PREPENSIONAMENTI, CHE FARE? (capitolo secondo)

di Silvana Mazzocchi

Portavoce di Puntoeacapo, consigliere di amministrazione dell’Inpgi

Premessa. Ogni giornalista destinato al prepensionamento deve sapere che è suo insindacabile interesse informarsi sui suoi diritti prima di essere convocato dall’azienda e, comunque, prima di effettuare la scelta volontaria prevista dalle norme. ( Ci si può recare all’Inpgi e, per completezza, è consigliabile un consulto con un commercialista e, nel caso, anche con un legale che può illustrare la giurisprudenza esistente e come muoversi al meglio dentro le regole). Questo anche perché è pacifico che , se gli accordi sindacali si rivelassero peggiorativi rispetto alle leggi, sono da considerarsi nulli.

Appunti per l’uso

Un primo chiarimento riguarda le due tipologie di pensionandi:

E’ necessario distinguere tra l’articolo 33 del Cnl, uomini e donne dai 59 in poi con 35 anni di anzianità, e l’articolo 37 della legge 416, che invece concerne giornaliste/i dai 58 anni con 18 anni di anzianità in poi. Quindi attenzione, poiché uno stato di crisi può durare due anni, potranno rientrare in questa norma anche quei colleghi che oggi hanno 56 o 57 anni.

Inoltre, per la prima tipologia, che rientra nell’articolo 33, la pensione viene percepita a partire dalle due “finestre” annue previste. E’ dunque importantissimo informarsi e conoscere la data precisa in cui si matura effettivamente il diritto alla pensione.

Per l’articolo 37 della 416 (dai 58 anni in poi con 18 anni di anzianità) la legge dice che, dal momento della concessione dello stato di crisi il giornalista con i requisiti necessari viene messo in cassa integrazione e ha 60 giorni per decidere se vuole rimanerci per il periodo dello stato di crisi, fino a due anni, o se volontariamente vuole accedere al prepensionamento.

Va da sé che, anche se gli accordi sindacali non ne fanno espressa menzione, il prepensionamento resta una scelta volontaria. E,dopo la Cigs il giornale o chiude o deve riassumere i giornalisti fino a 65 anni.

Attenzione. Hanno diritto alle 4 mensilità in più previste dall’articolo 36 della 416 soltanto coloro che hanno maturato i requisiti per percepire la pensione secondo le finestre dell’articolo 33, tutti gli altri no.

La Cassa integrazione. L’indennità di cassa integrazione è pari all’80% della retribuzione mensile con un massimale che, per il 2009, è stato fissato in 1.065,26 euro lordi mensili (1.003,05 netti) per i giornalisti che hanno una retribuzione superiore a 1.917,48 euro mensili lordi. Inoltre l’Inpgi provvede ad accreditare al giornalista i contributi figurativi per l’intero periodo di Cigs.

Se chi sta in Cigs lavora gli vengono detratti dai 1.065 euro mensili il corrispettivo delle giornate lavorative a prescindere da quanto guadagna, circa 38 euro al giorno.

La sanzione, prevista dalla legge, in caso di mancata comunicazione delle giornate di lavoro effettuato prevede la sospensione immediata dell’erogazione dell’indennità e la restituzione di quanto percepito fino al momento in cui sia stato accertato lo svolgimento di attività non dichiarate. Nonché la cancellazione dei contributi figurativi accreditati durante il periodo.

Tornando all’articolo 33, è necessario ricordare che l’applicazione è diversa per gli uomini e per le donne. Tutti possono scivolare per un massimo di cinque anni solo fino ai 30 anni di contributi e fino a 65 anni d’età. Lo scivolo fino ai 30 anni vale, ovviamente, anche per le donne che però percepiscono la pensione di vecchiaia già a 60 e possono dunque cumulare da subito. Mentre agli uomini è permesso un cumulo con il tetto di soli 20.000 euro lordi fino ai 65 anni. Successivamente, con la maturazione della vecchiaia, il  cumulo diventa libero.

 

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