UN CONTRATTO DA EVITARE. LA LEGGE DICE: NUOVE NORME SOLO A FAVORE DEI GIORNALISTI

di Gabriele Testi *

Il progetto di radicale riforma del mercato del lavoro che il 7 luglio prossimo, abbandonata l’omonima Commissione del Senato della Repubblica, inizierà la discussione in aula contiene un pericolo concreto e non troppo manifesto per tutti i giornalisti.

Lo si rintraccia non tanto nel disegno di legge in sé, fortemente caldeggiato dal giuslavorista Pietro Ichino di Scelta Civica per l’Italia e dall’Esecutivo guidato da Matteo Renzi, quanto piuttosto nel cospicuo elenco dei previgenti atti normativi che il provvedimento si propone di abrogare (pericolosamente, a nostro avviso) congiuntamente alla propria entrata in vigore.

Fra di loro, a rischio di cancellazione, vi è infatti anche la Legge 14 luglio 1959, numero 741, che contiene un importante principio in materia di legislazione sociale del lavoro e che costituisce un freno alle possibili derive peggiorative dei Contratti Collettivi Nazionali. La norma, all’epoca voluta dal ministro socialdemocratico Ezio Vigorelli, si proponeva di recepire e di conferire forza di legge a una serie di CCNL, allo scopo di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo a tutti gli appartenenti a una stessa categoria. Il Parlamento delegò così il Governo a recepire, in atti aventi forza normativa vincolante, i contenuti dei Contratti Collettivi di diritto comune stipulati sino a quel momento.

Contro la “Legge Vigorelli” furono avanzati da più parti dubbi di legittimità costituzionale, anche perché attribuiva di fatto ai sindacati la potestà di introdurre nell’ordinamento giuridico italiano, sia pure tramite l’interposizione di un Decreto Legislativo, delle norme di legge, in senso formale, senza nemmeno passare dai vincoli di una legge attuativa dei principi fissati dall’articolo 39 della Costituzione in materia di rappresentanza dei lavoratori. La Consulta, tuttavia. superò le obiezioni sollevate in base alla considerazione che la legge delega era “provvisoria, transitoria ed eccezionale” e la norma originaria è ancora vigente.

L’articolo 7, in vigore dal 3 ottobre 1959, tuttora recita: “I trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le condizioni, anche di carattere aziendale, più favorevoli ai lavoratori. Essi conservano piena efficacia anche dopo la scadenza o il rinnovo dell’accordo o contratto collettivo cui il Governo si è uniformato sino a quando non intervengano successive modifiche di legge o di accordi e contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria. Alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”. Fra i contratti collettivi di diritto comune resi efficaci erga omnes, cioè verso tutti, vi è anche quello dei giornalisti, nella versione 1959-1960, la quale ha oggi forza di legge in quanto recepita dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, numero 153.

Va da sé che il combinato disposto della “Legge Vigorelli” e del citato DPR costituisce attualmente un argine sia nei riguardi di un eventuale e drammaticamente possibile CCNL “peggiorativo” sottoscritto da FIEG e FNSI, proprio perché “alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si può derogare soltanto a favore dei lavoratori”, sia perché un’eventuale disdetta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Giornalisti da parte della Federazione Italiana Editori di Giornali (qui però la dottrina in tema di ultrattività non è unanime ed è abbastanza ondivaga, malgrado alcune pronunce anche recenti della Corte di Cassazione) vedrebbe il CCNL 1959-1960 colmare il vuoto normativo che dovesse generarsi.

I giornalisti, che analogamente ai medici e agli avvocati attuano concretamente nella quotidianità “per professione” un diritto costituzionalmente tutelato qual è quello dei cittadini a una corretta informazione e che già la Legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti ha ritenuto di sottrarre all’obbligo di fedeltà al datore di lavoro altrimenti previsto dagli articoli 1175, 1375 e 2105 del Codice Civile, sono disposti a correre i rischi conseguenti a una delegificazione in materia?

Che cosa nasconde e quali pericoli può comportare, per la categoria dei media, la prospettata abrogazione della Legge 741/1959 e la contestuale efficacia (residuale, a questo punto) della Legge sull’Equo Compenso, la 233/2012? Forse, un avvenire di precarizzazione giuridica nata sulla scorta di una precarizzazione de facto iniziata coi primi Anni 2000 o il terribile sillogismo secondo il quale l’attività giornalistica sarebbe di per sé esclusivamente di lavoro autonomo? I giorni, anzi, le ore per consapevolizzare del problema Governo, Parlamento e gli istituti della professione giornalistica sono questi, ammesso e non concesso di non essere già in colpevole ritardo…

* Giornalista freelance

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