STATI DI CRISI, ORDINE DEI GIORNALISTI, EDITORIA: GIORNI CRUCIALI AL SENATO. TUTTI I PARTICOLARI

 

Nella seduta del 30 giugno della Commissione Affari costituzionali del Senato, è ripreso il dibattito sul ddl 2271 sull’editoria, dibattito che sarà concluso nelle sedute del 12, 13 e 14 luglio.

Il relatore Roberto Cociancich (Pd), dopo aver ringraziato i colleghi per aver contribuito a richiamare all’attenzione le questioni più rilevanti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, ricorda che – in prima lettura – “si è già svolto un ampio dibattito sul testo, sul quale peraltro si è registrato un consenso ampio e trasversale. Ritiene opportuna, quindi, una prudente valutazione delle proposte di modifica.

Assicura, tuttavia, che terrà conto di eventuali spunti di riflessione volti a un ulteriore miglioramento del testo, purché sia possibile conciliare l’esigenza di accogliere le diverse sensibilità sugli argomenti in discussione e quella di garantire la necessaria speditezza nella conclusione dell’iter.

La grave crisi dell’editoria, infatti, è ormai accertata da dati incontrovertibili, che testimoniano la forte diminuzione delle vendite di quotidiani, tra il 2015 e il 2016, per la maggior parte delle testate nazionali. Pertanto, la necessità di erogare quanto prima alle imprese editrici risorse che risultano indispensabili sia per consentire la gestione ordinaria che per pianificare gli investimenti induce a non rinviare ulteriormente l’approvazione definitiva del testo all’esame.

Quanto alla composizione del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, evidenzia la necessità di individuare una soluzione equilibrata tra la proposta di una drastica riduzione del numero dei componenti e l’esigenza di non penalizzare la rappresentanza territoriale e quella dei pubblicisti. Infine, richiama l’attenzione sui procedimenti relativi ai ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione nell’albo, e sulle disposizioni relative al diritto di rettifica”.

DISEGNO DI LEGGE n. 2271 approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2016,in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge nn. 3317 e 3345.

  • Articolo 2, comma 4. Al fine di rendere l’accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
  • Comma 5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;

b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:

1)  competenze in materia di formazione;

2)  procedimenti nelle materie di cui all’articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l’eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell’Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell’Ordine;

3)  numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

4)  adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

  • comma 6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché, per l’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  • comma 7. All’attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. Dall’attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • comma 8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.

Esercizio della professione di giornalista. L’art. 3-ter specifica che nessuno può esercitare la professione di giornalista, nè assumere il relativo titolo, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti o in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’ordine regionale o interregionale competente. Rimangono ferme le sanzioni già previste a legislazione vigente.

Commissione  per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico.  L’art. 3-bis prevede che la Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico (art. 2 L. 233/2012) dura in carica fino all’approvazione della (nuova) delibera che definisce l’equo compenso e al completamento degli ulteriori adempimenti in materia. Una prima delibera è stata adottata dalla Commissione nel giugno 2014.


 

1. EDITORIA. DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2016,in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati COSCIA, RAMPI, ROTTA, BONACCORSI, PICCOLI NARDELLI, BLAŽINA, MANZI, ASCANI, GHIZZONI, CRIMÌ, BOSSA, NARDUOLO, MALISANI, CARROCCI, PES, D’OTTAVIO, MALPEZZI, COCCIA, ROCCHI, VENTRICELLI, SGAMBATO, Paolo ROSSI e FALCONE (3317); PANNARALE, Giancarlo GIORDANO, PAGLIA, Franco BORDO, COSTANTINO, DURANTI, RICCIATTI e MELILLA (3345): “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti”. – TESTO IN http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/966524/index.html

2. RIFORMA DELL’EDITORIA (ddl 2271): DOSSIER DEL Servizio studi del Senato della Repubblica. “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti”. – TESTO IN https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=95b23891a3&view=lg&msg=155b0a56701d7031

3. EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2271, PRESENTATI ALLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO SULLA RIFORMA DELL’EDITORIA. – TESTO IN  http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=17&id=46581

4. EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2271 – TESTO IN http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=981550

5. Contributi erogati all’editoria per l’anno 2014 (fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria). Allegato in http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/970131/index.html


 

12.3.2016 – La nuova legge sull’editoria (all’esame finale del Senato) prevede la riduzione dei gradi di giudizio disciplinare che oggi sono  cinque (due amministrativi e  tre giurisdizionali). Dovrebbero ridursi a tre. Una svolta significativa con il taglio delle prescrizioni dei “reati” deontologici. Sarà adeguato anche il sistema elettorale oggi articolato in tre tornate. Il Governo avrà la delega pure per il riordino previdenziale della categoria con il progressivo allineamento alla disciplina generale vigente (Inpgi=Inps).  – di Francesco M. de Bonis – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=20214

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21174

 

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