CASSAZIONE, INTOCCABILI SOLO LE PENSIONI DEI PROFESSIONISTI FINO AL 2006

Nuovo intervento della Cassazione a sezioni unite sulle pensioni di due milioni e mezzo di professionisti, tra cui i giornalisti.

Le Sezioni Unite civili della Cassazione (presidente L. A. Rovelli, relatore G. Mammone), con la sentenza 17742 depositata l’8 settembre, hanno affermato, occupandosi dell’istituto dei ragionieri, che gli enti di previdenza privatizzati (dal dlgs 509/1994), nel regime dettato dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, non possono adottare provvedimenti:

A) che impongano un massimale al trattamento pensionistico, trovando applicazione, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007, il principio del pro rata, di cui alla formulazione originaria dell’art 3, comma 12, della stessa legge n. 335 del 1995, e, per i trattamenti maturati dopo tale data, i criteri introdotti dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, facendosi, tuttavia, salvi gli atti e le delibere in precedenza approvati da detti enti, come chiarito dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
B) che, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007, trova applicazione “rigorosa” il principio del pro rata.
C) che, per i trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007 in poi,  trova applicazione la norma la quale prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere dirette “all’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente  – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni”.
D) Che il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche, oggetto di richiesta di riliquidazione, non si prescrive nel termine quinquennale, ma in quello decennale ordinario previsto dall’articolo 2946 del Codice civile.
PRO RATA  In ambito previdenziale per principio del pro rata si intende la determinazione della pensione di vecchiaia utilizzando il metodo di calcolo misto ossia il metodo di calcolo retributivo fino ad una certa data ed il metodo di calcolo contributivo a capitalizzazione simulata sulla crescita per le anzianità maturate successivamente, fino al momento del pensionamento. Per gli iscritti all’AGO gestita dall’INPS, il metodo è stato introdotto dalla Riforma Dini e successivamente reso universale dalla Riforma delle pensioni Fornero. (da Wikipedia).

La sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24221/2014, confermata oggi nei principi dalle Sezioni unite civili,  interpreta il groviglio della normativa previdenziale dei professionisti, con un bilanciamento tra l’esigenza di tutela dei diritti maturati (definiti «maturato previdenziale») e l’altra esigenza di consentire alla casse di previdenza di mantenersi in equilibrio finanziario. La parola chiave di un vero e proprio tourbillon normativo e giurisprudenziale e’ l’espressione «pro-rata». Con questa espressione si indica il principio per cui la pensione si calcola a pezzi, a seconda del «maturato previdenziale». Quindi se le regole pensionistiche cambiano, chi ha maturato un pezzo di pensione nella vigenza delle regole precedenti più favorevoli può portarsi dietro questa dote; e le nuove regole (peggiorative) si applicano solo per la parte di pensione maturata nel periodo posteriore alle modifiche. Quindi una rata si calcola con le regole vecchie più favorevoli e un’altra rata si calcola con le nuove regole piu’ sfavorevoli.

Da www.francoabruzzo.it

 

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