CASSAZIONE, SULLE PENSIONI DEI PROFESSIONISTI UN TEMPORALE DI INTERROGATIVI

di Carlo Guglielmi *

Con la sentenza 17742 dell’8 settembre 2015 le Sezioni Unite aprono più problemi di quanti ne chiudano.

Al riguardo pare utile una breve disamina dell’evoluzione legislativa.

a. il comma 12 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, numero 335, estendeva alla Casse professionali gli effetti della riforma Dini consentendo (e invitando) le stesse a assumere i “provveimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alle introduzioni delle modifiche derivanti di provveimenti suddetti.”;
b. su tale disposizione interveniva nuovamente il legislatore che con la legge 27 dicembre 2006, numero 296

  1. novellava il testo dell’articolo 3 L.335/95,  sopra trascritto cambiando la disposizione “nel rispetto del principio del pro rata” con la seguente locuzione “avendo presente il principio del pro rata”;
  2. e aggiungeva “sono fatti  salvi  gli  atti  e  le  deliberazioni  in  materia previdenziale adottati  dagli  enti  di  cui  al  presente  comma  e approvati dai Ministeri vigilanti prima  della  data  di  entrata  in vigore della presente legge”.

c. dato che la giurisprudenza era restia a dare a tale ultima previsione il valore di “sanatoria”  di qualsiasi eventuale nefandezza commessa dalle Casse  “prima  della  data  di  entrata  in vigore della presente legge”  (dicembre 2006) il legislatore interveniva nuovamente con una “norma di interpretazione autentica”   e – con il c. 488 dell’articolo 1 della  L.147/2013 – specificava come l’intenzione della surrichiamata norma fosse proprio quella di  operare una generalizzata sanatoria in danno ai pensionati della Casse dato che in forza di essa “si intendono legittimi e efficaci” tutte gli interventi riformatori (in pejus) attuati sino al 2006.

Nel caso al vaglio delle Sezioni Unite, le riforme che aveva inciso sul diritto del lavoratore pensionato che agiva in giudizio erano del 2002 e 2003 e lo stesso godeva del trattamento pensionistico sin dal 2001. Conseguentemente il quesito portato al vaglio era  se la disposizione di cui alla 296/2006, per cui “sono fatti  salvi  gli  atti  e  le  deliberazioni  in  materia previdenziale adottati… prima  della  data  di  entrata  in vigore della presente legge” intendesse davvero operare una sanatoria generalizzata, e – in caso affermativo – se essa (o comunque la successiva norma di interpretazione autentica) fosse un intervento retroattivo suscettibile di violare i principi del giusto processo di cui all’articolo 6 della Carta Fondamentale dei Diritti Umani (cd  C.E.D.U.) a cui l’Italia aderisce e che – per il tramite del richiamo operato dall’articolo 117 della Costituzione – ha valore  sovraordinato alle leggi italiane ordinarie.

Le Sezioni Unite hanno risolto il caso sostanzialmente eludendo la domanda e introducendo una propria interpretazione della disposizione in parola affermando come essa non abbia effetto sanante delle delibere in base al solo momento della loro adozione (come pure espressamente preveeva la legge) ma anche e soprattutto al momento dell’accesso al trattamento pensionistico del lavoratore pensionato (da cui il presunto venir meno degli effetti retroattivi)  e quindi:

  • qualora il lavoratore abbia avuto accesso al trattamento pensionistico prima del dicembre 2006 esso non può avere alcuna decurtazione in quanto la riforma va giudicata alla luce della originaria stesura dell’articolo 3 L.335/95 che imponeva il rigoroso “rispetto del principio del pro rata”  confermando sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale principio “ricordata L. numero 335 del 1995, articolo 3, comma 12, indica chiaramente che i provveimenti adottandi dalle Casse di previdenza “allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio” devono garantire l’intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazione pensionistiche non siano state ancora acquisite, delle quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle prestazioni potenzialmente maturate in itinere; dal che discende che, a fortiori, non possono essere incise le prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate e erogate al momento degli interventi correttivi” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-01-2015, numero 53);
  • e invece, qualora il lavoratore abbia avuto accesso al trattamento pensionistico, la legittimità della decurtazione del trattamento (quand’anche avvenuta in forza di una riforma preceente al dicembre 2006) va valutata in base alla nuova stesura dell’articolo35 per cui  – come detto – l’obbligo che  le riforme debbano avvenire nel “rispetto del principio del pro rata” è stato sostituito con l’obbligo di operare “avendo presente il principio del pro rata” che le Sezioni unite sbrigativamente definiscono come l’avvenuto passaggio ad una “operatività attenuta” del principio, senza dare alcun altro lume all’interprete.

Alla luce di quanto sopra mi pare sia possibile giungere a una primissima e sintetica conclusione: in base alla sentenza 17742 dell’8 settembre 2015 della Sezioni Unite

  • per gli assicurati non ancora pensionati si apre una difficilissima battaglia in quanto vi è il concreto rischio che – in forza della ritenuta  “operatività attenuata” del principio pro rata – le Casse si sentano autorizzate pressoché a ogni intervento (cosa significa che le stesse devono operare “avendo presente il principio del pro rata”? quanto se ne possono discostare? le Sezioni Unite non lo dicono!)
  • quanti invece siano pensionati dal gennaio 2007 in poi rischiano anche loro di finire travolti nel gorgo della “operatività attenuata” ma – a prescindere dallo scontro interpretativo che sicuramente si aprirà nella giurisprudenza per dare contenuto all’obbligo di “tenere conto” (??) – non sono rimasti comunque senza difese; e infatti già la Cassazione ha precisato come l’intangibilità della loro pensione discende “anche” “ dal pro rata, ma non solo perché (si vea Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-01-2015, numero 53) la legge “può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione, essendo però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non lea l’affidamento dell’assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati; tale “…limite costituzionale imposto al legislatore induce a maggior ragione a ritenere contrario ai principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost., comma 2) l’atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l’ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l’ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate”; è stato pertanto enunciato il principio secondo cui “una volta maturato il diritto alla pensione d’anzianità, l’ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poichè ciò lederebbe l’affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell’articolo 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo” (cfr Cass., numero 11792/2005; Cass. numero 25029 del 2009; Cass. numero 25212 del 2009; Cass. numero 20235 del 2010);
  • e infine nessuna decurtazione può essere operata dalle Casse a quanti godono del trattamento pensionistico da prima del dicembre 2006.

* Avvocato del lavoro, consulente di Puntoeacapo Tutela

 

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