INPGI, PENSIONI: LA CASSAZIONE SPIEGA IL MOSTRO GIURIDICO DEL PRELIEVO

 

E’ legittimo il ricalcolo delle pensioni INPGI con l’innalzamento dell’età pensionabile e con l’introduzione del taglio delle pensioni in corso di pagamento superiori ai 38 mila euro lordi l’anno?

Il 28 settembre il CdA ha deliberato che dal 1° gennaio 2017 saranno penalizzati i criteri di calcolo delle future pensioni di anzianità e di vecchiaia dei giornalisti ancora in attività e sarà anche innalzata l’età pensionabile di vecchiaia di colleghi e colleghe attualmente in servizio.

Ma l’ente poteva davvero farlo? Sì, è la risposta unanime da parte della Sezione Lavoro e delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, purché venga rispettato alla lettera il cosiddetto principio del “pro rata” a partire dal 1° gennaio 2007 (prima di tale data non può esservi, invece, effetto retroattivo).

Infatti gli enti previdenziali privatizzati in base al decreto legislativo n. 509 del 1994, quale è l’INPGI, possono adottare – anche con effetto retroattivo dal 2007 – provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate.

Pertanto possono essere approvate modifiche in pejus dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione, e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti suddetti.

In tema del cd. “pro rata” sulle future pensioni che saranno pagate dalle Casse previdenziali privatizzate, come l’INPGI, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, presiedute da Giuseppe Salmé con sentenze n. 18136/2015 e 17742/2015 hanno fissato una serie di princìpi giuridici in linea con quelli della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che hanno praticamente forza di legge in Italia, essendo stati ormai consolidati da numerose successive pronunzie della Sezione Lavoro della Suprema Corte (vedere sentenze n. 6701/2016, n. 12340/2016 12449/2016, 16538/2016, 16539/2016, 17915/2016, 18499/2016 e , da ultimo, 18576/2016).

Secondo i supremi giudici del “Palazzaccio” di piazza Cavour a Roma “per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1° gennaio 2007 trova applicazione l’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dall’articolo 1, comma 763, della Legge n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali privatizzati emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006.

Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 488 della legge n. 147 del 2013 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”.

Sempre il 28 settembre il CdA dell’INPGI a maggioranza, ma con un’altra delibera, ha invece deciso che dal 1° gennaio 2017 saranno tagliate per la durata di 3 anni ben 6.554 pensioni di giornalisti a partire da un importo annuo lordo da 38 mila euro in su. Grazie a questo straordinario e provvisorio “contributo di solidarietà” l’INPGI, sostituendosi di fatto al Parlamento, prevede così di risparmiare complessivamente nel prossimo triennio 2017-2019 circa 19 milioni di euro.

Ma il CdA INPGI poteva davvero farlo? In questo caso la risposta univoca della Cassazione é assolutamente negativa perché l’eventuale taglio dei vitalizi spetta in ogni caso solo al Parlamento, e non ad un ente previdenziale privatizzato.

Si riportano qui appresso i principi affermati nelle 3 recenti sentenze emesse dai supremi giudici (la n. 53 del 2015, la n. 6702 del 2016  e la n. 12338 del 2016), che hanno bocciato inesorabilmente il “contributo di solidarietà” sulle pensioni in corso di pagamento, introdotto dopo il 2007 da due Casse previdenziali privatizzate, cioé dalla Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei Dottori Commercialisti e dalla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e Periti commerciali.

In sostanza per deliberare la riduzione dell’importo del vitalizio l’INPGI ha sostenuto proprio le stesse tesi che la Suprema Corte aveva già respinto per ben tre volte consecutive negli ultimi 21 mesi. In tutti e tre i casi i supremi giudici hanno definitivamente confermato altrettanti verdetti emessi dalle Corti d’appello di Torino (2) e Venezia e dai tribunali di Torino, Belluno e Verbania. In totale, 9 sentenze e 9 sconfitte per i 2 enti previdenziali (come detto, la Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa Nazionale di Previdenza dei ragionieri e periti commerciali).

Il CdA INPGI, forse per voler accontentare a tutti i costi il segretario generale della FNSI Raffaele Lorusso, ha invece preferito non tornare sui suoi passi ed ha ignorato del tutto questi chiari princìpi giuridici fissati dalla Suprema Corte:

  1. “Il necessario rispetto del principio del cosiddetto pro rata temporis contenuto nella ricordata legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, indica chiaramente che i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio devono garantire l’intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazione pensionistiche non siano state ancora acquisite, delle quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle prestazioni potenzialmente maturate in itinere; dal che discende che, a fortiori, non possono essere incise le prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al momento degli interventi correttivi”.
  2.  “Il diritto soggettivo alla pensione (che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verifichino tutti i requisiti) può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione, essendo però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda l’affidamento dell’assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati. Tale “…limite costituzionale imposto al legislatore induce a maggior ragione a ritenere contrario ai principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione, comma 2) l’atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l’ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l’ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate”.
  3. “Una volta maturato il diritto alla pensione d’anzianità, l’ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l’affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell’art. 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo” (cfr Cass., n. 11792/2005,’ Cass. n. 25029 del 2009; Cass. n. 25212 del 2009; Cass. n. 20235 del 2010; Cass. N. 8847 del 2011; Cass. n. 13067 del 2012; Cass. n. 1314 del 2014).
  4. “La legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, poi modificata dall’art. 1, comma 763 della legge n. 296 del 2006, permette agli enti previdenziali privatizzati – attraverso la variazione delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico – di variare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li lega agli assicurati, ma non consente agli stessi di sottrarsi in parte all’adempimento, riducendo l’ammontare delle prestazioni attraverso l’imposizione di contributi di solidarietà”.
  5. “La normativa in vigore è ostativa all’imposizione di un contributo forzoso di solidarietà sulle pensioni e non si pone in contrasto con l’art. 38, 2° comma, della Costituzione, perché gli enti previdenziali privatizzati possono mettere in atto, come già detto, le più opportune iniziative per assicurare nel tempo la tutela previdenziale/pensionistica degli iscritti, con la salvaguardia però dell’integrità delle pensioni già maturate e liquidate”.
  6. “Non incide sulla soluzione della questione in esame neppure il recente intervento legislativo (art. 1, comma 488, legge n. 147 del 2013), che pone come condizione di legittimità degli atti e delle deliberazioni- adottati dagli enti di cui all’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 – che essi siano “finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”, ciò che sicuramente non costituisce un connotato dei contributo in esame, proprio perché “straordinario” e limitato nel tempo”.
  7. In ogni caso il taglio delle pensioni INPGI entrerà in vigore solo dopo il necessario benestare dei 2 Ministeri vigilanti, cioé del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze. Fino ad allora il taglio resterà quindi “congelato”. Ma se avesse via libera, i giornalisti in pensione, colpiti da questo nuovo pesante contributo di solidarietà provvisorio e straordinario, potranno impugnare il provvedimento ministeriale davanti al Tar del Lazio per ottenerne l’annullamento e potranno, parallelamente, far causa all’INPGI davanti al tribunale civile territorialmente competente, sostenendo l’assoluta illegittimità del taglio delle pensioni, in quanto l’ente previdenziale non può sostituirsi al Parlamento.

Va, infine, ricordato che negli ultimi 6 anni i giornalisti pensionati hanno devoluto nelle casse dell’INPGI circa 30 milioni di euro, corrispondenti al “prelievo forzoso” disposto dalla legge che ha bloccato la rivalutazione annuale delle pensioni medio-alte e che da 3 anni fino al 31 dicembre prossimo ha tagliato i vitalizi di importo superiore ai 91 mila 250 euro lordi l’anno.

Il blocco della perequazione delle pensioni scadrà per legge il 31 dicembre 2017, consentendo così all’INPGI di risparmiare circa altri 6 milioni di euro. Ecco perché appare assolutamente ingiusto non ricordare mai da parte dell’INPGI e della FNSI questi dati ai giovani giornalisti, i quali sono stati depistati ed erroneamente indotti a credere che in questi anni i giornalisti in pensione non abbiano fatto anch’essi la loro parte.

(Pierluigi Franz)

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