CASSAZIONE: TUTELARE IL SEGRETO PROFESSIONALE, NO AL SEQUESTRO INDISCRIMINATO DI TELEFONI E COMPUTER

La garanzia del segreto professionale dei giornalisti non è un privlegio personale, ma uno strumento per tutelate la libertà d’informazione. Le inchieste della magistratura devono tenerne conto e devono specificare i motivi per cui si ritiene indispensabile sequestrare computer, telefoni e altro materiale usato dal giornalista per svolgere la sua professione. Lo ha stabilito la Cassazione.

La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, richiamando le norme in materia del Patto ONU sui diritti civili e politici del 1977 e le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha fissato una serie di importanti principi giuridici in tema di libertà di stampa e di sequestro del pc, dei supporti informatici ed altro materiale di un giornalista professionista.
 
In particolare la Suprema Corte (Presidente T. Garribba, Relatore G. De Amicis) ha sancito che:

a) la garanzia del segreto professionale assicurata dall’ordinamento al giornalista professionista non costituisce un privilegio personale di quest’ultimo, bensì un presidio ineludibile a tutela della libera attività di informazione, come ribadito anche dalla Corte di Strasburgo;

b) è pertanto necessario, al fine di contemperare detta garanzia con le esigenze di accertamento dei fatti oggetto di un’indagine penale, il rispetto di un criterio di proporzionalità nell’attività di ricerca della prova;

c) a tal fine è indispensabile che l’ordine di esibizione, e l’eventuale successivo provvedimento di sequestro adottati nei confronti di un giornalista professionista, siano specificamente motivati non solo in ordine al collegamento esistente tra le notizie divulgate ed il tema di indagine, ma anche quanto all’assoluta necessità, per l’accertamento dei fatti, di apprendere la “res” specificamente individuata nel provvedimento.  
 
Il testo completo della motivazione della sentenza n. 31735 del 15 aprile 2014 – depositata il 18 luglio 2014 – é scaricabile dal sito:
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/31735_07_14.pdf
 
Allegato 1
Fondamentale sentenza per la libertà di stampa: dissequestrati telefoni e pc a Consolato Minniti de “l’Ora della Calabria”. La Cassazione conferma la segretezza delle fonti
16 aprile, 2014
 
http://www.giornalisticalabria.it/2014/04/16/la-cassazione-conferma-la-segretezza-delle-fonti/
 
ROMA – Storica sentenza della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione (Garribba presidente – Iacoviello pg) che, in accoglimento dei motivi di ricorso elaborati dall’avvocato Aurelio Chizzoniti, in difesa di Piero Sansonetti già direttore de “l’Ora di Calabria” e Consolato Minniti, capo servizio della redazione di Reggio Calabria, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale della libertà di Reggio Calabria, con la quale il 30 settembre scorso era stata rigettata la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e controfirmato, oltre che dal Procuratore Capo, dagli aggiunti e da tre sostituti.

Il provvedimento, oltre a ordinare il sequestro di tutti i computer, le pen drive, hardware, telefoni cellulari, e dispositivi magnetici, rinvenibili presso la redazione dell’Ora e nella disponibilità di Minniti, disponeva anche la perquisizione della sede del quotidiano, dell’abitazione, dell’autovettura e delle pertinenze riconducibili al giornalista ed alla famiglia dello stesso.
La vicenda trae origine dalla pubblicazione, in data 12 settembre 2013, di un articolo a firma Consolato Minniti con il quale l’Ora di Calabria informava di una riunione riservata avvenuta a Roma, nella sede della Dna, alla quale avevano partecipato alti magistrati della Procura Nazionale Antimafia per un approfondimento sullo status investigativo afferente le stragi di mafia, preannunciando a conclusione del pezzo incriminato, un ulteriore articolo sull’argomento.

Proprio per impedire il seguito e, soprattutto, per l’evidente tentativo di individuare la fonte genetica della informazione riservatissima, la Procura della Repubblica reggina emetteva il decreto di sequestro e di perquisizione nel contesto di diversi ipotesi di reato quali 416 bis cp (nei confronti d’ignoti), 326 cp, 648 cp e 684 cp., tutti con l’aggravante di cui all’art. 7 Legge 203/91. Il Tribunale della libertà, adito con provvedimento del 30 settembre 2013, rigettava la richiesta di riesame evidenziando che “nella vicenda devoluta sussistono, in modo evidente, assai stringenti esigenze investigative che impongono il mantenimento del sequestro probatorio, atteso che quanto posto sotto sequestro non solo risulta indispensabile al fine di accertare i fatti di reato oggetto di contestazione ma anche necessari ad impedire che vengano commessi ulteriori ed analoghi delitti”, richiamando anche l’art. 253 c. 1. cp, che statuisce che “l’autorità giudiziaria dispone il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per l’accertamento dei fatti”.

Avverso il provvedimento insorgeva l’avvocato Aurelio Chizzoniti, che eccepiva e motivava la violazione degli art. 252-253-370-256 e 200 cpp in funzione del “ruolo delicatissimo dell’informazione tutelato sia sul versante costituzionale (art. 21) che dalla Convezione europea dei diritti dell’uomo e della salvaguardia della libertà fondamentale (art. 10)”.

Secondo l’avvocato Chizzoniti ne derivava “l’insequestrabilità di computer, agende dei giornalisti, pc, cellulari, hardware e di ogni altro dispositivo magnetico, anche se il sequestro è stato disposto ed eseguito al fine di individuare la fonte anonima di notizie segrete che, nel caso di specie, non poteva che essere stata un «intraneus» alla pubblica amministrazione e che tali certamente non erano né il direttore responsabile Piero Sansonetti, né il capo servizio Consolato Minniti”.

Richiamando, altresì, l’ineludibile esigenza di controllare la cautela reale o probatoria al fine di consentire “una pronta tutela contro atti processuali invasivi di rilevanti posizioni, presidiate costituzionalmente, quali il diritto di proprietà e, per un giornalista, anche la libertà d’informazione ex art.21 della Carta Costituzionale”, alla quale sono connessi la garanzia del segreto professionale e la riservatezza delle fonti di informazione, sottolineando come gli strumenti informatici operanti in redazione ed in possesso del giornalista siano indispensabili per l’esercizio della professione.
 
In quest’ottica l’avvocato Chizzoniti ha dedotto anche che, ai fini della contestazione esplorativa di cui all’art 326 cp, “non basta che il pubblico ufficiale esponga al rischio della rilevazione notizie aventi la caratteristica della segretezza”, ma è indispensabile che si provi l’istigazione alla rilevazione assumendo così anche “l’extraneus” lo status di concorrente nella consumazione del predetto reato. Il difensore ha, inoltre, eccepito che “il modus operandi degli investigatori ha messo in essere una ricerca esplorativa fuori da ogni controllo, condotta ad libitum, eludendo scolasticamente il principio di cui all’art. 200 c. 3 cpp e della funzionale disciplina ex art. 326 cpp”, opinando che il rafforzamento della tutela delle fonti giornalistiche “non è un semplice privilegio concesso al cronista ma caso mai un diritto indispensabile alla libertà di stampa affinché la collettività sia informata su questioni importanti con precisi limiti per le autorità inquirenti, le quali non possono intervenire con mezzi invasivi utili a scoprire l’autore di fughe di notizie”.
 
Queste argomentazioni sono state condivise dal procuratore generale dottor Iacoviello che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato stigmatizzando anche l’uso improprio dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 203/91 alla quale spesso si ricorre per giustificare tutto e il contrario di tutto.

La Corte, dopo le conclusioni dell’avvocato Chizzoniti, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso, esaltando un importantissimo principio di diritto volto alla doverosa tutela della libertà d’informazione e della segretezza delle fonti, ha disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nonché del decreto di sequestro e di perquisizione disponendo la restituzione delle cose in sequestro ai legittimi proprietari. Ovviamente, eccezion fatta per i verbali della Direzione Nazionale Antimafia, fra l’altro, spontaneamente consegnati dal giornalista Consolato Minniti. (giornalistitalia.it)

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