INPGI, IL PARADOSSO-IRPEF DEL PRELIEVO SULLE PENSIONI

Lo Stato perderebbe milioni di euro in tasse mancate. Il Governo lo sa?

 

di Pierluigi Franz*

Nell’ultima bozza della riforma delle pensioni INPGI, che doveva restare “segreta”, ma che è scaricabile dal sito http://www.fnsi.it/inpgi-il-documento-aggiornato-delle-ipotesi-per-rimettere-in-equilibrio-i-conti, si prevede che dal 1° gennaio 2017 vengano tagliate ben 6.554 pensioni di giornalisti a partire da un importo annuo lordo da 38 mila euro in su. Nella precedente versione di pochi giorni fa erano, invece, colpiti “solo” (si fa per dire) 4.489 pensionati titolari di vitalizi di importo superiore ai 57 mila euro lordi l’anno.

Di conseguenza il taglio delle pensioni sarà di maggiori dimensioni e farà complessivamente risparmiare all’INPGI circa 5 milioni e mezzo di euro l’anno per 3 anni fino al 2019.

Ci si chiede, però, perché l’INPGI finge di ignorare il verdetto, che dovrebbe essere vincolante, emesso di recente dalla Cassazione con cui sono state bocciate le tesi della Cassa Dottori Commercialisti che intendeva introdurre un analogo contributo di solidarietà, invocando l’art. 1, comma 763 della legge n. 296 del 2006, che, guarda caso, è proprio la stessa norma che cita ora l’INPGI per tagliare le 6.554 pensioni?

La sentenza n. 12338 del 15 giugno 2016 è scaricabile dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160616/snciv@sL0@a2016@n12338@tS.clean.pdf

E perché l’Istituto continua ad ignorare anche tutta una serie di analoghe precedenti decisioni sullo stesso argomento? In passato, infatti, la Suprema Corte si è più volte pronunciata in tal senso, affermando questo sacrosanto principio: “Una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l’ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurre l’importo tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie perché lederebbe l’affidamento del pensionato tutelato dal capoverso dell’art. 3 della Costituzione nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo”. Vedere in senso conforme: sentenza n. 1314 del 2014, ordinanze n. 2749 e 2750 del 2013 e sentenze n. 18556 e 13067 del 2012, n. 8847 del 2011, n. 20235 del 2010, n. 25212, 25030 e 25029 del 2009 e n. 11792 del 2005. Sono tutte scaricabili, indicandone solo il numero e l’anno, dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

Alla luce di questi chiari principi giuridici C’è, allora, da chiedersi: i Ministeri vigilanti del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze potranno approvare una delibera del CdA INPGI che, in violazione di questi chiari principi giuridici e sostituendosi al Parlamento, assoggetti ugualmente al contributo di solidarietà ben 6.554 pensioni (cioè il 70% dei 9.310 vitalizi) con tagli che vanno da un minimo di 129 euro lordi l’anno ad un massimo di ben 37 mila 383 euro lordi l’anno?

Si ricorda inoltre che per tutto il 2017 resterà, invece, ancora operante il nuovo blocco della perequazione delle pensioni conseguente alla sentenza della Consulta n. 70 del 2015 e alla successiva legge n. 109 del 2015 di conversione del decreto-legge Poletti-Renzi n. 65 del 2015. Nei prossimi mesi si dovrà comunque pronunciare la Corte Costituzionale. Come è noto tale blocco della perequazione, che ha consentito

all’INPGI di risparmiare in 6 anni circa 25 milioni di euro, non riguarda più le pensioni dei giornalisti di importo più basso, ma solo quelle di importo medio e alto.

L’attuale taglio delle pensioni INPGI di importo superiore ai 91 mila 250 euro, previsto dal comma 486 della legge Letta n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), dovrebbe scadere definitivamente il 31 dicembre 2016, in quanto sembra che il Governo Renzi non avrebbe più alcuna intenzione di prorogarlo anche per adempiere a quanto statuito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016, scaricabile dal sito http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-20&atto.codiceRedazionale=T-160173

Di conseguenza un nuovo taglio delle pensioni INPGI appare di dubbia legittimità perchè non verrebbe imposto da una legge dello Stato, ma da una delibera dello stesso ente previdenziale debitore con effetto penalizzante sui beneficiari e per di più con importi in parecchi casi di entità doppia rispetto a quelli ancora in vigore fino al 31 dicembre 2016, delibera che per entrare in vigore dovrà essere comunque convalidata dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze.

Un’ultima considerazione, ma di non poco conto. Infatti l’ipotizzato taglio delle pensioni per un importo totale di circa 5 milioni e mezzo di euro determinerà automaticamente per l’Erario un minor gettito annuo IRPEF di circa 2 milioni di euro, cioè una perdita secca per il bilancio dello Stato di ben 6 milioni di euro nel triennio 2017/2019. Ciononostante il ministero dell’Economia e delle Finanze darà ugualmente via libera alla delibera del CdA INPGI?

*Sindaco Inpgi 1, comitato consultivo di Puntoeacapo

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