INPGI: ECCO PERCHE’ LA RIFORMA PENSIONISTICA GENERALE NON SI APPLICA AI GIORNALISTI

La riforma pensionistica generale non si applica alla gestione dell’Inpgi né per quanto riguarda il nuovo limite massimo di 70 anni, né per l’applicazione dei criteri di rivalutazione propri del calcolo contributivo. Lo afferma il direttore generale dell’Inpgi Tommaso Costantini in una nota che riportiamo integralmente.

“In considerazione della rilevante portata innovativa dei recenti interventi normativi adottati dal Governo Monti in materia pensionistica”, afferma Costantini, “si ritiene opportuno approfondire alcuni particolari aspetti della riforma attraverso un approccio interpretativo finalizzato esclusivamente a metterne in rilievo i soli profili previdenziali in relazione alla Gestione Sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPGI.

“Le considerazioni che seguono, quindi, sono la risultante di un’analisi condotta al solo fine di valutare l’eventuale impatto di tale riforma sul regime previdenziale dell’Istituto, restando del tutto estranea a tale indagine ogni questione afferente i profili di ordine giuslavoristico che regolamentano il rapporto di lavoro tra le aziende e i giornalisti, che  rivestono natura civilistica (di rapporti negoziali di ordine privatistico) e che, in quanto tali, non rientrano tra le materie di competenza dell’ente di previdenza.

“Così definito e circoscritto, quindi, l’ambito di operatività delle presenti riflessioni, si osserva che le disposizioni contenute nella recente manovra “salva Italia”, riferite agli incentivi in favore dei lavoratori che prevedono la possibilità di differire l’accesso al pensionamento fino al nuovo limite massimo di 70 anni, non esplicano alcun effetto relativamente al rapporto assicurativo previdenziale dei giornalisti iscritti all’INPGI, per un duplice ordine di ragioni.

“In primo luogo, infatti, la formulazione letterale dell’art. 24, comma 4, del Decreto legge    n. 201, definisce il perimetro di operatività della norma individuandolo nella platea dei “lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335” (gestione separata dell’Inps).

“Successivamente all’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 509/94, si è delineato  un quadro interpretativo consolidato e omogeneo in base al quale ogni qual volta che  il legislatore abbia inteso estendere direttamente anche agli enti privatizzati l’efficacia giuridica delle disposizioni normative di volta in volta adottate, tale volontà è stata formalmente trasposta sul piano letterale, mediante l’adozione di una esplicita formulazione testuale in tal senso.

“Ciò costituisce, quindi, un principio di diritto ormai acquisito e riconosciuto sia in ambito giurisprudenziale che nelle sedi amministrative, che hanno più volte ribadito che l’ambito di efficacia delle disposizioni normative riferite all’AGO e alle forme esclusive o sostitutive della medesima non si estende automaticamente – in virtù del principio di autonomia gestionale sancito dall’art. 2 del Decreto legislativo n. 509/94 – alle gestioni previdenziali privatizzate, salvo che la norma non contenga un chiaro e univoco riferimento alle stesse (generalmente corrispondente alla locuzione “ivi comprese quelle gestite dagli enti di previdenza privatizzati di cui al Dlgs 509/94”).

“Ora, nel caso di specie, è evidente che tale riferimento normativo è del tutto assente e che, pertanto, la disposizione in esame non è automaticamente destinata a spiegare i propri effetti nell’ambito del regime previdenziale dell’INPGI.

“Peraltro, in aggiunta alla risolutiva argomentazione risultante dalla indagine sulla voluntas espressa nella norma in oggetto, si osserva che anche sotto il profilo squisitamente tecnico della “ratio legis”, le disposizioni ivi contenute sarebbero giuridicamente inapplicabili.

“Come è noto, infatti, la Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI adotta un sistema di calcolo “retributivo” delle prestazioni pensionistiche erogate. Il comma 4 dell’art. 24, invece, è strutturato per operare nell’ambito del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, in quanto introduce un fattore di incentivo al posticipo del pensionamento del lavoratore per effetto dell’adozione di coefficienti di trasformazione del montante contributivo calcolati “fino all’età di 70 anni”.

“E’ evidente, in proposito, che tali coefficienti non rientrano – e sono, pertanto, del tutto irrilevanti – nel sistema di calcolo retributivo.

“La disposizione in esame, pertanto, non si presta ad alcuna possibile applicazione – sia  sul piano logico e giuridico che su quello tecnico-operativo – con riferimento al regime previdenziale della Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, stante la assoluta estraneità di quest’ultima dall’ambito di efficacia della norma”.

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