INPGI, PRELIEVO FORZOSO. PERCHÉ IL VERDETTO DEL TAR HA IGNORATO ALMENO 30 SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Inchiesta di Pierluigi Franz *

Per capire alcune gravi incongruenze della sentenza del Tar che ha dato torto a chi chiedeva di bocciare il prelievo forzoso sulle pensioni Inpgi, dobbiamo partire da un passaggio-chiave che in questi giorni molti commentatori hanno dimostrato di non conoscere o di aver dimenticato: la sentenza 173 del 5-13 luglio 2016 con cui i giudici della Consulta hanno salvato la legge Letta 147 del 2013.

Una sentenza che stabilì che il “contributo di solidarietà” a carico di tutti i pensionati italiani che percepivano oltre 91 mila 250 euro lordi l’anno (cioè un importo superiore alla soglia di 14 volte il trattamento minimo INPS), doveva considerarsi una misura “una tantum” di durata triennale senza alcuna possibilità di reiterazione.

Analizziamo ora quali principi sanciti dalla Cassazione in modo costante e univoco sono stati, però, stranamente trascurati dal TAR del Lazio nelle due sentenze 8994 e 8995  contro le quali i giornalisti ricorrenti potranno nei termini di legge presentare comunque appello al Consiglio di Stato, quale giudice di secondo grado, lamentando soprattutto la clamorosa gaffe commessa dal Tribunale amministrativo di Roma che ha erroneamente ritenuto che le somme prelevate con il contributo straordinario sulle pensioni negli ultimi 54 mesi non fossero finite tutte nelle casse dell’Inpgi 1.

La questione in ballo è delicatissima perchè non vengono colpiti esclusivamente gli anziani pensionati giornalisti, ma anche i giovani e le future generazioni di tutte le categorie professionali a eccezione dei pensionati Inps e delle gestioni connesse. E ai giovani si rischia di inviare un messaggio sbagliatissimo, cioè quello di non contribuire e di lavorare in “nero”, perchè quello che versassero per la previdenza potrebbe essere poi agevolmente espropriato in futuro.

Insomma, è in gioco la tanto decantata certezza del diritto di cui va fiero il nostro Paese.

Ma le regole non si possono aggirare così facilmente. Sin dal primo ordinamento giudiziario dello Stato italiano (Regio Decreto 6 dicembre 1865 n. 2626), la Corte di Cassazione fu inclusa tra le “autorità alle quali è affidata l’amministrazione della giustizia” e tra i suoi compiti (articolo 122) vi era proprio quello di “mantenere l’esatta osservanza delle leggi”. Con il Regio Decreto 24 marzo 1923 n. 601 la sua sede unica per tutto il Regno fu trasferita a Roma e fu confermata la sua funzione prevista 58 anni prima. L’articolo 65 dell’ordinamento giudiziario, approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12, ha poi demandato alla Corte Suprema di Cassazione il compito di assicurare «l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge» e «l’unità del diritto obbiettivo nazionale», nonchè di regolare i conflitti di competenza e di attribuzione e di adempiere agli altri compiti attribuiti dalla legge.

In conclusione, la “missione” stessa della Corte di Cassazione è quella assicurare l’esatta osservanza delle leggi nelle decisioni dei giudici e a essa è assegnato il compito di operare un generalizzato sindacato di legittimità che, protratto nel tempo, realizza la cosiddetta “nomofilachia” fino a creare quella situazione che va sotto il nome di “diritto vivente”.

Questa funzione è elevata a garanzia costituzionale dall’articolo 111 della Carta repubblicana che prevede tuttora che contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Ebbene quale certezza del diritto possono avere oggi i pensionati di Casse previdenziali privatizzate se – a differenza di tutti i pensionati Inps e di enti connessi – vengono colpiti da tagli dei loro vitalizi non imposti per legge, ma in base a decreti ministeriali sotto forma di “contributi straordinari di solidarietà” magari più pesanti, miranti al riequilibrio finanziario delle gestioni previdenziali e da applicare per un certo numero di anni, che potrebbero persino sovrapporsi a provvedimenti analoghi aventi, invece, forza di legge varati dal Governo Conte e/o dal Parlamento?

Per i giornalisti pensionati e i loro eredi la situazione rischia di essere ancor più paradossale perchè l’Inpgi 1 è oggi l’unico ente previdenziale privatizzato sostitutivo dell’Inps in Italia. Ebbene i giornalisti, come detto prima, sono gli unici che – a differenza dei pensionati Inps e di enti connessi – stanno subendo il taglio delle loro pensioni da 4 anni e mezzo, e gli unici che – a differenza dei pensionati Inps e di enti connessi – non potrebbero rivolgersi alla Corte Costituzionale, essendo precluso in via tassativa di poter ricorrere alla Consulta contro un decreto ministeriale anche se incide pesantemente su diritti soggettivi.

Ecco, per finire, l’elenco delle 30 decisioni tra sentenze ed ordinanze emesse dalla Cassazione civile – anche a Sezioni Unite (con i vari links di riferimento per poter leggere – ove possibile – le intere motivazioni, ndr) – che a partire dal 2004 ad oggi (l’ultima decisione risale al 15 novembre 2017) ha sempre bocciato le tesi delle due Casse Dottori Commercialisti e Ragionieri Periti Commerciali che avevano deliberato di introdurre il taglio delle pensioni mediante un “contributo di solidarietà” (i loro provvedimenti erano stati impugnati singolarmente da alcuni professionisti loro pensionati davanti a tribunali del lavoro e alle corti d’appello civili di varie regioni italiane):

É1) Cass. 27150/2017 *

2) Cass. 19711/2017

3) Cass. 7568/2017

4) Cass. 7516/2017 (punti da 11 a 13)

5) Cass. 12338/2016 *

6) Cass. 8064/2016

7) Cass. 6702/2016 *

8) Cass. 6701/2016

9) Cass. a Sezioni Unite 17742/2015

10) Cass. 53/2015

11) Cass. 26943/2014

12) Cass. 26303/2014

13) Cass. 26229/2014

14) Cass. 26102/2014

15) Cass. 26032/2014

16) Cass. 25895/2014

17) Cass. 1314/2014

18) Cass. 2750/2013

19) Cass. 2749/2013

Delle seguenti sentenze non è disponibile un link internet.

20) Cass. 18556/2012

21) Cass. 13067/2012

22) Cass. 10280/2012

23) Cass. 8847/2011

24) Cass. 20235/2010

25) Cass. 25300/2009

26) Cass. 25212/2009

27) Cass. 25030/2009

28) Cass. 25029/2009

29) Cass. 11792/2005

30) Cass. 22240/2004

* Nota bene. L’ordinanza n. 27150 del 2017, la sentenza n. 12338 del 2016 e la sentenza n. 6702 del 2016 riguardano delibere adottate dalle due Casse in epoca successiva al novembre 2006 quando fu modificato dal Parlamento l’articolo 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995. Si tratta precisamente di una delibera del 2009 della Cassa Dottori Commercialisti per l’ordinanza n. 27150 del 2017, della delibera della stessa CNPADC n. 4 del 2008 per la sentenza n. 12338 del 2016 e della delibera del 2013 della Cassa Ragionieri Periti Commerciali per la sentenza n. 6702 del 2016.

*Consiglio consultivo di Puntoeacapo

(2 – continua)

 

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