CONTRATTO E POTERI DEI CDR: DOMANDE E RISPOSTE SULL’ALTRA FACCIA DELLA DEBACLE

di Fabio Morabito

Presidente dell’Associazione Stampa Romana

1. Questo nuovo Contratto dei giornalisti rafforza i poteri del Cdr?

No, li indebolisce fortemente. Ad esempio, sulla videoimpaginazione vengono trasferite dal Contratto mansioni che erano appannaggio dei poligrafici, e non è previsto un consenso vincolante del Cdr.

2. La Fnsi sostiene che questo Contratto necessita di Cdr più forti. E’ vero?

Sì, è vero. Ma quella di Siddi e della Fnsi è una tesi singolare: è come se un esercito aiutasse il nemico a demolire le fortificazioni di una città, e poi dicesse ai cittadini rimasti indifesi: “Ora dovete essere bravi con il corpo a corpo”. Un Cdr forte è sempre necessario, per evitare degenerazioni. Ma serviranno soprattutto redazioni forti. Come al solito ci rimetteranno soprattutto le testate medie e piccole, rimaste ormai senza vere tutele.

3. L‘art. 34, quello sui Comitati di redazione, è rimasto uguale?

No, è cambiato in modo significativo. La novità è che il Cdr non potrà esprimere neanche un parere preventivo sui licenziamenti delle “qualifiche apicali” (direttori e vicedirettori) , e neanche sui licenziamenti per giusta causa. La “giusta causa” è ovviamente sostenuta dall’Editore, ma potrebbe non esserci. A questo punto lo potrà decidere il giudice, se il collega licenziato farà causa. Un parere preventivo contrario del Cdr, in causa, avrebbe potuto avere anche un valore di prova decisiva.

4. Nelle “unità produttive redazionali”, in caso di abuso, quale Cdr è competente?

Le “unità produttive redazionali” hanno “la funzione di fornire contenuti informativi giornalistici a qualsiasi testata e per qualsiasi prodotto edito dall’azienda, nonché per le testate edite dalle imprese controllate dalla stessa proprietà”. Sono una delle grandi novità di questo contratto. Sono testate “trasversali”, e in quanto testate dovranno avere un direttore e anche un Cdr, o almeno un fiduciario. A questo punto si pone il problema: quale Cdr è competente per “difendere” il collega? Il giornalista deve rispondere ad altri direttori. Quindi la sua tutela è sottratta dal Cdr della testata di appartenenza, ma allo stesso tempo non è di competenza neanche del Cdr dell'”unità produttiva”.

5. Con il nuovo contratto potrà essere aggirato il diritto di sciopero?

Sì. Le “unità produttive redazionali”, che sono appunto testate trasversali, potrebbero sopperire al lavoro dei colleghi in sciopero e fare uscire il giornale. Anche sulle sinergie, che non saranno più volontarie, si potrà forzare il diritto di sciopero. Inoltre, siccome con il nuovo art. 4 del Contratto il giornalista “potrà svolgere la sua prestazione lavorativa per qualsiasi testata” dell’azienda, un giornale la cui redazione è in sciopero, può uscire anche solo con il lavoro dei vicedirettori, che peraltro con il nuovo contratto licenziabili.

6. Il Cdr sarà ricattabile?

Non è prevista la tutela per il Cdr in caso di distacco ad altra testata del gruppo, a meno che non lo si interpreti come “trasferimento” (che però, nel contratto, definisce un diverso istituto contrattuale).

7. Sono cambiati i poteri del Cdr rispetto al direttore?

Il nuovo contratto limita fortemente l’autonomia del direttore, e quindi anche i poteri di controllo del Cdr su chi dirige il giornale. Inoltre, è stato modificato l’obbligo a carico dell’azienda di comunicare ai rappresentanti sindacali la nomina di un nuovo direttore. Prima il preavviso era di 48 ore, con il nuovo contratto bastano 24 ore. Il  che significa che se si vuole organizzare un’assemblea prima della nomina di un direttore indesiderato sarà quasi impossibile farlo. 

8. I Cdr avranno più lavoro?

I Cdr sono indeboliti, ma avranno più lavoro. Perché con il nuovo contratto aumenteranno le situazioni individuali conflittuali. Si pensi solo alla nuova norma che stabilisce che al giornalista può essere assegnata, sia pure nell’ambito della qualifica di appartenenza “una mansione diversa da quella precedentemente esercitata”  precisando che non ha rilevanza “l’esercizio di funzioni di superiorità gerarchica e di guida del personale in precedenza svolte”. Questa norma smantella il consenso del giornalista sulla nuova mansione se viene rimosso, ad esempio, da caposervizio. In più punti nel nuovo art. 11 del Contratto si parla di “analogo contenuto professionale” tra mansioni diverse, per impedire rivendicazioni. 

9. Almeno nella gestione degli stati di crisi restano immutati i poteri del Cdr?

No. Con il nuovo art. 33 che dà facoltà all’editore, in caso di stato di crisi, di pensionare anticipatamente chi ha 59 anni e 35 anni di contributi complessivi, viene privato il Cdr di un margine di contrattazione. Così come nell’accordo Fieg-Fnsi sugli stati di crisi il Cdr è indebolito perché vengono concessi ampi margini agli editori nella richiesta degli stati di crisi.

10. Per le informative al Cdr resta il dovere di un preavviso di 72 ore?

A parte i casi già visti, compresa i licenziamenti dei vicedirettori e per giusta causa dove la comunicazione può avvenire a cose fatte, in caso di assunzione con contratto di “somministrazione di lavoro”, che viene recepito integralmente nel nuovo Cnlg dalla legge n. 276 del 2003, la comunicazione non deve avvenire 72 ore prima ma può essere effettuata anche 24 ore dopo, sia pure  “per motivate ragioni di urgenza e necessità”.

   

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