GIORNALISTA BATTE DUE VOLTE LA RAI IN TRIBUNALE. NO DEI GIUDICI AI LICENZIAMENTI SOLO IN BASE ALL’ ETA’

di Alessandra Spitz * 

Un giornalista della Rai di Milano sconfigge per due volte la Rai ed ottiene di nuovo, nell’arco di pochi anni, l’annullamento del suo licenziamento dovuto ai criteri dell’età anagrafica.

Il giudice del lavoro del Tribunale del capoluogo lombardo ha infatti accertato la natura discriminatoria e quindi la nullità -con relativa immediata reintegrazione del lavoratore- del licenziamento intimato a un giornalista professionista in base ad un accordo siglato tra la Rai e l’Usigrai il 2 Aprile 2014 che individuava una lista di lavoratori licenziabili in quanto avevano compiuto 65 anni di età. 

Tale accordo, secondo il Tribunale, risulta  nella sua concreta applicazione discriminatorio in quanto il criterio della selezione dei lavoratori da licenziare adottato dall’azienda risulta di fatto essere solo quello dell’età anagrafica. E’ stato quindi ordinato il reintegro nel posto e nelle mansioni precedenti ed il relativo pagamento degli arretrati.

Il giornalista era già stato destinatario di un primo licenziamento comunicato il 24 marzo 2012 in ragione del conseguimento dei “requisiti assicurativi e contributivi fissati per la maturazione del diritto ad una pensione autonoma di vecchiaia. Questo nonostante il 27 dicembre 2011 avesse formalmente comunicato al datore di lavoro l’intenzione di rimanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età.

Il  licenziamento era stato impugnato giudizialmente il 14 maggio 2012 ed era stato dichiarato illegittimo con ordinanza del successivo dicembre. L’illegittimità era stata confermata in sede di opposizione con sentenza nel 2013  e poi confermata in sede di reclamo dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza 29 ottobre 2013.

Il giornalista ha sostenuto davanti al giudice del lavoro che la lista redatta dalla Rai, in base all’accordo con l’Usigrai dell’ aprile 2014, aveva anche il fine di coinvolgere nel licenziamento quegli stessi lavoratori già in precedenza licenziati per la maturazione del diritto alla pensione autonoma di vecchiaia: lavoratori che avevano in parte impugnato con esito favorevole la risoluzione del rapporto, e avevano ottenuto dal Tribunale la condanna dell’azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro.

*Esecutivo di Puntoeacapo, consigliere generale dell’Inpgi 

Lascia per primo un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato


*