INPGI, BASTA CON GLI ABUSI DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE: COSI’ CAMBIA L’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

Dimissioni volontarie in seguito ad accordo con la propria azienda. Oltre all’incentivo all’uscita, il giornalista poteva finora ricevere l’indennità di disoccupazione fino a due anni. Con ciò la disoccupazione diventava di fatto una parte dell’accordo economico con la propria azienda. Una parte pagata con i soldi di tutti i giornalisti. Così non è più, giacché l’Inpgi ha ricevuto il via libera dei ministeri vigilanti per ridisegnare l’intera materia ed evitare così gli abusi, mantenendo la giusta rete di solidarietà. Vediamo come.
La revisione della disciplina della disoccupazione – che produce i suoi effetti dal 16 ottobre 2014 – prevede l’abolizione di tale trattamento in caso di dimissioni o risoluzione consensuale anche in presenza di crisi aziendale. Continueranno ad essere tutelati i casi di: licenziamento, cessazione di contratti a termine, dimissioni per giusta causa, dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità e risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito di una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Avranno il riconoscimento della  “giusta causa” le dimissioni determinate dal mancato pagamento della retribuzione, dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, da modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, da mobbing, da notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda, da spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” ed infine da comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
E’ inoltre previsto che, in caso di sottoscrizione di accordi extragiudiziali intervenuti successivamente alle dimissioni per giusta causa, affinché l’Inpgi non revochi il trattamento, con contestuale recupero dell’indennità eventualmente già erogata, sarà necessario che dalle transazioni (anche quelle sottoscritte innanzi ai sindacati di categoria) emerga espressamente: il riconoscimento da parte del datore di lavoro della giusta causa, il riconoscimento dell’indennità di mancato preavviso con impegno e versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi previdenziali ed infine la corrispondenza del titolo con cui vengono riconosciute le somme al giornalista, con i motivi addotti per la giusta causa.

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