della Commissione Nazionale dei Giornalisti Giovanni Moccagatta, con l’intervento dei membri del Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Alberto Jacometti (C.G.I.L.), Natale Graziani (U.I.L.) e Leopoldo Rubinacci (C.I.S.L.), dei membri della Commissione Nazionale dei Giornalisti Michele Abbate (Bari), Angiolo Berti (Bologna), Salvatore Brancati (Palermo), Adriano Falvo (Napoli), Danilo Gavagnin (Venezia), Ugo Manunta (Roma), Bruno Piazza (Trieste), Guido Serra (Milano), Giovanni Spetia (Genova), Angiolo Maria Zoli (Firenze) e dei delegati pubblicisti Giuseppe Luongo e Mario Ciampi, assistiti da Leonardo Paloscia (Consigliere Amministratore del- l’I.N.P.G.I.), Ettore Azais e Giorgio Funaro;
è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro giornalistico.

MATERIA DEL CONTRATTO
Art. 1. – Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli Editori di giornali, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa ed i giornalisti professionisti che prestano la loro normale attività giornali- stica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza, anche se svolgono all’estero la loro attività.
Sono giornalisti professionisti coloro che tali risultano qualificati a sensi degli attuali ordinamenti sulla professione giornalistica.

Art. 2. – Le norme del presente contratto si applicano anche ai giornalisti professionisti addetti ai quotidiani ed alle agenzie di informa- zioni quotidiane per la stampa che non diano opera giornalistica quoti- diana, purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.

CONTRATTI A TERMINE
Art. 3. – Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.
I contratti a termine, che non tutelino tali diritti, sono ammessi soltanto per i giornalisti assunti per un incarico speciale ben determinato, limitato ad un periodo di tempo che non potrà comunque superare i dodici mesi e solo in ragione di uno su quindici redattori o frazione di quindici, salvo le assunzioni per le sostituzioni dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza e puerperio.
Sono pure ammessi per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo e avvenga per un periodo di tempo predeterminato, non superiore ai dodici mesi. Anche nei contratti a termine, configurati nel comma precedente, è obbligatoria lo corresponsione dei minimi di stipendio nei casi in cui è dovuta a norma del presente contratto.
I contratti a termine che non si riferiscono ad una determinata spe- cialità di rapporto, cadono sotto la disciplina del presente contratto. In caso di anticipata risoluzione non dovuta a fatto o a colpa del giorna- lista, o in caso di cessazione per compimento del termine, essi comportano per il giornalista il diritto ad una indennità che in ogni caso non potrà essere inferiore a quella stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato.
Tale indennità sarà assorbente di quegli indennizzi che fossero dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine. Nel caso che gli indennizzi dovuti al momento della risoluzione del rapporto in forza del contratto a termine superassero l’ammontare della indennità stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeter- minato sarà corrisposto soltanto l’ammontare correlativo a tali indennizzi.

ASSUNZIONI – PERIODO DI PROVA
Art. 4. – L’assunzione del giornalista deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio.
Il documento relativo non è comunque elemento necessario per la costituzione del rapporto di lavoro. All’atto della assunzione potrà essere convenuto per iscritto un pe- riodo di prova non superiore a mesi tre. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuno delle parti senza preavviso e con lo sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio prestato.
Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato du- rante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella deter- minazione della anzianità di servizio.
Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti nella direzione o nella proprietà della azienda. Non potrà essere sottoposto a periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella quale ha svolto il praticantato.
Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione del giornalista.
Per le assunzioni posteriori al 30 novembre 1955 dovranno anche essere indicate la testata o le testate per le quali il giornalista può essere chiamato a prestare la sua opera.

Art. 5. – In tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa è obbligatoria l’assun- zione di giornalisti qualificati professionisti a termine degli attuali ordi-namenti:
a) nelle direzioni e nelle redazioni;
b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza della Capi- tale, delle capitali estere e di Nuova York;
c) per i servizi di inviato speciale;
d) come corrispondenti dai capoluoghi di provincia dove esistono giornali quotidiani locali o redazioni succursali o distaccate dei quotidiani, quando non si determini incompatibilità derivante da eventuali cumuli di incarichi..
Spetterà la qualifica di redattore, oltre che ai giornalisti professio- nisti di cui alle lettere a), b), c), anche ad ogni giornalista professionista corrispondente il quale faccia parte di una redazione succursale o distac- cata, e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane od estere di carattere generale da lui elaborate.
Per redazioni succursali o distaccate si intendono quelle istituite nelle varie località che forniscano in modo sistematico e quotidiano notizie ampie, dettagliate ed elaborate per la pagina locale, con i criteri in uso per la cronaca cittadina.

POTERI DEL DIRETTORE
Art. 6. – Le facoltà del direttore saranno determinate da particolari accordi da stipularsi fra Editore e Direttore, tali in ogni caso da non risultare in contrasto con quanto stabilito dal presente contratto.
Nell’esercitare le attribuzioni di cui all’articolo seguente il Direttore dovrà agire in conformità agli accordi presi con l’Editore.
E’ il Direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-pro- fessionali, i licenziamenti dei giornalisti.

Art. 7. – E’ competenza specifica ed esclusiva del Direttore di impartire ai redattori le direttive politiche e tecnico-professionali per lo svolgimento del lavoro.
Il Direttore stabilisce altresì le mansioni di ogni redattore, dà le disposizioni necessarie al buon andamento del servizio e fissa anche gli orari quando ne ravvisi lo necessità.
Nota a verbale.
La Federazione Italiana Editori Giornali dichiara che laddove fossero accertati casi di orario fuori della norma comune, d’accordo, se del caso, con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, interverrà presso gli associati per eliminare tali casi.

RAPPORTI PLURIMI
Art. 8. – Il giornalista quando sia stato assunto per prestare esclu- sivamente la sua opera ad una impresa giornalistica o agenzia di infor- mazioni per la stampa, non potrà assumere altri incarichi senza esserne autorizzato per iscritto dal Direttore, d’accordo con l’Editore.
In ogni caso il giornalista non potrà assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell’azienda alla quale appartiene.

Art. 9. – I redattori articolisti non possono cedere ad altri giornali o periodici gli articoli non pubblicati dal giornale o periodico al quale sono addetti, senza previo consenso dell’Editore, sentito il parere del Direttore.
L’articolista, sia esso redattore, corrispondente, inviato speciale o semplice collaboratore, può pubblicare in volume gli articoli inviati, siano o non siano stati retribuiti, tre mesi dopo la consegna dell’ultimo della serie, anche se non pubblicati dal giornale o periodico al quale erano destinati.

RETRIBUZIONE
Art. 10. – Il prestatore d’opera giornalistico al quale si applichi il presente contratto deve essere retribuito a stipendio mensile.
Quando non vi sia stipendio mensile, la retribuzione deve essere ragguagliata, a tutti gli effetti, al mensile risultante dalla media delle retribuzioni degli ultimi 12 mesi.
Ai giornalisti di cui all’art. 11 e a quelli di cui all’art. 12 che prestino la loro opera con carattere continuativo per più di una testata di giornale quotidiano del medesimo Editore, sarà riconosciuto, ove non esista, un superminimo da concordarsi in sede di accordi individuali.
Al giornalista che occasionalmente sia chiamato a dare nella stessa giornata, oltre alla normale prestazione, altra prestazione piena per una differente testata quotidiana dello stesso Editore, è dovuto un ventiseie- simo dello retribuzione mensile.
Ai giornalisti di cui all’art. 11 che prestino la loro opera presso le agenzie di stampa a diffusione nazionale e limitatamente a quelli impe- gnati, per la natura delle loro mansioni, oltre alla prestazione normale dei redattori interni della stessa agenzia, sarà riconosciuto, ove non esista, un superminimo da concordarsi in sede di accordi individuali.

Art. 11. – I minimi di stipendio spettanti ai redattori di giornali quotidiani e di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, sono quelli fissati dalle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti categorie:
a) redattore con mena di 18 mesi di anzianità professionale;
b) redattore ordinario;
c) capo servizio, nelle redazioni con più di cinque redattori.
E’ considerato capo servizio il redattore al quale sia stata ricono- sciuta per iscritto tale qualifico o al quale comunque sia stata attribuita a sensi dell’art. 22 la responsabilità di un determinata servizio redazio- nale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze uno o più redattori o collaboratori fissi di cui all’art. 2 col compito di coordinarne e rivederne il lavoro.
Nelle redazioni con più di cinque e fino a dieci redattori, vi può essere un solo capo servizio;
d) Capo redattore, titolare, o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla Capitale.

Oltre i minimi predetti saranno corrisposti l’indennità di contingenza ed un terzo elemento di L. 1.000 mensili per l’Alta Italia e di L. 250 mensili per l’Italia Centro-Meridionale. Il terzo elemento verrà corrisposto integralmente per le città di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Varese e Venezia.
Sarà ridotto del sei per cento per le Provincie di Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, La Spezia, Livorno, Padova, Udine e Verona.
Sarà ridotto del dieci per cento per tutte le altre città.
Il terzo elemento non è computabile ai fini delle maggiorazioni per il lavoro notturno, per quello festivo e per quello straordinario degli stenografi.

Art. 12. – Per i giornalisti professionisti, corrispondenti di quoti- diani o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa collegati alle redazioni con una comunicazione telefonica o postale quotidiana, la retri- buzione mensile, ivi comprese, in quanto di ragione, le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, non potrà essere infe- riore alle misure di cui appresso:
a) L. 30.500 per i corrispondenti da Milano ai quali sia richiesto di fornire notizie, oltre che dalla Lombardia, da altre Regioni dell’Alta Italia ed eventualmente anche notizie italiane ed estere da loro elaborate senza la continuità contemplata dall’art. 5;
b) L. 20.150 per i corrispondenti da Capoluoghi di Regione con più di 1 milione di abitanti;
c) L. 14.400 per i corrispondenti da Capoluoghi di Regione con più di 500.000 abitanti; e per quelli di Bologna, Firenze, Palermo, Trieste e Venezia;
d) L. 11.500 per i corrispondenti da Capoluoghi di Regione con meno di 500.000 abitanti; e per quelli delle città di Catania e di Messina;
e) L. 9.200 per i corrispondenti da Capoluoghi di Provincia con più di 100.000 abitanti; e per quelli delle città di Trento e di Bolzano;
f) L. 6.450 per i corrispondenti da Capoluoghi di Provincia con meno di 100.000 abitanti.

Ai minimi di cui sopra sarà aggiunto un eventuale compenso per le notizie pubblicate.
In caso di infortunio o di malattia riconosciuti, ai corrispondenti di cui al presente articolo sarà conservato il posto per un periodo di quattro mesi. Per la prima metà di tale periodo sarà corrisposta mensilmente la intera retribuzione; per la seconda metà sarà corrisposta mensilmente la metà della. retribuzione.

AUMENTI PERIODICI DI.ANZIANITA’
Art. 13. – Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di diret- tore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell’uf- ficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una mag- giorazione dello stipendio mensile per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, fino ad un massimo di 12 scatti.
Tale maggiorazione sarà pari al 5 % del minimo di stipendio della categoria di appartenenza per i primi sei scatti e del. 6 % per i successivi.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese imme- diatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Nel caso di passaggio a categoria superiore l’anzianità del giorna- lista, ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria, ferma restando comunque la eventuale maggior retribuzione in atto al momento del passaggio.
Gli aumenti periodici al redattore avente meno di 18 mesi di anzia- nità professionale decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore ordinario.
Gli aumenti individuali concessi nel corso del biennio potranno essere conteggiati nello scatto biennale che spetto al giornalista quando l’edi- tore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla comunicazione dell’aumento, la volontà di farli assorbire.
I giornalisti professionisti, esauriti nella stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza i dodici scatti di anzianità previsti dal primo comma del presente articolo, avranno diritto di fruire, per l’anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1958, di ulteriori tre aumenti biennali, in ragione del 6 % del minimo di stipendio aumentato della indennità di contingenza quando non abbiano avuto in precedenza aumenti individuali tali da far raggiungere al loro stipendio di fatto (senza tener conto degli aumenti periodici di anzianità e, per coloro che ne hanno fruito, dell’aumento di cui all’accordo 25 giugno 1952) rispettivamente la misura di 106/ l 00 del minimo di stipendio della categoria, aumentato della indennità di contingenza, in atto alla data di maturazione del primo scatto; di 112/ l 00 del minimo di stipendio, au- mentato della indennità di contingenza, in atto alla data di maturazione del secondo scatto e di 118/100 del minimo di stipendio, aumentato della indennità di contingenza, in atto alla data di maturazione del terzo scatto.
Ai giornalisti che avessero avuto aumenti in misura inferiore alle predette, sarà corrisposta la differenza fino a concorrenza. Per coloro che avessero avuto aumenti in misura superiore alle predette si procederà
all’assorbimento della eccedenza all’atto della applicazione dell’aumento biennale.
Per il computo degli aumenti periodici di anzianità al direttore, condirettore, e vice direttore maturati anteriormente al l° luglio 1953 si farà riferimento al minimo di stipendio del redattore capo. Per quello degli aumenti maturati successivamente al 1° luglio 1953 si farà riferi- mento al minimo di stipendio del redattore capo aumentato del 20 %. Detta percentuale ha soltanto valore convenzionale limitatamente agli effetti del presente articolo, non intendendosi con ciò aver voluto deter- minare un minimo di stipendio per il direttore, condirettore e vice di- rettore.

A) Criteri per il calcolo degli aumenti periodici per l’anzianità maturata al 1° luglio 1953.
Per l’anzianità di servizio maturata alla data 1° luglio 1953 l’im- porto degli aumenti derivati dagli scatti acquisiti rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita a tale data.
Ad ogni aumento dei minimi di stipendio, l’importo consolidato di cui al comma che precede verrà aumentato in ragione del 5 % della differenza tra il nuovo minimo e quello in vigore al 1° gennaio 1955 (accordo per il conglobamento) per ogni scatto maturato al 1° luglio 1953 fino ad un massimo di 6, e del
6 % per i successivi.

B) Criteri per il calcolo degli aumenti periodici per l’anzianità maturata dopo il 1° luglio 1953.
Tale calcolo sarà effettuato aggiungendo al minimo di stipendio tante aliquote del 5 % quanti sono i bienni di anzianità maturati dopo il 30 giugno 1953 fino al sesto scatto, e del 6 % per i successivi. Gli aumenti periodici di anzianità successivi al 30 giugno 1953 saranno calcolati sui minimi di stipendio aumentati della indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Ad ogni successiva variazione dei minimi di stipendio saranno nuo- vamente calcolati gli aumenti periodici di anzianità maturati, in rela- zione ai nuovi minimi.
Per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.

CESSIONE SERVIZI
Art. 14. – Ai giornalisti, i servizi originali di corrispondenza e di collaborazione dei quali vengano utilizzati dall’azienda da cui dipendono mediante cessione ad altra azienda in Italia, è dovuto, per la durata della cessione, un maggior compenso nella misura del 20 % dello sti- pendio. Tale maggior compenso non sarà però computabile ad alcun effetto e nessuna indennità sarà dovuta al termine della cessione.

TREDICESIMA MENSILIT A’
Art. 15. – I giornalisti professionisti aventi la qualifica di diret- tore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell’uf- ficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore e i corri- spondenti di cui all’art. 12, hanno diritto nel mese di dicembre ad una tredicesima mensilità, l’ammontare della quale dovrà essere pari a trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile, compresi i compensi fissi di qualsiasi natura percepiti da oltre sei mesi consecutivi.
I nuovi assunti, che abbiano superato il periodo di prova, hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità, quanti sono i mesi intercorsi dalla data di assunzione al 31 dicembre.
Coloro che cessano di appartenere alla azienda, salvo che non siano in periodo di prova, hanno diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi decorsi dal 1° gennaio alla data di risolu- zione del rapporto.

INDENNITA’ REDAZIONALE
Art. 16. – Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, redattore capo, titolare o capo dell’uf- ficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, redattore con meno di 18 mesi di anzianità professionale, i quali al 30 giugno abbiano almeno un anno compiuto di anzianità effettiva nella categoria dei professionisti, sarà corrisposta, a quella data, una indennità di redazione pari all’ammontare della retribuzione mensile fino ad un massimo di L. 144.000 per il redattore con meno di 18 mesi di anzianità professionale; L. 160.000 per il redattore ordinario; L.200.000 per il capo servizio; L. 245.000 per il capo redattore e per il titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla Capitale e L. 280.000 per il diret- tore, condirettore, vice direttore.
Ai giornalisti professionisti non contemplati nel comma precedente, che abbiano almeno un anno di anzianità effettiva nella categoria dei professionisti, che prestino servizio nelle redazioni e la cui prestazione sia retribuita con stipendio fisso mensile, la indennità redazionale sarà corrisposta in misura pari all’ammontare della retribuzione mensile fino ad un massimo di L. 48.000.
Le modalità di corresponsione dell’indennità redazionale saranno conformi a quelle stabilite per la tredicesima mensilità.
L’indennità redazionale non è computabile ai fini della determina- zione della tredicesima mensilità e della indennità sostitutiva delle ferie. Vale invece agli altri effetti.

LAVORO NOTTURNO
Art. 17. – E’ lavoro notturno quello che inizia non dopo le ore 5,30 o che termina dopo le ore 0,30.
Il giornalista tenuto a prestare la sua opera in orario notturno ha diritto alla maggiorazione del 12 % da calcolarsi sul minimo di stipendio mensile della categoria di appartenenza, ragguagliabile in caso di pre- stazione giornaliera ad un ventiseiesimo del minimo stesso.
La maggiorazione predetta ha valore per le città di: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Varese,Venezia. Per tutte le altre città la maggiorazione è dell’8%.
Della maggiorazione per il lavoro notturno sarà tenuto conto ai soli fini delle indennità di liquidazione e della previdenza, escluso ogni altro effetto contrattuale.
Norma transitoria.
In relazione alla nuova disciplina del lavoro notturno attuata con il Contratto Nazionale di Lavora giornalistico 29-11-1955, si conviene:
– per i giornalisti che erano in servizio al 1° dicembre 1955 e che, alla data di entrata in vigore del presente contratto, abbiano uno stipendio di fatto superiore ai 122/100 del nuovo minimo di stipendio della categoria di appartenenza, senza tener conto degli aumenti perio- dici di anzianità, degli eventuali aumenti di merito concessi dal 1° di- cembre 1955 ad oggi, e, per coloro che ne hanno fruito, dell’aumento di cui all’accordo 25 giugno 1952, si intende che lo stipendio di fatto è comprensivo a tutti gli effetti della maggiorazione per il lavoro notturno e pertanto a tali giornalisti non spetta la maggiorazione prevista dal- l’art. 17 del presente contratto.
– Per i giornalisti che nelle condizioni di cui sopra, abbiano uno stipendio di fatto compreso fra i 122/100 ed i 110/100 del minimo di stipendio della categoria, la maggiorazione per il lavoro notturno sarà
pari all’importo della differenza tra lo stipendio di fatto ed i 122/100 del minimo stipendiale della categoria.
– Per i giornalisti che nelle condizioni di cui sopra, abbiano uno stipendio di fatto inferiore ai 110/100 del minimo di stipendio della categoria, la maggiorazione del lavoro notturno sarà pari al 12% o a1l’ 8% da calcolarsi a sensi dell’art. 17.

ORARIO STENOGRAFI
Art. 18. – Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non può superare le sei ore, sia di notte che di giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che termina dopo la mezzanotte.
In considerazione della particolarità delle funzioni dello stenografo la sesta ora del lavoro notturno, quando sia richiesta, sarà compensata con un ventiseiesimo della retribuzione mensile diviso per sei.
Restano fermi i massimi di orario eventualmente goduti sino alla data di entrata in vigore del presente contratto dagli stenografi, in quanto costituiscono condizioni individuali di maggior favore.
Il lavoro compiuto dagli stenografi nei giorni non festivi, oltre l’orario di categoria, deve essere compensato con una maggiorazione del 50% se diurno e dell’ 80% se notturno, sulla cifra della retribuzione e in aggiunta alla stessa, ragguagliata ad ore. Il ragguaglio si calcolo dividendo la retribuzione mensile per 26 e il quoziente ottenuto per 6, salvo i migliori trattamenti individuali in atto. Dal ragguaglio sono esclusi i compensi fissi eventualmente percepiti dallo stenografo per incarichi non attinenti strettamente alla sua prestazione stenografica.

GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
Art. 19. – Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, le festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre, nonché le festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, 19 marzo, lunedi di Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e la ricorrenza del Patrono della città in cui ha sede il giornale.
Quest’ultima festività sarà spostata ad altro giorno, da stabilirsi fra le Organizzazioni competenti, quando la ricorrenza del Patrono coin- cida con altra festività infrasettimanale o nazionale.
Il giornalista che nelle festività nazionali o infrasettimanali non presta la sua opera non ha diritto ad alcun compenso, oltre la normale retribuzione, purché la festività non coincida con la domenica. Quando la festività coincide con la domenica, ancorché non vi sia prestazione, il giornalista ha diritto ad un ventiseiesimo della normale retribuzione men- sile in aggiunta alla stessa.
Il giornalista che nelle festività predette (fatta eccezione per quelle del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre) è chiamato a prestare la sua opera, ha diritto, in aggiunta alla sua retribuzione mensile:
– per le festività infrasettimanali:
   -quando essa non coincide con la domenica ad un ventiseie- simo della retribuzione mensile;
   -quando essa coincida con la domenica, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile oltre al normale compenso per il lavoro dome- nicale (maggiorazione dell’80 %);
– per la festività nazionale:
  -in ogni caso ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione dell’80 %.
  Nelle festività del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre, il giorna- lista non è tenuto a prestare lo sua opera.      
Fermo restando il riposo compensativo a norma di legge, il lavoro compiuto dal giornalista in domenica verrà retribuito con la correspon- sione della sola maggiorazione dell’80% calcolata sul ventiseiesimo della retribuzione mensile.
I compensi e le maggiorazioni di cui al presente articolo spettano qualunque sia il numero delle ore prestate nel giorno festivo.

ASSEGNI FAMILIARI
Art. 20. – Ai giornalisti professionisti capi famiglia verranno cor- risposti dall’Editore gli assegni familiari per le persone a carico nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite dalle norme di legge vigenti in tema di assegni familiari per gli impiegati dell’industria. Gli Editori sono tenuti a versare alla speciale gestione assegni familiari presso l’Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani i contributi che saranno annualmente stabiliti nella misura occorrente per corrispondere gli assegni agli aventi diritto e per le spese della gestione stessa.

PREVIDENZA
Art. 21. – La previdenza e l’assistenza per i giornalisti professio- nisti sono gestite dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola », secondo le norme di legge.
L’editore tratterrà sulla retribuzione del giornalista e verserà all’Isti- tuto predetto, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali posti dalla legge a carico del giornalista stesso, anche gli eventuali contributi sup- plementari che venissero determinati dal Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto, nonché le rate dei prestiti concessi dall’Istituto ai giornalisti.

MUTAMENTO DI MANSIONI E TRASFERIMENTI
Art. 22. – Il redattore il quale disimpegna per sei mesi consecutivi funzioni superiori a quelle antecedentemente esercitate, ha diritto a rite- nere definitiva la sua nuova destinazione, salvo che si tratti di sostitu- zione di personale assente per cause di forza maggiore o per incarichi esterni di carattere temporaneo. Da tale dispasizione sono escluse le fun- zioni di direttore, condirettore, vice direttore.
Salvo patti contrari, il giornalista assunto per prestare servizio in una determinata città non può essere trasferito di sede in un’altra città e potrà considerare il trasferimento nel quale non concordi, come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell’editore.
La disposizione del comma precedente non si applica ai giornalisti in servizio all’estero che abbiano rapporto con una sola azienda dalla quale siano stati inviati all’estero.
In caso di trasferimento effettuato a termini del presente contratto o comunque accettato dal giornalista, spetterà al medesimo il rimborso delle spese preventivamente concordate con l’editore per sé, per le persone di famiglia, per la mobilia ed il bagaglio, oltre ad una indennità pari ad un mese di stipendio.

FERIE – PERMESSI STRAORDINARI – ASPETTATIVA PERMESSO SINDACALE
Art. 23. – I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, re- dattore con meno di 18 mesi di anzianità professionale hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di vacanza retribuita come segue:

– un mese per coloro che hanno una anzianità aziendale fino ad anni 10;
– trenta giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 10 anni e sino a 25;
– trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno una anzia- nità aziendale di oltre 25 anni.
Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto al godimento di altrettanti giorni di ferie, o al pagamento del relativo trattamento economico, a scelta dell’editore. Al giornalista che non abbia maturato l’anno di anzianità nel periodo nor- male delle ferie, il godimento delle ferie medesime potrà essere ricono- sciuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.
Nel caso che il giornalista. per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godi- mento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. Il compenso sosti- tutivo sarà calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi fissi per- cepiti continuativamente da almeno sei mesi.
Nel caso di cessazione del rapporto, i giornalisti hanno diritto al compenso sostitutivo delle ferie per il periodo delle ferie maturate e non godute.
Il godimento delle ferie retribuite è garantito al giornalista di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 12, in ragione di 22 giorni per ogni anno di servizio prestato.
Ai giornalisti professionisti di cui al primo comma che abbiano una anzianità aziendale di oltre 5 anni oppure che abbiano un’anzianità aziendale non inferiore a 2 anni ed un’anzianità professionale supe- riore a 10 anni, saranno concessi permessi straordinari retribuiti per com- plessivi 4 giorni lavorativi nell’anno.
Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinunciano in tutto o in parte ai permessi di cui al comma precedente.
Al giornalista che ne faccia richiesta per giustificati ed eccezio- nali motivi sarà concesso, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, un periodo di aspettativa non superiore a sei mesi senza retribuzione.
I giornalisti che fossero chiamati a ricoprire cariche pubbliche avranno diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino a 12 mesi senza retribuzione.
Il periodo di aspettativa verrà considerato come trascorso in servi- zio agli effetti dell’anzianità, quando all’atto della concessione il gior- nalista abbia almeno due anni di anzianità di servizio.
Ai giornalisti che fanno parte del Consiglio Direttivo o del Consi- glio Nazionale o del Collegio Nazionale dei Probiviri della Federazione Nazionale Stampa Italiana o della Commissione Unica per la tenuta degli Albi Professionali dei Giornalisti, ivi compresi i Presidenti dei Comitati Regionali o Interregionali degli Albi o del Consiglio d’Amministrazione o del Comitato Esecutivo dell’Istituto di Previdenza dei Giornalisti o che risultino delegati nelle Commissioni nazionali per le trattative sindacali o al Congresso Nazionale della categoria, saranno concessi brevi per- messi richiesti per tali loro funzioni, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Nota a verbale
I n caso di malattia o infortunio di seria entità, sopraggiunti durante il godimento delle ferie, l’azienda valuterà se computare o meno il pe- riodo di malattia o di infortunio nel numero dei giorni di ferie fruiti.

MATRIMONIO E MATERNITA’
Art. 24. – Ai giornalisti che contraggono matrimonio è dovuto in occasione delle nozze un congedo matrimoniale retribuito di giorni 20. Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinunciano volonta- riamente a tutto o a parte di detto permesso.
E’ in facoltà della giornalista che contragga matrimonio di chie- dere la risoluzione del rapporto di impiego con il pagamento delle in- dennità di licenziamento.
Uguale facoltà è accordata alla giornalista che si dimetta in caso di gravidanza o a seguito di parto.
Per quant’altro non previsto dal presente articolo valgono le dispo- sizioni di legge vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavo- ratrici madri.

MALATTIA E INFORTUNIO
Art. 25. – In caso di infortunio o di malattia ricanosciuta al di- rettare, condirettare, vice direttore, capo redattore, titolare o capo del- l’ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordi- nario, redattore con meno di 18 mesi di anzianità professionale, non in prova, verrà riconosciuto il seguente trattamento:
1) per anzianità di servizio fino a 5 anni conservazione del po- sto per 8 mesi e corresponsione della retribuzione intera per i primi 3 mesi e della metà di essa per altri 3 mesi;
2) per anzianità di servizio fino a 10 anni conservazione del posto per 10 mesi e corresponsione della retribuzione intera per i primi 4 mesi e di metà di essa per altri 4 mesi;
3) per anzianità di servizio oltre 10 anni conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della retribuzione intera per i primi 5 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi.
Il trattamento di cui sopra cesserà qualora il giornalista con più periodi di malattia raggiunga in complesso – durante 14, 16, 18 mesi consecutivi, rispettivamente nei casi di cui ai predetti n. 1, 2 e 3 – – i limiti massimi di conservazione del posto previsti per le anzianità di servizio sopra indicate. Se alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda receda dal contratto, al giornalista spetterà il trattamento di liquidaziane stabilito dal presente contratto.
Il periodo della malattia è computato nella determinazione della an- zianità agli effetti delle indennità di licenziamento.
In caso di malattia o infortunio per cause di lavoro, sarà conser- vato il posto fino alla guarigione clinica.

SERVIZIO MILITARE
Art. 26. – La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva dà diritto al giornalista alla conservazione del posto senza perce- zione di stipendi, nè assegni di qualsiasi altra natura per tutta la du- rata della ferma. Il periodo di tempo passato sotto le armi per servizio di leva viene computato ai fini della anzianità.
In caso di richiamo alle armi il trattamento sarà quello stabilita dalle norme di legge.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 27. – La risoluzione del rapporto costituito a sensi degli articoli 1 e 2 del presente contratto, quando non avvenga per fatto o per colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, è regolata dalle seguenti norme:
a) al direttore, al condirettore, al vice direttore, spetta una in- dennità fissa pari a 12 mesi di retribuzione;
b) al redattore capo, al corrispondente titolare da Roma, o al capo dell’ufficio romano di corrispondenza spetta una indennità fissa pari a 9 mesi di retribuzione;
c) al capo servizio spetta una indennità fissa pari a 7 mesi di retribuzione;
d) a tutti gli altri giornalisti, anche residenti all’estero, spetta una indennità fissa pari a sei mesi di retribuzione.
In aggiunta alla indennità fissa di cui ai paragrafi precedenti, spet- ta una indennità di anzianità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
In caso di dimissioni del giornalista dovrà essere corrisposta la sola indennità di anzianità nelle misure seguenti:
a) 50 % ai giornalisti che non abbiano superato i 5 anni di servizio;
b) 100% ai giornalisti che all’atto delle dimissioni abbiano su- perato i 5 anni di servizio nella azienda.
Il giornalista che abbia una anzianità eccedente i 20 anni di ser- vizio avrà inoltre diritto alla corresponsione di metà della indennità fissa di cui ai paragrafi precedenti.
 Il giornalista, tranne i casi previsti dall’art. 32, non potrà abban- donare l’azienda senza dare un preavviso di 2 mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere una indennità equiva- lente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano di avere inteso convenire che data la partico- lare natura del rapporto di lavoro giorna- listico, in caso di recesso ad nutum da parte dell’editore, è da escludersi, così come per il passato sempre stata esclusa, la possibilità di un periodo di preavviso lavorato per il giornalista professionista (sia esso addetto ai quotidiani che ai periodici) e che quindi, nel caso predetto, oltre alla indennità di anzia- nità è dovuta, a totale tacitazione di ogni competenza per cessazione del rapporto, la indennità fissa, nella misura integrale ed inderogabile stabilita dagli articoli 27 e 39 del contratto nazionale di lavoro, qua- lunque sia – superato l’eventuale periodo di prova – l’anzianità di servizio del giornalista professionista, restando assorbita nella predetta indennità fissa, quella prevista dall’art. 2118 del Codice civile.
Nota particolare
La Federazione Italiana Editori Giornali dà atto che con la con- venzione di cui alla suddetta dichiarazione, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana non ha inteso pregiudicare né rinunciare a diritti che potessero derivare ai giornalisti da eventuali future evoluzioni legi- slative o giurisprudenziali.
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Con la sentenza n. 188/1973, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico del  Dpr 16 gennaio 1961 n. 153 (“Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti”) che rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo nazionale per i giornalisti 10 gennaio 1959, limitatamente all’art. 27, terzo comma, di detto contratto, nella parte in cui riduce l’indennità di anzianità nella misura del cinquanta per cento, in caso di dimissioni, ai giornalisti che non abbiano superato i cinque anni di servizio.

Art. 28. – Agli effetti della liquidazione della indennità fissa e della indennità di anzianità, lo retribuzione mensile sarà determinata moltiplicando per 12 l’ultima retribuzione mensile, aggiungendo i 30 ventiseiesimi della retribuzione stessa (13^ mensilità), nonché l’importo del- l’indennità redazionale, e dividendo la somma risultante per 12.
Nella retribuzione medesima saranno computati i compensi speciali percepiti da almeno sei mesi consecutivi per incarichi giornalistici di carattere continuativo. Dal computo della liquidazione sono escluse le retribuzioni per lavori domenicali e festivi, tranne il caso che siano state concordate a forfait.
Sono parimenti esclusi i rimborsi spese anche se convenuti a forfait e le gratificazioni non contrattuali.
Quando la cessazione del rapporto di lavoro giornalistico avvenga per licenziamento o per morte del prestatore d’opera, lo stipendio e ogni altro assegno mensile fisso cessano con la fine del mese nel quale siano avvenuti il licenziamento o la morte.
Quando la cessazione dipenda da dimissioni, gli stipendi e gli asse- gni cessano alla data delle dimissioni.
Se il giornalista abbia prestato la sua opera alternativamente in ora- rio notturno e diurno, ai fini della liquidazione della indennità di anzia- nità, si prenderà per base la retribuzione di fatto corrisposta nei due turni e se ne calcolerà la media tenendo conto del periodo di servizio prestato dal giornalista in ciascuno dei due turni durante gli ultimi do- dici mesi.
Qualora il giornalista abbia prestato la sua opera in turno notturno per un periodo non inferiore agli 8 anni dei quali almeno tre consecu- tivi ed al momento della cessazione del rapporto presti lavoro in turno diurno, la liquidazione della indennità, per la parte relativa a tale pe- riodo, sarà effettuata sulla base della retribuzione spettante per il tumo notturno.
Ai fini della determinazione del periodo di cui al comma che pre- cede non sarà tenuto conto del servizio prestato antecedentemente al 23-7-1947.
Le indennità di licenziamento debbono essere versate non oltre otto giorni dalla data della cessazione del rapporto.
In caso di controversia sull’ammontare della liquidazione, l’editore verserà al giornalista, entro i termini di cui al comma precedente, la parte non contestata delle indennità.

COMPENSI FISSI
Art. 29. – Si intendono per compensi fissi quelli corrisposti al gior- nalista per incarichi speciali aventi carattere di continuità.
Se in costanza di rapporto tali compensi fissi vengono a cessare, saranno dovute al giornalista, in base all’entità dei compensi stessi una indennità di anzianità commisurata alla effettiva durata dell’incarico ed una indennità fissa pari alla metà di quella prevista dall’art. 27 o 39 a seconda che il rappprto sia costituito con una azienda editrice di gior- nali quotidiani ovvero con azienda editrice di periodici.

TRAPASSO DI PROPRIETA’ DELL’ AZIENDA E CESSAZIONE
Art. 30. – Nel caso di trapasso di proprietà della azienda i di- ritti acquisiti dal giornalista si intendano riconosciuti dal nuovo proprie- tario. Il trapasso non determina il diritto del giornalista di ottenere la liquidazione, salvo ricorrano i casi di cui all’art. 32.
Nel caso di cessazione dell’azienda per qualsiasi causa competono al giornalista le indennità di licenziamento.

INDENNITA’ IN CASO DI MORTE
Art. 31. – Nel caso di morte del giornalista, l’editore sarà te- nuto a versare immediatamente al coniuge, ai figli e, se vivevano a ca- rico del giornalista, ai parenti entra il terzo grado od agli affini entro il seconda grado, una indennità pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento nel giorno della morte.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, l’inden- nità sarà attribuita secondo le norme della successione.

LEGITTIMI MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 32. – Nel caso di sostanziale cambiamento dell’indirizzo po- litico del giornale ovvero di utilizzazione dell’opera del giornalista in al- tro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente di- verse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del gior- nalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità di licenziamento.
Uguale diritto spetto al giornalista al quale per fatti che compor- tino la responsabilità dell’editore si sia creata una situazione evidente- mente incompatibile con la sua dignità.

LIMITI DI ETA’
Art. 33. – Il giornalista che abbia raggiunto il 60° anno di età ed un’anzianità di servizia presso la stessa azienda di almeno tre anni ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento del- le indennità di licenziamento.
Ove dopo tale risoluzione egli fosse riassunto presso la stessa azien- da giornalistica conserverà il diritto al trattamento previsto dal contratto giornalistico; peraltro, in caso di risoluzione del nuovo rapporto non do- vuto a fatto o a colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto egli avrà diritto a conse- guire un’indennità di anzianità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno o frazione di anno prestato durante il nuovo rapporto, oltre ad una indennità fissa pari ad un sesto di quella prevista dagli artt. 27 o 39 del presente contratto, a seconda che il rapporto fosse costituito con azienda editrice di giornali quotidiani, ovvero con azienda editrice di periodici.

COMITATO DI REDAZIONE
Art. 34. – Nelle aziende editrici di giornali e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, che abbiano alle proprie dipen- denze almeno 15 redattori, potrà essere istituito un comitato di reda- zione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali deri- vanti ai giornalisti del presente contratto.
Ad esso è particolarmente attribuito il compito di:
a) mantenere il collegamento con gli organi direttivi delle Asso- ciazioni Regionali di categoria e i giornalisti dipendenti dall’azienda;
b) controllore attraverso le indicazioni degli interessati l’applica- zione esatta del contratto di lavoro;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collet- tive insorgenti tra le parti.
Potrà inoltre esprimere pareri e formulare proposte sulla organizza- zione dei servizi ai fini del miglioramento dei giornali.
Tale comitato sarà costituito da non più di tre membri da eleggersi tra i giornalisti professionisti dell’azienda.
Se il numera dei redattori è inferiore a 15 in luogo del comitato di redazione potrà essere eletto un fiduciario con compiti analoghi a quelli del comitato di redazione.
I membri del comitato di redazione o il fiduciario verranno eletti dall’assemblea dei redattori e lo loro nomina dovrà essere notificata al- l’editore dall’Associazione Regionale di stampa. Essi dureranno in carica
per un periodo massimo di un anno e potranno essere rieletti. I compo- nenti del comitato di redazione e il fiduciario non potranno essere licen- ziati o trasferiti in difetto di loro consenso senza il nulla osta dell’Asso- ciazione Regionale di stampa. Tale nulla osta verrà rilasciato entro otto giorni dalla richiesta quando il licenziamento non dipenda dalla attività sindacale svolta dai componenti medesimi nella loro funzione di membri del Comitato di redazione o in quella di fiduciario.
In caso di dissenso il giudizio spetterà al collegio di cui all’art. 43.
La tutela prevista dai comma precedenti per i membri dei comitati di redazione e per i fiduciari è estesa ai dirigenti delle Associazioni re- gionali ed interregionali di stampa.-
Qualora il giornalista che esplica le mansioni suddette abbia com- messo mancanze tali da legittimare il licenziamento in tronco, questo potrà essere effettuato dall’editore, salvo il successivo esperimento della procedura di cui sopra.

PRATICANTI
Art. 35. – Nelle imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, indipendentemente dal numero dei redattori e nelle aziende editrici di pubblicazioni settimanali e bisettimanali di particolare importanza, le quali per la loro attrezza- tura redazionale ed il loro carattere nazionale diano garanzia di assi- curare una seria preparazione professionale del praticante, e che abbiano almeno sei giornalisti professionisti dipendenti ai quali sia riconosciuta l’applicazione del presente contratto, potranno essere assunti come pra- ticanti coloro che ne abbiano i requisiti, ma solo nelle redazioni e in ragione di uno su dieci redattori o frazione di dieci.
In nessun caso potranno essere affidati posti direttivi a praticanti.
L’assunzione del praticante verrà comunicata dall’editore all’Asso- ciazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, con lettera raccomandata entro dieci giorni.
Ai praticanti, superato il periodo di prova di tre mesi, è dovuto il seguente trattamento:
a) nei casi di infortunio o malattia avranno diritta alla conser- vazione del posto per tre mesi. Durante il primo mese avranno diritto alla intera retribuzione e per i successivi due mesi a metà della stessa;
b) ad un periodo annuale di ferie di 15 giorni;
c) ad un congedo matrimoniale di 15 giorni;
d) alla 13^ mensilità nella misura e con le modalità previste dal- l’art. 15;
e) ai compensi ed alle maggiorazioni previste dall’art. 19 per il lavoro prestato durante i giorni festivi;
f) alla maggiorazione, in quanto dovuta, prevista dall’art. 17 per il lavoro notturno;
g) in caso di licenziamento, non dovuto a fatto o a colpa tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, avranno diritto ad un termine di preavviso di un mese. In mancanza di preavviso sarà loro dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso. Avranno inoltre diritto ad una indennità di tante mezze mensilità di retribuzione quanti sono gli anni di servizio prestato;
h) in caso di dimissioni, il praticante non potrà abbandonare la azienda senza dare il preavviso di un mese. La inosservanza di tale di- sposizione darà diritto all’editore di avere una indennità equivalente al- l’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del praticante;
i) nel caso di chiamata o richiamo alle armi valgono le dispo- sizioni di legge.
Ai praticanti verrà corrisposto un equo compenso mensile non infe- riore, dopo i primi tre mesi di servizio, al sessanta per cento del minimo di stipendio dovuto al redattore ordinario e non inferiore, dopo i primi 12 mesi di servizio al 75 % del predetto minimo. Verrà inoltre corrispo- sta la indennità di contingenza.
All’atto della loro assunzione i praticanti dovranno esibire all’edi- tore la prova documentale del periodo di pratica giornalistica eventual- mente svolta presso altri editori di giornali quotidiani, presso agenzie di informazioni quotidiane per la stampa o aziende editrici di pubblicazioni settimanali o bisettimanali, come indicato nel primo comma del presente articolo, corredandola del certificato di iscrizione all’Albo professionale dei giornalisti – elenco praticanti.
Il praticante deve prestare la sua opera per almeno sei mesi conse- cutivi nell’ultima azienda presso la quale matura l’anzianità dei 18 mesi previsti dalle vigenti disposizioni ed ottenere la dichiarazione di idoneità rilasciata dal direttore e quella dell’editore che documentino l’esistenza del regolare rapporto di lavoro, ai fini del passaggio nella categoria dei professionisti.
Il praticante che abbia compiuto il periodo di praticantato avrà di- ritto al trattamento contrattuale dei giornalisti professionisti dalla data della sua iscrizione nell’Albo dei professionisti.
All’atto della risoluzione del rapporto, il periodo di servizio prestato dal giornalista professionista nella azienda quale praticante sarà compu- tata ai sala effetti della indennità di licenziamento.

PUBBLICISTI
Art. 36. – Ai pubblicisti che prestano la loro opera con le carat- teristiche e le modalità di cui agli articoli l e 2 del presente contratto presso aziende editrici di giornali quotidiani o agenzie di informazioni quotidiane per lo stampa, compatibilmente con quanto disposto all’art. 5 si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 (limita- tamente al l°, 2° e 4° comma), 14, 15, 19, 24, 25, 26 e 28 (per quanto di ragione) 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32, 37 e 43.
I pubblicisti hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuite di 22 giorni lavorativi.
Per quanto riguarda la aspettativa ed i permessi sindacali, le festi- vità cadenti nel periodo delle ferie ed il compenso sostitutivo delle ferie non godute, valgono le corrispondenti norme di cui all’art. 23.
La risoluzione del rapporto quando non avvenga per fatto o per colpa del pubblicista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso dà diritto ad un preavviso da parte dell’e- ditore di due mesi se il pubblicista non ha superato i 5 anni di anzianità aziendale e di tre mesi se egli ha superato i 5 anni di anzianità azien- dale, nonchè alla corresponsione di una indennità di anzianità pari ad un mese di retribuzione per ogni anno di servizio prestato.
Per le frazioni di anno saranno corrisposti i relativi dodicesimi.
Il pubblicista, tranne i casi previsti dall’art. 32, non potrà abban- donare l’azienda senza dare un preavviso di due mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere un’indennità equiva- lente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione.
In caso di dimissioni del pubblicista dovrà essere corrisposta dall’e- ditore la sola indennità di anzianità nelle misure seguenti:
– 50% ai pubblicisti che all’atto delle dimissioni non abbiano superato i 5 anni di servizio prestato;
– 100 % ai pubblicisti che all’atto delle dimissioni abbiano su- perato i 5 anni di servizio prestato.
Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle norme di legge.

ANZIANITA’ PUBBLICISTI PRECEDENTE AL GENNAIO 1939
Art. 37. Per i pubblicisti di cui all’art. 36 le norme relative alle indennità di licenziamento hanno valore solo con decorrenza dal 1° gennaio 1939. Per l’anzianità di servizio precedente alla data suddetta l’indennità di licenziamento, in quanto spettante, verrà al mo- mento della risoluzione del rapporto liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, oppure in base agli eventuali mi- gliori usi locali.

AGENZIE DI INFORMAZIONI PER LA STAMPA
Art. 38. – Le agenzie di informazioni per la stampa sono eso- nerate dalla applicazione dell’art. 5 lettera d) e dell’art. 14.

GIORNALISTI ADDETTI AI PERIODICI
Art. 39. – Il presente contratto, nei termini e con i limiti sotto indicati, si applica anche ai giornalisti professionisti o pubblicisti che prestino normale attività giornalistica quotidiana con carattere di conti- nuità e vincolo di dipendenza in aziende editrici di periodici.

Giornalisti professionisti:
a) sono applicabili le norme contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e 10 (limitatamente al primo ed al secondo comma), 13 (limitatamente ai giornalisti professionisti che prestino la loro opera con orario pieno), 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43;
b) art. 4 – fermo il disposto dell’art. 4, il periodo di prova potrà essere convenuto per un periodo massima di 5 mesi;
c) art. 9 – fermo il disposto dell’art. 9, l’articolista potrà pub- blicare in volume gli articoli inviati, sei mesi dopo la consegna dell’ul- timo della serie;
d) art.16 – la indennità redazionale spetta anche ai giornali- sti professionisti dipendenti da editori di periodici che abbiano almeno un anno di anzianità effettiva nella categoria dei professionisti e sarà corrisposta con le modalità previste dall’art. 16. Essa sarà commisu- rata ad una mensilità della retribuzione con i massimali di cui all’ar- ticola 16, ridotti del 7 %. Tale riduzione non si applica ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di redattore o di redattore capo (ove esista) che prestino la loro opera con orario pieno presso la redazione di periodici settimanali o bisettimanali di particolare importanza gior- nalistica e a diffusione nazionale;
e) minimo di stipendio – lo stipendio mensile spettante ai gior- nalisti professionisti di cui al primo comma del presente articolo aventi la qualifica di redattore con meno di 18 mesi di anzianità professio- nale di redattore ordinario o di redattore capo (ove esista) che prestino la loro opera con orario pieno nelle redazioni dei periodici, non potrà essere inferiore ai corrispondenti minimi dei giornalisti professio- nisti addetti ai quotidiani con l’aggiunta del 3° elemento, ridotti del 7%, oltre la indennità di contingenza.
Tale riduzione non si applica ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di redattore con meno di 18 mesi di anzianità professionale, di redattore ordinario o di redattore capo (ove esista) che prestino la loro opera con orario pieno presso la redazione di periodici settimanali o bisettimanali di particolare importanza giornalistica e a diffusione nazionale;
f) risoluzione del rapporto per licenziamento – la risoluzione del rapporto, quando non avvenga per fatto o per colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rap- porto, è regolata dalle norme seguenti:
1) al direttore spetterà una indennità fissa pari a 9 mesi di retribuzione;
2) al redattore capo, ove esista, una indennità fissa pari a 7 mesi di retribuzione;
3) a tutti gli altri redattori una indennità fissa pari a 5 mesi di retribuzione.
In aggiunta alla indennità fissa di cui ai precedenti paragrafi, sarà dovuta una indennità di anzianità pari ad una mensilità di retri- buzione per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
Per i giornalisti professionisti addetti ai periodici editi da aziende giornalistiche editrici di quotidiani ed ai giornalisti professionisti addet- ti ai periodici almeno settimanali, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo e che abbiano una anzianità di 4 anni presso la stesso editore, si applicano per la risoluzione del rapporto i criteri e le indennità di cui all’art. 27.
I criteri e le indennità di cui all’art. 27 si applicano anche ai gior- nalisti professionisti che si trovino nelle condizioni di cui al primo com- ma del presente articolo addetti ai periodici almeno settimanali di particolare importanza giornalistico e a diffusione nazionale, indipendentemente dalla loro anzianità di servizio nell’azienda;
g) dimissioni – il giornalista, tranne i casi previsti dall’art. 32, non potrà abbandonare l’azienda senza dare un preavviso di 2 mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere una indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al pe- riodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione.
In caso di dimissioni del giornalista, dovrà essere corrisposta la sola indennità di anzianità nelle misure seguenti:
a) 50 % a coloro che non hanno superato i 5 anni di servizio nella azienda all’atto delle dimissioni;
b) 100 % a coloro che hanno superato i 5 anni.
Al giornalista che abbia una anzianità aziendale eccedente i 25 anni sarà corrisposta anche metà della indennità fissa.
Anche per i rapporti regolati dal presente articolo sono valide la dichiarazione a verbale e la nota particolare riportate in calce all’ar- ticolo 27.

Pubblicisti:
a) sono applicabili le norme contenute negli articoli l, 3, 6, 7, 8 e 10 (limitatamente al primo e al secondo comma), 13 (limitatamente ai pubblicisti che prestano opera giornalistica quotidiana con orario pie- no nelle redazioni dei periodici), 14, 15 e 17 (limitatamente ai pub- blicisti che prestano opera giornalistica quotidiana con orario pieno nelle redazioni dei periodici), 19, 24, 25, 26 e 28 (per quanto di ra- gione), 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32 e 43;
b) art. 4 – Fermo il disposto dell’art. 4 il periodo di prova potrà essere convenuto per un periodo massimo di cinque mesi;
c) art. 9 – Fermo il disposto dell’art. 9 l’articolista potrà pub- blicare in volume, gli articoli inviati sei mesi dopo la consegna del- l’ultimo della serie;
d) art. 23 – Per quanto riguarda l’aspettativa ed i permessi sindacali, le festività cadenti nel periodo delle ferie ed il compenso so- stitutivo delle ferie non godute, valgono le corrispondenti norme di cui all’art. 23;
e) Minimi di stipendio – Lo stipendio mensile spettante ai pub- blicisti che prestino opera giornalistica quotidiana con orario pieno nel- le redazioni dei periodici non potrà essere inferiore ai corrispondenti minimi del giornalista professionista del quotidiano ridotti del 15 % ol- tre la indennità di contingenza;
f) La risoluzione del rapporto per i pubblicisti che prestino ope- ra giornalistica quotidiano con orario pieno nelle redazioni dei perio- dici quando non avvenga per fatto o per colpa del pubblicista sarà, re- golata dalle norme seguenti:
– al direttore spetterà un preavviso di cinque mesi;
– al redattore capo un preavviso di quattro mesi;
– ai redattori un preavviso di tre mesi.
E’ dovuta inoltre una indennità di anzianità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato a far tempo dal 1° gennaio 1947. Per l’anzianità maturata al 1° gennaio 1947, riman- gono fermi i diritti eventualmente acquisiti. Per le frazioni di anno saranno corrisposti i relativi dodicesimi;
g) Ai pubblicisti non previsti dal punto f) quando la risoluzione del rapporto non avvenga per fatto o colpa del pubblicista, spetterà un preavviso da parte dell’editore di due mesi se il pubblicista non ha superato i cinque anni di anzianità aziendale e di tre mesi se ha su- perato i cinque anni di anzianità aziendale.
Sarà inoltre dovuta una indennità di anzianità pari a un mese di retribuzione per ogni anno di servizio prestato a far tempo dal 1° gennaio 1947. Per l’anzianità maturata al 1° gennaio 1947 riman- gono fermi i diritti eventualmente acquisiti. Per le frazioni di anno saranno corrisposti i relativi dodicesimi;
h) Il pubblicista, tranne i casi previsti dall’art. 32, non potrà abbandonare l’azienda senza dare un preavviso di due mesi. La inos- servanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere una in- dennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al perio- do di preavviso per il quale è mancata la prestazione. In caso di di- missioni del pubblicista, dovrà essere corrisposta dall’editore la sola in- dennità di anzianità nelle misure seguenti:
– 50 % ai pubblicisti che all’atto delle dimissioni non abbia- no superato i 5 anni di servizio prestato;
– 100 % ai pubblicisti che all’atto delle dimissioni abbiano su- perato i 5 anni di servizio prestato;
i) Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rap- porta di lavoro sono regolati dalle norme di legge.

ASSICURAZIONI INFORTUNI
Art. 40. – L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Ita- liani «Giovanni Amendola»corrisponderà, nel caso di infortunio sul lavoro o extra professionale, a tutti i giornalisti aventi i requisiti pre- scritti dal vigente regolamento dell’Istituto per fruire dell’assistenza di malattia (o ai loro aventi causa indicati nel Regolamento di attua- zione) e trattamento economico non inferiore a quello del redattore, il seguente trattamento:
o) per il caso di morte: L. 5.000.000;
b) per il caso di invalidità permanente totale: L. 6.000.000;
c) per il caso di invalidità permanente parziale, in proporzione all’indennità di cui allo lettera b), in base alla constatata riduzione del- la capacità lavorativa.
Per le invalidità temporanee resta fermo il trattamento di malat- tia previsto dal Regolamento dell’Istituto.
L’importo della indennità prevista dal presente articolo sarà por- tato in detrazione di quello che il datore di lavoro fosse tenuto a cor- rispondere a titolo di risarcimento di danni nella ipotesi di responsabi- lità per colpa.

Art. 41. – Per la copertura degli oneri derivanti dal trattamen- to per infortunio di cui all’articolo precedente, i datori di lavoro ver- seranno all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, con le modalità previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un con- tributo mensile di L. 600 per ogni giornalista di cui al precedente art. 40, la metà del quale è a carico del giornalista.
Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta e del versa- mento della quota a carico del giornalista.
Per i ritardi, le omissioni e la disciplina contributiva in genere valgono le norme in atto per le altre assicurazioni sociali gestite dal- l’Istituto.
Nel caso di rapporti plurimi, la quota a carico del giornalista sarà trattenuta dall’ azienda da esso indicata – con lettera raccomanda- ta – all’Istituto. Il contributo aziendale potrà essere ripartito tra le aziende interessate.

Art. 42. – Per la valutazione della inabilità e dei relativi gradi si applicano le norme e le tabelle di cui alla legge sugli infortuni del lavoro nella industria.
Al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Previ- denza dei Giornolisti Italiani «Giovanni Amendola»,  in relazione agli articoli 2 e 8 del suo Statuto, è deferito la determinazione delle nor- me di attuazione del disposto del primo comma del presente articolo e del precedente art. 40.

COLLEGIO PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 43. – Le controversie collettive e individuali relative alla applicazione del presente contratto saranno deferite, per un tentativo di conciliazione, a un collegio costituito in ogni località sede di Asso- ciazione regionale di stampa formato da due rappresentanti della lo- cale Associazione di Stampa, da due rappresentanti della Federazione editori nonchè da un quinto membro nominato di comune accordo.
Decorso un mese dalla denuncia della controversia al collegio senza che il tentativo di conciliazione sia stata compiuto, le parti po- tranno adire l’autorità giudiziaria.

VALIDITA’ E DURATA
Art. 44 – Il presente contratto ha valore per il territorio della Repubblica Italiana. Ha decorrenza dal giorno 1° gennaio 1959 e avrà durata fino al 31 dicembre 1960.
Qualora non venisse disdetta da una delle parti contraenti con let- tera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

ASSUNZIONI
Art. 1. Fino a che non intervenga un nuovo ordinamento giu- ridico in tema di albo professionale dei giornalisti, si riconosce la prassi attuata fino ad ora dalla Commissione Unica per gli albi professionali dei giornalisti, con particolare riguardo alle eventuali esigenze di ca- rattere eccezionale per la nomina dei direttori.

RETRIBUZIONE
Art. 2. – Per retribuzione si intende quanto percepito dal gior- nalista quale corrispettivo per la sua prestazione, in forza di qualsiasi norma legislativa o contrattuale.
Art. 3. – Gli scatti biennali di anzianità che siano stati assor- biti in occasione dell’aumento fisso di L. 4.500 per effetto del contratto 23 luglio 1947, saranno goduti in futuro per altrettanti periodi bien- nali in aggiunta agli scatti biennali ordinari.

PREMIO STENOGRAFI
Art. 4. – Qualora il servizio degli stenografi sia messo a pro- fitto per ritrasmissioni, l’editore corrisponderà un premio di merito.

ADEGUAMENTO SITUAZIONI IN ATTO
Art. 5. – Le differenze fra i minimi fissati dalle tabelle allegate al presente contratto e quelli di cui alle tabelle allegate al contratto precedente dovranno essere riportate in cifra sugli stipendi di fatto.
Per i direttori, condirettori, vice direttori, la base del computo è costituita dai minimi di stipendio del capo redattore.
Art. 6. – Per i collaboratori fissi di cui all’art. 2, l’editore cor- risponderà sulle situazioni in atto un aumento pari a L. 100 per ogni mille lire di compenso attuale fino ad un massimale di L. 90.000 mensili.
Art. 7. L’accordo 25 giugno 1952 per la revisione del trat- tamento economico dei giornalisti rimane confermato in tutte le sue parti.

DICHIARAZIONI A VERBALE
1) In merito al superminimo da corrispondersi a sensi dell’ul- timo comma dell’art. 10 si ritiene opportuno chiarire che chi, pur aven- do un superminimo, venga chiamato a prestare la sua opera anche per altra testata per la quale non abbia mai precedentemente lavorato, potrà invocare nei confronti del nuovo maggior lavoro, l’applicazione della predetta disposizione.
2) Per i permessi sindacali concessi in base all’ultimo comma del- l’art. 23 non si fa luogo a sospensioni di retribuzione.
3) Le parti in ordine al disposto dell’art. 43 del contratto circa il collegio di conciliazione delle controversie, sono d’accordo di elabo- rare una nuova formulazione dell’articolo stesso che consenta la co- stituzione di un collegio a carattere nazionale con sezioni in Roma e in Milano, in luogo dei Collegi attualmente esistenti.
4) In relazione all’ultimo comma dell’art. 12 gli editori dichia- rano che non ritengono sia obbligo del corrispondente ammalato di provvedere a sue spese alla propria sostituzione.

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO (art. 11)

Zone
        Redattore con
meno di 18 mesi di anz. prof.
    Redattore ordinario    Capo servizio
    Capo redatto
ZONA O
    Milano
Torino
Genova    89.100
87.840
87.615    99.000
97.600
97.350    119.250
117.800
117.400    134.050
132.600
132.150
ZONA 1a    Roma
Firenze
Varese
Como    87.840
87.165
86.850
83.565    97.600
96.850
96.500
92.850    118.000
116.650
116.200
111.450    132.900
131.150
130.650
125.100
ZONA 2a    Trieste
Cremona
Bolzano
Livorno
Pavia    86.445
82.395
82.080
82.080
79.650    96.050
91.550
91.200
91.200
88.500    116.200
110.100
109.850
109.900
106.300    131.050
123.700
123.500
123.550
119.350
ZONA 3a    Venezia
Brescia
Bergamo
Trento
Gorizia    85.320
81.180
81.180
78.795
78.795    94.800
90.200
90.200
87.550
87.550    114.700
108.850
108.900
105.450
105.350    129.300
122.600
122.650
118.600
     —–
ZONA 4a    Verona
Padova
Mantova
Vicenza    81.315
81.180
78.930
78.930    90.350
90.200
87.700
87.700    108.900
108.950
105.500
105.750    122.600
122.700
118.700
118.950
ZONA 5a    Bologna
Napoli
Reggio Emilia
Parma
Piacenza
Modena
Belluno    84.465
84.465
77.850
77.850
77.850
77.850
77.850    93.850
93.850
86.500
86.500
86.500
86.500
86.500    114.000
114.000
104.250
104.250
104.300
104.500
104.150    128.800
128.800
117.300
117.300
117.400
117.600
   ——
ZONA 6a    Udine    79.560    88.400    107.000    120.650
ZONA 7a    Palermo
Ferrara
Rovigo
Ancona
Treviso    81.810
76.860
76.860
75.555
75.555    90.900
85.400
85.400
83.950
83.950    110.850
103.150
103.100
101.800
101.800    125.450
116.200
   ——
115.000
   ——
ZONA 8a    Bari
Taranto    81.180
77.175    90.200
85.750    110.050
104.100    124.600
117.450
ZONA 9a    Catania
Cagliari
Messina    74.970
74.970
74.970    83.300
83.300
83.300    101.450
101.450
101.500    114.650
114.700
114.750
ZONA 10a    Sassari    73.215    81.350    99.250    112.350
ZONA 12a    Reggio Calabria    71.190    79.100    96.900    110.000

Note illustrative al nuovo contratto di lavoro

Art. 2 (Materia del contratto). – E’ stato abolito il secondo comma perché ritenuto superfluo e motivo di equivoche interpretazioni sulla vera natura del rapporto. Il comma prevedeva che le norme del Contratto trovavano applicazione anche nel caso di giornalisti professionisti che prestavano soltanto opera di collaboratori o di articolisti ma purché gli editori avessero esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.
Anche il terzo comma è stato ritenuto superfluo e la materia – ri- guardante i periodici, i praticanti e i pubblicisti – è stata rinviata agli articoli di competenza.

Art. 5 (Assunzioni – Periodo di prova). – I comma riguardanti le prestazioni dei praticanti sono stati trasferiti all’art. 35 (Praticanti).

Art. 8 (Rapporti plurimi). – E’ stato abolito il comma riguardante la revoca senza indennizzo della autorizzazione ad assumere altri inca- richi per quei giornalisti assunti in esclusiva.

Art.11 (Retribuzione). – I minimi sono stati aumentati del 15 %; per i collaboratori fissi di cui all’art. 2 l’aumento è stato pari a 100 lire per ogni mille lire di compenso attuale fino a un massimale di 90 mila lire mensili.
Per comodità di calcolo è stata compilata anche la tabella dei redattori con meno di 18 mesi di anzianità professionale.

Art.12 (Retribuzione). – Anche i minimi dei corrispondenti sono stati aumentati del 15 % .

Art. 13 (Aumenti periodici di anzianità). – Sono state apportate due importanti innovazioni: l’aggiunta di tre scatti biennali ai dodici già contemplati dallo scaduto contratto e la conservazione della migliore si- tuazione eventualmente in atto al momento del passaggio di categoria senza che venga sospeso il meccanismo degli scatti futuri.
Gli ulteriori tre aumenti biennali (in ragione del 6 % del minimo contemplato dal nuovo contratto aumentato della indennità di contin- genza al momento dello scatto) saranno concessi a quei colleghi che non abbiano superminimi tali da far raggiungere al loro stipendio di fatto la misura di106 centesimi del minimo di stipendio, aumentato della con- tingenza, al momento della maturazione del primo scatto; la misura di 112 centesimi per il secondo scatto; di 118 centesimi per il terzo.
Non va tenuto conto, agli effetti del raggiungimento di tali super- minimi, degli aumenti periodici di anzianità e dell’aumento di cui al- l’accordo 25 giugno 1952. L’anzianità per il godimento degli ulteriori tre scatti decorre dal 1° gennaio 1958, per cui chi è nelle condizioni pre- viste avrà il primo aumento il 1° gennaio 1960.
La concessione suona come accoglimento molto limitato della ri- chiesta dei giornalisti che gli scatti fossero concessi senza limiti per tutta la durata del rapporto. Se è vero che i quindici bienni più i 36 mesi del praticantato e dell’inizio del professionismo interessano un periodo molto lungo (33 anni) di attività presso la stessa azienda, è altrettanto vero che l’attuale concessione è limitata dal fatto che basta un super- minimo di non eccezionale portata per annullarla.
Anche la seconda innovazione (continuazione degli scatti e man- tenimento della migliore condizione in atto al momento del passaggio di categoria) accoglie solo parzialmente le nostre richieste.
Finora il collega che passava a categoria superiore conservava, sì, la eventuale migliore condizione determinata nella categoria di appar- tenenza (o quella che in essa poteva determinarsi con gli scatti di anzianità) ma rimaneva fermo in tale condizione fino a che non veniva raggiunta dal maturare degli scatti di anzianità della nuova categoria. Situazione assurda che costringeva il giornalista a non avere, spesso per molti anni, alcun beneficio economico dalla promozione, anche quando la migliore condizione fosse stata creata dai soli scatti di anzianità.
I giornalisti avevano chiesto che in ogni caso alla situazione preesi- stente fosse aggiunta la differenza tra il minimo della categoria di pro- venienza e quello della categoria di assegnazione. E’ stato invece otte- nuto che il giornalista conservi, come per il passato, la eventuale mag- giore retribuzione, ma che il meccanismo degli scatti non si fermi. Dal giorno del passaggio alla nuova categoria ricomincerà l’anzianità del gior- nalista ai fini degli aumenti periodici ed egli da quel momento avrà di- ritto ad altri dodici scatti, o quindici se si troverà nelle condizioni che abbiamo visto all’inizio.

Art. 14 (Cessione servizi). – Il compenso per la cessione servizi è stato portato dal 14 al 20 %. E’ stato però specificato, su richiesta degli editori, che deve trattarsi di cessione tra due aziende operanti in Italia.

Art. 16 (Indennità redazionale). – I tetti, ossia i limiti massimi delle cifre da corrispondere al 30 giugno di ogni anno a titolo di « in- dennità redazionale », sono stati così fissati:
a) redattore con meno di 18 mesi di anzianità professionale:
L. 144.000 (prec. L. 117.000 – diff. L. 27.000);
b) redattore ordinario: L. 160.000 (prec. 130.000 – diff. Lire
30.000);
c) capo servizio: L. 200.000 (prec. L. 165.000 – diff. L. 35.000);
d) redattore capo e titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla capitale: L. 245.000 (prec. L. 200.000 – diff. L. 45.000);
e) direttore, condirettore, vicedirettore:, L. 280.000 (prec. Lire 230.000 – diff. L. 50.000).
Per i collaboratori fissi con stipendio fisso mensile la misura della indennità redazionale è stata indicata in una retribuzione mensile fino a un massimo di 48.000 lire (prec. L. 40.000).

Art. 18 (Orario stenografi) – Il precedente contratto escludeva dal ragguaglio per il pagamento delle ore straordinarie i «compensi fissi» eventualmente percepiti in aggiunta alla retribuzione. La for- mula è stata migliorata nel senso che i «compensi fissi» esclusi sono soltanto quelli non attinenti strettamente alla prestazione stenografica.

Art. 19 (Giorni festivi e riposo settimanale). – L’articolo è stato rielaborato e ora presenta due novità: il compenso per le festività nazio- nali o infrasettimanali è corrisposto anche quando queste coincidono con la giornata di riposo compensativa (secondo una disposizione di legge che riguarda, per altro, soltanto i salariati); inoltre è sancito il principio che nelle festività del 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre il giornalista non è tenuto a prestare la sua opera. E’ evidente che eventuali prestazioni in tali giornate debbono essere concordate in sede aziendale dietro retribu- zione adeguata.

Art. 22 (Mutamento di mansioni e trasferimenti). – La clausola in base alla quale il redattore che svolge per sei mesi consecutivi fun- zioni superiori a quelle antecedentemente esercitate ha diritto di ritenere definitiva la sua nuova destinazione – salvo che si tratti di sostituzione di personale assente per cause di forza maggiore o per incarichi esterni di carattere temporaneo – escludeva nel precedente contratto, come è noto, le funzioni di direttore, condirettore, vice direttore e redattore capo. La limitazione non riguarda più le funzioni di redattore capo.

Art. 23 (Ferie – Permessi straordinari – Aspettativa – Permesso sin- dacale). – Fermi restando i periodi di un mese per coloro che hanno una anzianità aziendale fino a 10 anni, di 30 giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 10 anni e fino a 25 e di 35 giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 25 anni, sono stati concessi permessi straordinari retribuiti per comples- sivi 4 giorni lavorativi nell’anno a favore di coloro che hanno una anzia- nità aziendale non inferiore a due anni e una anzianità professionale su- periore ai dieci anni (questi due ultimi termini debbono essere coincidenti). E’ però esplicitamente affermato che nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinunciano in tutto o in parte ai permessi di cui sopra.
Le modalità per il godimento dei giorni di permesso retribuiti – che non sono quelli concessi per abitudine aziendale in occasione di circo- stanze luttuose o per altri motivi di carattere familiare etc. – restano quelle delle ferie.

Art. 25 (Malattia e infortunio). – Agli effetti della conservazione del posto si è proceduto a distinzione fra infortunio o malattia non ori- ginati da cause di lavoro e infortunio o malattia per cause di lavoro. In quest’ultimo caso il giornalista ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica.

Art. 27 (Risoluzione del rapporto). – Il periodo di preavviso in caso di dimissioni del giornalista è stato ridotto da tre a due mesi.

Art. 29 (Compensi fissi). – E’ sembrato più rispondente alla mate- ria trattata modificare il titoletto dell’articolo ( «compensi fissi» anziché «compensi speciali»).

Art. 34 (Comitato di redazione). – Si è adottota una formula più ampia al fine di comprendere di pieno diritto tra le aziende nelle quali può essere istituito il Comitato di redazione (o Fiduciario) le Agenzie di Stampa e i periodici..

Art. 35 (Praticanti). – L’articolo è stato rielaborato con l’inseri- mento della materia che si trovava all’art. 5.

Art. 36. (Pubblicisti). – L’articolo si presenta con una formulazio- ne più organica rispetto al precedente. In particolare è stata disciplinata la parte riguardante l’istituto delle dimissioni mentre le ferie sono state portate da 20 a 22 giornate l’anno. Anche i pubblicisti possono ora ri- volgersi di pieno diritto al Collegio di cui all’art. 43 (Conciliazione delle controversie). Invariata la formula che rinvia alle norme legislative (vedi sopratutto la legge sull’impiego privato del 13 novembre 1924 n. 1825) ogni altro dovere e diritto inerente al rapporto di lavoro.

Art. 39 (Giornalisti addetti ai periodici). – L’articolo 39 è stato completamente rielaborato. La materia si presenta divisa in due parti la prima riguarda i professionisti, la seconda i pubblicisti. Per entrambe le categorie gli articoli applicabili sono indicati singolarmente a differenza del precedente contratto che citava soltanto gli articoli che non dovevano applicarsi. Il rifacimento dell’articolo ha consentito di riparare ad una omissione – più formale che sostanziale però – relativa ai Comitati e ai Fiduciari di redazione. Da oggi anche le redazioni dei periodici pos- sono nominare di pieno diritto e non per analogia ai quotidiani i propri Comitati o i propri fiduciari.
Le modificazioni contenute nell’articolo sono:
a) ferma restando la norma che equipara ai redattori dei quoti- diani i professionisti che prestano la loro opera con orario pieno presso la redazione dei periodici settimanali o bisettimanali di particolare impor- tanza giornalistica e a diffusione nazionale, lo scarto dei minimi di sti- pendio è stato ridotto di un punto (dall’8 al 7%);
b) analogamente è stato ridotto di un punto lo scarto della reda- zionale mentre, si intende, per gli addetti ai periodi di particolare impor- tanza giornalistica etc. etc. la «redazionale» resta uguale a quella dei quotidiani;
c) è esplicitamente prevista la concessione della indennità di con- tingenza e del 3° elemento (art. 11);
d) è stato ridotto da tre a due mesi il preavviso del giornalista in caso di dimissioni;
e) la clausola che richiedeva una anzianità aziendale di 4 anni per avere diritto alle indennità di cessazione del rapporto di lavoro nella stessa misura dei giornalisti professionisti addetti ai quotidiani è stata eliminata per i giornalisti professionisti addetti ai periodici di particolare importanza e a diffusione nazionale.

Artt. 40-41-42 (Assicurazioni infortuni). – Puramente formali le modifiche a questo gruppo di articoli per adeguarli a norme regolamen- tari dell’I.N.P.G.I.

                                                                                    ANGIOLO BERTI – DANILO GAVAGNIN  
                                                                               AMILCARE MORIGI – LEONARDO PALOSCIA  
                                                                                                       CESARE UGOLINI

 

Accordo integrativo per giornalisti della RAI-TV

Tra la RAI, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (F.N.S.I) e la Associazione Giornalisti Italiani della RAI – TV (A.G.I.R.T.) si è precisato e convenuto quanto segue in merito all’applicazione aziendale del nuovo contratto nazionale giornalistico stipulato il 10-1-1959.
1) Il contratto stesso avrà piena validità per tutti i giornalisti della RAI.
2) Gli attuali superminimi  indennità aziendali riconosciuti dalla RAI al personale giornalistico vengono fissati in L. 25.000 per i redattori ordinari, in L. 30.000 per i capi servizio ed in L. 40.000 per i capi redattori.
3) Ai giornalisti verrà, a domanda, concessa l’indennità automezzi ed estesa l’agevolazione finanziaria per l’acquisto macchina con le stesse norme e modalità attualmente in uso per il restante personale della RAI.
4) L’indennità trasferta giornaliera dei giornalisti resta fissata in L. 8.000; per particolari missioni o situazioni potrà anche essere adottato il si- stema del rimborso a pie’ di lista.
5) Ai giornalisti che sono abilitati ad apparire sul video, in relazione alla particolarità stessa della loro qualifica e prestazione di telecronisti, è riconosciuta un’indennità mensile pari al 30% dei minimi di stipendi contrattuali (per i primi due anni di servizio l’indennità è ridotta al 25 per cento).
6) Ai giornalisti stenografi che sono chiamati alla produzione di noti- ziari attraverso l’ascolto telefonico di registrazioni, è riconosciuta una indennità di L. 10.000 mensili.
7) La decorrenza degli accordi di cui sopra resta fissata al 1° gennaio 1959, salvo che per l’indennità di trasferta per cui l’applicazione dei nuovi valori decorre dal 15 marzo c. a.

Roma, 13 Marzo 1959

    Per la RAI                                                                                Per l’AGIRT
f:ti Marcello Bernardi                                                                f.to: Michele Saba
     Annibale Manusardi                                                

                                                         Per la F.N.S.I.
                                                   f.ti: Cesare Ugolini
                                                          Ugo Manunta

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