INPGI, UN GIUDICE DA’ TORTO AGLI INQUILINI SULLE VALUTAZIONI DELLE DISMISSIONI

Un giudice del Tribunale civile di Roma dà ragione all’Inpgi e torto a un gruppo di inquilini che contestava le modalità delle dismissioni immobiliari.

Ne dà notizia il sito paraistituzionale “Inpgi Notizie” che dedica un articolo all’argomento.

L’avvocato degli inquilini contesta radicalmente la decisione della magistratura, che ha anche condannato gli inquilini a pagare spese processuali per circa 7.000 euro.

La decisione di dismettere parzialmente il patrimonio immobiliare dell’ Inpgi rientra tra le materie gestite in piena autonomia dall’ente e non è soggetto alla disciplina stabilita dalla legge per la vendita degli immobili da parte degli enti pubblici. Il giudice ha affermato il principio in base al quale “il rilievo pubblicistico dell’Ente si esaurisce nell’attività di erogazione delle prestazioni ai soggetti assicurati, restando quindi sottratta agli obblighi posti a carico degli enti pubblici l’attività di gestione del patrimonio che viene svolta in regime privatistico”.

Gli inquilini invocavano con la loro azione giudiziale il rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla legge 410/2001 che disciplina il processo di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti pubblici. Inoltre, i ricorrenti contestavano l’entità del prezzo di vendita delle unità immobiliari, ritenendola eccessiva in relazione al valore dagli stessi ritenuto “congruo”.

Entrambe le eccezioni sono state ritenute infondate dal Tribunale sulla base della considerazione che è precluso al giudice interferire con aspetti negoziali riservati alla disponibilità delle parti, quali la congruità del prezzo praticato con riferimento ai presunti valori di mercato: “Al riguardo, va osservato che nessuna verifica sembra possibile, dal momento che i conduttori hanno delle mere aspettative di fatto in merito all’acquisto e non possono pretendere di acquistare ad un prezzo determinato”.

La decisione suscita commenti opposti da parte degli inquilini. Di seguito la nota redatta dal loro legale.

“A seguito di un controllo effettuato telematicamente il 19 aprile  ho appreso – senza aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della cancelleria, -che è stato depositato in data 12 aprile u.s., il provvedimento con cui il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta nel Vostro interesse, altresì disponendo la condanna al pagamento delle spese di lite. Purtroppo il termine per il reclamo innanzi il Tribunale di Roma contro il provvedimento scade il 27 aprile.

Anche ad una prima lettura, a mio sommesso avviso la pronuncia resa dal predetto Magistrato si appalesa non condivisibile. Queste alcune delle ragioni:

1) relativamente all’argomentazione resa dal Tribunale in merito all’art. 1, comma 38 della legge n. 243/2004, giova considerare, al di là dell’assunto lapalissiano che non sussiste una disparità di trattamento in presenza di disposizioni legislative nel tempo modificate, che il Giudice ha completamente sorvolato sull’eccezione di incostituzionalità della predetta disposizione normativa, incostituzionalità basata sull’innegabile circostanza che il comma 38 non può in alcun modo considerarsi norma di natura interpretativa, atteso che il disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto legislativo 104/1996 (la norma che disciplinava la dismissione degli enti previdenziali, tra cui espressamente l’Inpgi) è di estrema chiarezza.

Sul punto il Magistrato ha omesso qualsivoglia considerazione, nonostante abbia richiamato nell’ordinanza in commento, le argomentazioni da me spese nelle note difensive autorizzate.

2) L’assunto del Tribunale in base al quale i conduttori dell’Inpgi avrebbero “..delle mere aspettative di fatto in merito all’acquisto e non possono pretendere di acquistare ad un prezzo determinato…” non è condivisibile in quanto:

2.1) contrariamente a quanto argomentato dal Giudice, i conduttori sono diretti destinatari della delibera n. 46/2016, altrimenti non si spiegherebbe, fra le altre, la previsione ivi contenuta che disciplina l’ipotesi di mancanza di volontà da parte degli stessi ad acquistare l’immobile condotto in locazione (cfr. pag. n. 3 delibera citata);

2.2) non si pretende di acquistare l’immobile ad un prezzo determinato, bensì in base al suo valore di mercato, anche tenuto conto che l’Ente ha di fatto reso propri i criteri di cui ai processi di vendita frazionata posti in essere dai c.d. “grandi proprietari” (cfr. pag. n. 4 note autorizzate);

2.3) l’assunto del Tribunale in base al quale “..intervenuto l’atto di apporto dell’immobile al Fondo, all’Ente non è consentito intervenire nel processo decisionale sotteso alla procedura di dismissione” non convince quanto oggettivamente contrastante con le risultanze documentali in base alle quali è stato oggettivamente dimostrato l’esatto contrario.

Inoltre, il Tribunale argomentando come sopra riportato avrebbe dovuto, come conseguenza logico-giuridica, disporre l’estromissione dell’Inpgi dal procedimento, provvedimento che invece non ha assunto; la contraddittorietà della decisione è, sempre a mio avviso, di solare evidenza.

3) la disposta condanna alle spese si appalesa oltremodo penalizzante.

Avvocato Marcello Pizzi”.

Il Comitato giornalisti inquilini ritiene che “quella posta da questi colleghi è una questione di principio che riguarda tutti”, e dunque “chiunque voglia dare un segno tangibile di solidarietà può inviare quanto può a: c/c intestato Comitato Giornalisti Inquilini Inpgi Iban IT71H0569603215000005244X02, causale contributo spese legali”.

 

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