DI NUOVO ALLA CORTE COSTITUZIONALE IL TAGLIO BIS ALLE “PENSIONI D’ORO”

di Pierluigi Franz 

Il «contributo di solidarietà» (legge 147/2013) sulle pensioni torna alla Corte costituzionale. La nuova sforbiciata si presenta come «definitiva», perché le somme trattenute dagli enti previdenziali non sono ovviamente recuperabili, e assume secondo la Corte dei conti del Veneto (l’ordinanza di 39 pagine è qui sotto) l’aspetto di un «prelievo tributario».

In quanto tale, il contributo di solidarietà rischierebbe di fare a pugni con il principio secondo cui le richieste fiscali devono essere commisurate alla «capacità contributiva» (articolo 53 della Costituzione) dei cittadini, che sono «eguali davanti alla legge» (articolo 3):gli stessi principi che hanno spinto in passato la Corte costituzionale a cancellare sia i tagli agli stipendi dei “manager” pubblici, sia la prima stretta sulle pensioni. – IN CODA la sentenza 116/2013 della Corte costituzionale che ha cancellato il prelievo del 2011.

 

di seguito l’articolo del Sole 24 Ore, qui il link all’ordinanza della Corte dei conti  

 

di Gianni Trovati

 Anche il contributo di solidarietà sulle pensioni targato 2014 finisce sui tavoli della Corte costituzionale, che con la sentenza 116/2013 (testo qui sotto) aveva cancellato il vecchio taglio, introdotto nel 2011. 

A chiamare in causa la Consulta è questa volta un’ordinanza della Corte dei conti (sezione giurisdizionale per il Veneto – giudice unico delle pensioni), investita della questione da un ricorso di un gruppo di ex magistrati, docenti, ufficiali delle forze armate e dirigenti pubblici e privati.

Torna in bilico, dunque, lo sforzo chiesto a circa 50 mila pensionati, che ricevono un assegno superiore a 14 volte il minimo (circa 90mila euro all’anno):per il bilancio dello Stato il rischio tutto sommato è quasi “simbolico” (la partita vale 93 milioni all’anno, che si riducono a 52 se si calcolano i mancati incassi fiscali), ma sul piano politico il tema è sempre caldissimo come mostrano i continui dibattiti sui “tagli alle pensioni d’oro”.

IL PRIMO STOP. Memore della prima bocciatura che aveva interessato il taglio alle pensioni scritto dal Governo Berlusconi e “perfezionato” da Monti, la legge di stabilità 2014 approvata dal Governo Letta aveva introdotto due modifiche con l’obiettivo esplicito di evitare nuove obiezioni:la norma (comma 486 della legge 147/2013), oltre a sottolineare il carattere eccezionale dell’intervento, limitato al 2014-2016, aveva specificato che i soldi sarebbero stati trattenuti ai pensionati «anche al fine di concorrere al finanziamento» delle salvaguardie per gli esodati. Con questo meccanismo di “solidarietà” tutta interna al mondo previdenziale, la legge ha provato a rispondere alle critiche della Consulta, che aveva giudicato illegittimo il primo contributo perché rappresentava «una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare».

LE NUOVE OBIEZIONI. L’escamotage non basta però alla Corte dei conti. Prima di tutto, spiegano i magistrati contabili, il fatto che le risorse siano trattenute dalle gestioni previdenziali e non riversate allo Stato non fa nessuna differenza, dal momento che lo Stato rimane l’unico titolare della competenza previdenziale e l’Inps è un suo «ente strumentale». Nemmeno la finalità salva-esodati è decisiva, perché la norma non prevede una destinazione esclusiva di queste risorse al finanziamento delle “salvaguardie” ma spiega che gli enti previdenziali le utilizzano «anche» per questo scopo. In questo quadro, anche la nuova sforbiciata si presenta come «definitiva», perché le somme trattenute dagli enti previdenziali non sono ovviamente recuperabili, e assume secondo la Corte dei conti l’aspetto di un «prelievo tributario».

In quanto tale, il contributo di solidarietà rischierebbe di fare a pugni con il principio secondo cui le richieste fiscali devono essere commisurate alla «capacità contributiva» (articolo 53 della Costituzione) dei cittadini, che sono «eguali davanti alla legge» (articolo 3):gli stessi principi che hanno spinto in passato la Corte costituzionale a cancellare sia i tagli agli stipendi dei “manager” pubblici, sia la prima stretta sulle pensioni. 

 

 

Lascia per primo un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato


*