GIORNALISTI: AUTONOMI SOLO PER SCELTA NON PER IMPOSIZIONE, LO DICE ANCHE LA CONSULTA

di Gabriele Testi *
In questi mesi di crescenti difficoltà finanziarie per l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani**, le domande da porsi sono molte. Naturalmente, l’attenzione tende a concentrarsi sulle vicende giudiziarie dell’attuale presidente, la possibile riforma varata dal “vecchio” Consiglio d’Amministrazione, con l’ipotesi di tagli delle pensioni più alte, il recupero di liquidità per il tramite della vendita del patrimonio immobiliare, la questione degli inquilini e del “padrone di casa” di via Nizza, e tanto altro.
Queste considerazioni, tipiche non soltanto delle dinamiche contributive e previdenziali dei giornalisti nell’ambito di un Inpgi inizialmente eretto in ente morale e oggi tramutato in una fondazione di diritto privato, comunque da sempre sganciato dall’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’Inps e dell’Inail, rischiano però di indurre nell’osservatore un fatale errore di prospettiva: quello di individuare problemi e possibili soluzioni del giornalismo esclusivamente nel ristretto perimetro della professione giornalistica.
Semplificando, rischiano di guardare al giornalista correttamente come professionista, pubblicista e praticante, ma allo stesso tempo di tralasciare la sua natura di cittadino, lavoratore e contribuente per così dire “standard”, cioè titolare dei medesimi diritti e doveri in capo al prestatore d’opera generico tutelato dagli articoli 36 (retribuzione) e 38 (contribuzione ovvero retribuzione differita) della Costituzione della Repubblica Italiana e, ovviamente, del Codice civile.
Sulla scorta di un presunto maggior onere economico e dei “complessi” obblighi contrattuali gravanti sulle imprese e gli enti pubblici che volessero o dovessero procedere all’assunzione di un giornalista, si è fisiologicamente alimentata dapprima la voce di una scarsa convenienza della regolarizzazione di questa categoria di lavoratori, come se l’applicazione di un CCNL o la stessa assunzione potessero essere lasciate alla libera volontà delle parti.
In seguito, da questa fallace “base culturale” è derivata la conseguenza altrettanto falsamente logica secondo la quale la professione giornalistica sarebbe di per sé di lavoro precario o, nella peggiore delle ipotesi, intrinsecamente e filosoficamente autonoma. In buona sostanza, strappando alla sociologia il concetto delle “profezie che si autoavverano”, si è iniziato a diffondere la falsa credenza che il giornalista sia un “freelance”, “un creativo”, per farne davvero un “freelance”… (immaginario).
Questo assunto, di cui gli editori, le aziende, gli uffici stampa e la pubblica amministrazione hanno largamente approfittato, si è purtroppo sposato con la scarsa propensione di molti colleghi non soltanto a non pretendere un’assunzione come i loro omologhi impiegati e operai, ma a immaginare purtroppo se stessi come “veri” prestatori d’opera intellettuale… autonomi.
L’asino però casca laddove riemerga con vigore il fatto che il giornalista non può che essere un lavoratore con la stessa dignità e i medesimi diritti/doveri di tutti gli altri, in base al principio di uguaglianza affermato dall’articolo 3 della nostra Carta Fondamentale, oltre che da sempre più frequenti pronunciamenti giurisprudenziali della magistratura del lavoro e dall’articolo 2094 del vigente Codice Civile, peraltro invariato dal 1942: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Tali affermazioni di verità, in base alle quali la “crisi Inpgi” dovrà essere letta anche e soprattutto come una truffa attuata nei riguardi dei lavoratori e dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dalla maggior parte dei datori di lavoro in quanto inadempienti, raggiungono anche un secondo e fondamentale scopo: “chiamare in correità”, sul piano legale e morale, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, se non gli interi governi che si sono succeduti negli ultimi cinque lustri, le cui funzioni di vigilanza in materia di rispetto della legislazione sociale e del lavoro (compito assegnato al nostro Paese anche da numerosi trattati dell’Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite, sottoscritti dalla Repubblica Italiana) avrebbe potuto e dovuto focalizzarsi proprio sull’attività giornalistica, nella misura in cui è essa, e non altre, il mestiere nel quale più ampia è tuttora la forbice tra realtà e finzione, tra concreto atteggiarsi dei rapporti di lavoro e nomen iuris, tra autonomi fittizi e subordinati.
Ad adiuvandum dei nostri ragionamenti e per tagliare definitivamente la testa al toro, sono intervenuti due pronunciamenti della Corte Costituzionale in base ai quali non soltanto alle parti contraenti di un contratto di lavoro di diritto privato sarebbe precluso qualificare come autonomo un rapporto che avesse natura sostanzialmente subordinata, ma tale ipotesi di scostamento sarebbe addirittura inibita al Parlamento in funzione legislativa. Questi dirimenti principi ermeneutici, che il governo è chiamato ad attuare “senza se” e “senza ma” per la generalità dei prestatori d’opera e, dunque, anche per i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti sono stati inaugurati con la sentenza 121/1993: “Ed è da precisare che non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato”.
A distanza di pochissimo tempo, la sentenza 115/1994 ha ulteriormente esteso la validità del sillogismo in forza del quale un rapporto di lavoro deve essere qualificato per ciò che è, fra privati e non soltanto: “…A maggior ragione non sarebbe consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l’applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto di lavoro subordinato”.
E ancora, in maniera più chiara ed esaustiva: “I principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia, infatti, sono e debbono essere sottratti alla disponibilità delle parti. Affinché sia salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico-sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali diritti. Pertanto, allorquando il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento – eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il nomen iuris enunciato – siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest’ultima può essere la qualificazione da dare al rapporto, agli effetti della disciplina ad esso applicabile”.
Entrando nel merito delle normative per le quali era stata sollevata due volte un’eccezione di costituzionalità di fronte alla Consulta, il giudice delle leggi è stato ancora più preciso e circostanziato: “La norma si limita ad escludere che ai contratti d’opera e di prestazione professionale da essa considerati siano estensibili gli obblighi previdenziali e assistenziali previsti per il lavoro subordinato. Ma da ciò non è dato inferire che tale esclusione trovi applicazione anche alle ipotesi in cui il rapporto, in contrasto con il titolo contrattuale, abbia di fatto assunto contenuti e modalità di svolgimento propri del rapporto di lavoro subordinato; tanto meno è dato inferire un più generale precetto (che stravolgerebbe gli stessi fondamenti del diritto del lavoro) secondo cui il rapporto descritto nel contratto come rapporto d’opera o di prestazione professionale non sia mai suscettibile di una diversa qualificazione neppure in caso di contrasto tra il contratto e le risultanze del rapporto svoltosi tra le parti”.
* Candidato nelle liste di Inpgi Futuro per il collegio nazionale Sindaci Inpgi 1 e nel collegio regionale attivi Emilia Romagna
** Ergo, per la Gestione Principale nata con il Regio Decreto 838 del 1926 a tutela dei trattamenti cosiddetti IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) del giornalista lavoratore dipendente.

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