INPGI, PERCHÉ RIMANDARE AL MITTENTE LE PRETESE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il palazzo del ministero del Lavoro a Roma

di Gabriele Testi*

È con enorme fastidio che i giornalisti professionisti e pubblicisti italiani, soprattutto coloro i quali hanno versato fior di contributi previdenziali alla Gestione principale dell’Inpgi nel corso dei decenni, osservano il furore talebano e iconoclasta con il quale il ministero vigilante e certa politica vorrebbero ridurre “senza se e senza ma” le pensioni future e le prerogative della categoria.

Già quattro anni or sono la Direzione Previdenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ci provò, pretendendo di imporre ulteriori modifiche (retroattive?) alla già pesante riforma votata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto di previdenza dei giornalisti, adombrando la possibilità di trattamenti pensionistici per i giornalisti “peggiorativi rispetto all’Assicurazione generale obbligatoria”, cioè al sistema Inps, inserendo addirittura tale prospettiva in un documento ufficiale.

Il problema, per il Ministero del Lavoro e per chi insegue la flagellazione degli iscritti all’Inpgi, è che discriminazioni tra lavoratori dipendenti, a parità di contributi versati, non sono consentite in senso peggiorativo dall’ordinamento giuridico italiano neppure nel suo complesso, soprattutto se imposte ex post, e ciò vale naturalmente anche per i giornalisti, se non soprattutto per questi ultimi.

L’Inpgi è infatti sì privatizzato, ma “esiste” perché il legislatore dei primi Anni 50 e in particolare gli ex ministri Leopoldo Rubinacci ed Ezio Vigorelli ritennero di affermarne la natura sostitutiva rispetto all’Inps, raccordandone le norme regolatrici agli articoli 36 e 38 della Costituzione in materia di diritti sociali e del lavoro, traghettando l’ente nato nel 1926, per così dire, “nella Prima Repubblica”.

La Legge 1564/1951, tuttora vigente ed istitutiva dell’Inpgi per come siamo abituati a conoscerlo, all’articolo 2 così recita: “Le misure dei contributi dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani ‘Giovanni Amendola’ dai datori di lavoro per i giornalisti da essi dipendenti e le prestazioni che l’Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie”.

Possibile che il Ministero del Welfare e in taluni casi alcuni membri del Parlamento preconizzino il rischio potenziale di trattamenti di pensione per i giornalisti inferiori a quelli di altre categorie di lavoratori, anche se da sessantotto anni la legge che ha favorito la rinascita dell’ente previdenziale abbia inteso esplicitamente escludere tale possibilità?

Infine, anche se l’Inpgi è stato privatizzato con il decreto legislativo 509/1994 ed è una fondazione sottoposta a tutti i vincoli e a tutte le regole degli altri enti di previdenza e assistenza iscritti all’associazione privata Adepp, come la Cassa del Notariato, la Cassa Forense e via dicendo, vanno stabiliti degli importanti distinguo. Soprattutto va rammentato a deputati e senatori quello più macroscopico, di cui il Parlamento e la classe politica non possono non tenere adeguatamente conto.

Parliamo della natura intrinseca di lavoratore dipendente, anziché fittiziamente autonomo o “a partita Iva”, della figura professionale del giornalista in base all’articolo 2094 del vigente Codice Civile, quest’ultimo invariato dal 1942, con contributi previdenziali obbligatori a carico dei datori di lavoro pubblici e privati e degli stessi prestatori d’opera intellettuale.

Al giornalista serve un editore, agli editori servono giornalisti: chi scrive per vivere non ha un proprio studio nel quale il cliente si presenta ad acquistare “un articolo” come avviene per il progetto di un edificio presso un architetto o un ingegnere libero professionista, e pertanto il rapporto di lavoro è perfettamente e tipicamente di natura subordinata.

* Sindaco supplente Inpgi 1 con Inpgi Futuro

2 Commenti "INPGI, PERCHÉ RIMANDARE AL MITTENTE LE PRETESE DEL MINISTERO DEL LAVORO"

  1. Gianfranco Fabi | 7 Gennaio 2021 ore 22:53 | Rispondi

    Proprio perchè, come si afferma in conclusione, “il rapporto di lavoro è perfettamente e tipicamente di natura subordinata” la garanzia di un trattamento “non inferiore a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza obbligatorie” se non può essere garantito dall’Inpgi deve poter continuare ad essere garantito dall’Inps.

  2. Gianfranco Fabi, vediamo di non travisare la realtà. La Legge Rubinacci, che afferma che “le prestazioni che l’Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie”, fa riferimento esplicitamente all’INPGI, non all’INPS. La Legge non è interpretabile a piacere. Privatizzazione del Decreto Legislativo 509/1994 o no, dovrà ben essere lo Stato a mettere l’INPGI nella condizione di pagare tali pensioni (e acquisire i contributi previdenziali dovuti) in base all’articolo 38 della Costituzione. In effetti, non si capisce perché debba esservi un solo ente gestore di forme di previdenza e assistenza ad assicurare lavoratori dipendenti e INPS e INPGI non possano convivere come accade dal 1926 a oggi…

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