INPGI, I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SI RECUPERANO FACILMENTE, MA OCCHIO ALLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

di Gabriele Testi

La soluzione, come nel più classico dei rompicapi, in un romanzo giallo di Agatha Christie o in un’ottocentesca novella horror di Edgar Allan Poe, è davanti agli occhi.

Il difficile è però quasi sempre trovarla, perché “vedere” non significa necessariamente “osservare”. Così è per la riforma pensionistica varata dal ministro Elsa Fornero nel 2011, la cui applicazione potrebbe essere paradossalmente e sorprendentemente rovesciata a favore dei lavoratori. Ciò vale anche per l’INPGI o, più esattamente, per la categoria dei giornalisti, qualora dovesse andare in porto una penalizzante riforma dell’ente che ne cura i trattamenti di previdenza e assistenza, in analogia con l’INPS e l’INAIL.

L’abolizione sostanziale delle pensioni di anzianità, salvo che non si siano di fatto surclassati i 40 e passa anni di versamenti assicurativi, e l’abrogazione pressoché totale del metodo di calcolo pararetributivo, un tempo infulcrato sull’ammontare dello stipendio lordo, dispiegano infatti la loro efficacia in una direzione lessicalmente più chiara e “perfetta”, cioè più immediata: INPS/INAIL o INPGI che sia, “sistema contributivo” significa, in effetti, che i trattamenti di quiescenza verranno calcolati sulla base dei contributi effettivamente versati (o ai quali si ha diritto).

Dunque, che cosa desumerne? Innanzitutto, che più alti sono gli oneri sociali accreditati nella posizione individuale del lavoratore, più elevata sarà la pensione che si andrà a ricevere. Più alti sono i contributi previdenziali che il datore di lavoro è tenuto a pagare, migliore sarà il trattamento pensionistico di chi ha lavorato un’intera vita e spera di godersi in salute e tranquillità gli ultimi anni. Ed è proprio la risposta alla domanda successiva, cioè come vengono calcolate le trattenute assicurative, che può fornire un inatteso e insperato aiuto ai prestatori d’opera italiani di ogni età…

Innanzitutto, in forza dell’articolo 2 della Legge 549/1995, i contributi previdenziali, solitamente per il 90 per cento del loro ammontare a carico del datore di lavoro in presenza di un rapporto di dipendenza/subordinazione (subito evidente come tale o accertato nel termine prescrizionale di cinque anni, con spese legali e giudiziali a carico del solo ente di previdenza destinatario di una denuncia o attore di un’ispezione), debbono essere versati conformemente a un solido principio: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.

Accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro dotato di tutte le caratteristiche della subordinazione ex articolo 2094 del Codice Civile – assunti o no, lavoratori “in nero” o no, finti part time anziché dipendenti a tempo pieno o no – al lavoratore dovranno essere versati gli oneri corrispondenti alla mansione effettivamente svolta, molto spesso superiore a quella denunciata dall’azienda, e per l’intero lasso di tempo lavorato nonché in linea con i trattamenti economici fissati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto.

La seconda, dirimente notizia è che per avervi diritto il prestatore d’opera non dovrà far altro che presentare una denunzia scritta od orale (possibilmente corredata da fonti di prova, elenco di testimoni, dichiarazioni rese da colleghi, ricevute di pagamento e via dicendo), al solo costo di una raccomandata con avviso di ricevimento o presentandosi di persona presso il Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale dell’INPS e/o dell’INAIL competente per territorio o il Servizio Contributi e Vigilanza dell’INPGI a Roma (funzionari ispettivi della Fondazione dei giornalisti sono però di stanza anche a Milano). Non è il lavoratore che deve “fare causa” con un investimento personale, bensì l’ente di previdenza e assistenza…

Siccome l’istituto che si occupa della previdenza di professionisti, pubblicisti e praticanti del giornalismo, dipendenti e no, ha un’unica sede statutaria in Roma e l’acquisizione dei contributi avviene materialmente soltanto al civico 35 di via Nizza, ne discendono due importanti conseguenze: a) il Codice Civile assegna alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale capitolino l’esame delle vertenze attivate dall’INPGI e riguardanti oneri sociali e sanzioni civili inerenti le posizioni previdenziali dei giornalisti, con un’utile specializzazione e una conoscenza approfondita della materia da parte dei giudici del lavoro romani; b) le denunce per omessa assicurazione, per praticità e in assenza di uffici periferici della Fondazione, possono essere inviate comodamente senza spostarsi da casa per posta (lettera raccomandata A/R o PEC), utilizzando due intuitivi e semplici formulari messi a disposizione sul sito Internet dell’ente: l’R5, riferito alle posizioni dei lavoratori subordinati, de facto o de iure, nella Gestione Principale (http://www.inpgi.it/?q=node/147); l’R5-GS, riferito alle posizioni dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella Gestione Separata, limitatamente al periodo successivo al primo gennaio 2009 (http://www.inpgi.it/?q=node/748).

Saranno infatti sempre l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (per il lavoratore generico) o l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (per la professione giornalistica) a procedere a proprie spese, senza alcun onere o complicazione per il lavoratore, al recupero giudiziale o stragiudiziale della contribuzione previdenziale dovuta e obbligatoria e alla imposizione delle eventuali sanzioni per l’inadempimento, segnalando anche all’autorità giudiziaria eventuali ipotesi di reato in materia di legislazione sociale e del lavoro.

Ma qual è il termine entro il quale il lavoratore può agire, condizione che rappresenta il nucleo del nostro ragionamento? Anche qui la risposta ce la dà una Legge datata 1995, la 335, articolo 3, comma 9, cioè la vecchia “Riforma Dini”, sulla quale la Corte di Cassazione ha prodotto nel tempo un’ampia giurisprudenza: “A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, per i quali opera, soltanto in particolari casi, il precedente termine decennale derivante dalla Legge 153/1969. Nel dicembre del 2015, ad esempio, potranno essere dunque recuperati contributi previdenziali a tutto il novembre 2010, perché essi “scadono” a metà del mese successivo a quello cui si riferiscono, dovendo essere versati dal datore di lavoro entro il giorno 16.

E se il rapporto di lavoro irregolare si è protratto per più di cinque anni e il prestatore d’opera rischia di rimanere “scoperto” per un certo periodo di tempo in virtù del termine prescrizionale di cui abbiamo già scritto? In suo soccorso viene l’articolo 13 di una Legge un po’ impolverata, la 1338 del 1962. Attraverso il collaudato meccanismo della “rendita vitalizia” e una volta provata l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente (in caso fosse originariamente qualificato come autonomo, ancorché fittiziamente, serve una sentenza di Tribunale passata in giudicato), il prestatore d’opera può sostituirsi al datore di lavoro inadempiente anche se fossero trascorsi molti lustri, “coprire” gli anni o i mesi mancanti a proprie spese, salvo poi in giudizio il risarcimento del danno pensionistico all’azienda o alla persona fisica responsabile del dolo in forza dell’articolo 2116 del Codice Civile.

Il lavoratore avrà a quel punto diritto a un’integrazione della pensione, anziché agli originali contributi previdenziali, pari all’importo del trattamento di quiescenza che avrebbe dovuto ricevere se l’impresa avesse versato regolarmente all’epoca dei fatti tutti gli oneri assicurativi obbligatori. Facile, no?

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