DIRITTO DEL LAVORO, ATTACCO SENZA PRECEDENTI DAL GOVERNO. LA FNSI NON SA CHE DIRE

E’ un attacco senza precedenti al diritto al lavoro e al diritto dei lavoratori quello contenuto nell’articolo 8 della Manovra economica approvata mercoledì 7 settembre al Senato e in attesa del vari definitivo. E’ la morte prossima ventura della contrattazione nazionale. Brilla ma non sorprende per il suo ritardo la Fnsi.

Ma perché l’articolo 8 è così importante per i lavoratori dipendenti e dunque anche per i giornalisti?

Oltre che di dubbia legittimità in quanto inserito in una legge di natura finanziaria sia pure sotto il titolo “Misure a sostegno del’occupazione”, l’articolo 8 rende derogabili da parte delle parti sociali a livello aziendale tutte le norme di natura legislativa e collettiva a tutela dei lavoratori, compreso l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, relativamente al divieto di licenziamento senza giusta causa “fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio ed il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio”.

Secondo il nuovo modello della contrattazione siglato tra i sindacati confederali e l’associazione datoriale Confindustria, le  rappresentanze aziendali, nel nostro caso i Cdr, nell’ambito delle unità produttive di riferimento, sottoporranno al voto a maggioranza dei lavoratori specifiche intese modificative dell’attuale assetto regolatorio del diritto del lavoro.

Il regime di derogabilità sarebbe giustificato dalle finalità di realizzazione di maggiore occupazione; qualità dei contratti di lavoro; emersione del lavoro irregolare; incrementi di competitività e di salario; gestione delle crisi aziendali ed occupazionali; investimenti e avvio di nuove attività. 

Nel merito dell’ organizzazione  del lavoro “e della produzione”, le materie derogabili attengono a:

>    impianti audiovisivi;

>    mansioni del lavoratore;

>    classificazione ed inquadramento del personale;

>    contratti a termine;

>    contratti ad orario ridotto,modulato o flessibile;

>    regime della solidarietà negli appalti ;

>    ricorso alla somministrazione di lavoro;

>    orario di lavoro;

>    modalità di assunzione;

>    disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA;

>    trasformazione e conversione dei contratti di lavoro;

>    conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

Come si vede, siamo prossimi alla nuova regolamentazione di pressoché tutti gli aspetti del rapporto di lavoro.

Il processo di assoluta equiparazione delle parti contraenti e di definitivo abbandono del principio del favor lavoratoris viene portato a compimento e anzi oltrepassato dalla prevalenza dell’interesse alla produttività su quello alla tutela delle condizioni di lavoro.

Non a caso, parallelamente, si evoca la modifica della Costituzione proprio nella parte in cui subordina l’esercizio della libertà di iniziativa economica privata all’utilità sociale della stessa o, addirittura, si chiede l’abrogazione del principio fondante della nostra Repubblica fondata sul lavoro.

Un sovvertimento di fondamentali valori costituzionali anticipato da un progressivo ed inarrestabile svuotamento delle norme a tutela effettiva dei lavoratori.

Ad essere di fatto elusi non saranno solo le garanzie sancite dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria ma anche gli ormai pochi paletti legislativi che limitano il ricorso ad istituti nati unicamente per realizzare gli interessi produttivi, quando non le stesse norme dello statuto dei lavoratori.

Nella relazione introduttiva si insiste sull’impellente necessità di andare oltre lo Statuto dei lavoratori, considerato un impianto legislativo obsoleto e si fa reiterata menzione di forme di “tutela flessibile”.

Con queste premesse, si chiede al legislatore di individuare un nucleo di diritti universali ed  indisponibili per poi demandare alla contrattazione collettiva l’identificazione della rimanente area di tutele, anche in deroga alle norme di legge.

Una vera e propria destrutturazione del diritto del lavoro, dove non ha più alcun senso l’attività di vigilanza, già appesantita e rallentata dall’articolo 7 del Decreto Sviluppo approvato a giugno, quello delle sanzioni all’Ispettore intraprendente.

Puntoeacapo esprime la profonda preoccupazione per questa iniziativa del governo e si augura che in occasione dell’esame da parte della Camera le forze politiche più responsabili sappiano imporre una modifica di queste norme.

Nello stesso tempo Puntoeacapo sottolinea l’inazione assoluta della Fnsi, sempre più sindacato senza identità che si trova oggi a pagare le scelte strategicamente sbagliate degli ultimi anni, ultima tra le tante la firma nel 2009 di un rinnovo contrattuale che per molti versi prefigura già la fine della contrattazione nazionale.

Invitiamo le redazioni e il mondo del precariato a mobilitarsi, attraverso assemblee e manifestazioni. Puntoeacapo offre a tutti la propria disponibilità a partecipare alle forme di lotta che prenderanno vita.

 

Lascia per primo un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato


*