STATI DI CRISI E PREPENSIONAMENTI, LE REGOLE BASE

di Pierluigi Franz * 

Ricordo che in base alla normativa INPGI possono ottenere il prepensionamento i giornalisti con almeno 18 anni di contributi e 58 anni di età (poiché uno stato di crisi può durare 2 anni possono quindi rientrarvi anche i colleghi che abbiano oggi 56 o 57 anni).

Lo scivolo massimo è di 5 anni di contributi INPGI, ma fino ad un massimo di 30 anni di contributi. In pratica non ha alcuno scivolo chi ha già maturato 30 anni di contributi. Se il giornalista abbia superato i 60 anni di età, lo scivolo contributivo (i contributi figurativi accreditati) a carico dell’INPGI non può comunque essere superiore alla differenza tra il limite di 65 anni e l’età anagrafica raggiunta dall’interessato (ad esempio, chi ha 61 anni può avere uno scivolo di 4 anni o chi ha 63 anni può avere uno scivolo di 2 anni).

Chi va in prepensionamento – con o senza scivolo fino ad un massimo di 5 anni di contributi – non subisce più alcun taglio della pensione e può cumulare fino a 20 mila euro l’anno per lavoro autonomo fino al raggiungimento del limite di età per la pensione di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini). Oltre questo limite di età si può cumulare quanto si vuole. Ai fini del cumulo le giornaliste sono quindi avvantaggiate perché al compimento dei 60 anni hanno piena libertà di cumulo, mentre i giornalisti prepensionati devono attendere i 65 anni per la libertà di cumulo.

Deve fare, invece, molta attenzione chi ha già maturato 35 anni di contributi perché è fuori dal prepensionamento ex lege 416/81, ma è incluso nell’ultimo comma dell’art. 33 del nuovo contratto nazionale di lavoro che prevede la sua possibile fuoriuscita dall’azienda, avendo già acquisito sulla carta il diritto alla pensione di anzianità. Ciò, però, non gli dà automaticamente diritto al pagamento della pensione, in quanto occorre verificare caso per caso (in base alla propria data di nascita) quando si apre la sua “finestra” semestrale prevista dalla legge. In certi casi si può quindi attendere quasi un anno per incassare la pensione INPGI.

Sottolineo infine che nel 2003 la Cassazione giudicando sul ricorso dell’allora vicedirettore de Il Messaggero Gianni Melidoni ha ritenuto nullo l’ultimo comma dell’art.33 del penultimo contratto nazionale di lavoro giornalistico perché indebitamente sostitutivo delle norme di legge e dello Statuto dei lavoratori in tema di licenziamento individuale.

Nel nuovo sito dell’INPGI (www.inpgi.it) sono comunque riportate tutte le informazioni utili con esempi pratici.
 

* Sindaco dell’Inpgi, esponente di Puntoeacapo

 

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