FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE,GRAVI RITARDI NELLE ANTICIPAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

di Pierluigi Franz *

Il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, dove oggi affluisce la quasi totalità del TFR, si rifiuta di dare i soldi ai colleghi che intendono comprarsi una casa, in quanto (vedi lettera di risposta del Direttore del Fondo Giancarlo Tartaglia ad Eugenio Moschini pubblicata nel sito di Franco Abruzzo http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12341) pretende l’esibizione del rogito notarile, e non del compromesso. (In coda la sentenza della Corte costituzionale)

E’ evidente la differenza perché per stipulare il rogito il collega deve aver già pagato prima tutto il dovuto al venditore della casa e quindi non avrebbe più senso chiedere l’anticipazione al Fondo, mentre con il compromesso resta ancora da pagare una differenza e quindi é logico riprendersi i propri soldi senza indebitarsi ulteriormente.

Peraltro l’atteggiamento del Fondo è sbagliato sia sotto il profilo “politico”, perché non lancia un bel messaggio alla categoria che ha scelto di spostare il TFR dall’azienda al Fondo, sia sotto il profilo “giuridico” perché viola la Deliberazione della COVIP del 10 febbraio 2011 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del 18 marzo – 5 aprile 1991.

Per quanto riguarda la Delibera chiarificatrice della COVIP del 10 febbraio 2011 cliccare su http://www.covip.it/wp-content/uploads/Orientamenti_Anticipazioni6.pdf, intitolata “Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”, PUNTO 4 “Acquisto della prima casa di abitazione” in fondo a pag. 4 e inizio pag. 5.

Per quanto riguarda, invece, la sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del 18 marzo – 5 aprile 1991 (il testo è in fondo). Con tale pronuncia i giudici della Consulta hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ottavo comma, lett. b), dell’art. 2120 del codice civile, come novellato dall’art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297, (“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”), nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell’anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l’effettività”.

Di conseguenza il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani può ugualmente concedere l’anticipazione per l’acquisto della prima casa dietro esibizione del preliminare di compravendita, e non del rogito notarile.

Mi auguro quindi che il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti si ravveda al più presto ed accolga la richiesta di anticipazione del collega Moschini  in applicazione della citata delibera chiarificatrice della COVIP del 2011 e del verdetto della Consulta del 1991.

* Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati


 

SENTENZA N. 142       ANNO 1991 –  REPUBBLICA ITALIANA –   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,  LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

 

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

 

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

 

Dott. Francesco GRECO                                                 “

 

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

 

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

 

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

 

Avv. Mauro FERRI                                                         “

 

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

 

Prof. Enzo CHELI                                                           “

 

Dott. Renato GRANATA                                                “

 

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

 

ha pronunciato la seguente  SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma ottavo, lettera b), della legge 29 maggio 1982, n. 297 (“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”), così come interpretato dalla Corte di Cassazione, promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Druidi Manuela e E.N.P.A.I.A. iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 1990;

 

Visto l’atto di costituzione dell’E.N.P.A.I.A., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

 

Uditi l’avv. Renato Scognamiglio per l’E.N.P.A.I.A. e l’avv. dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

1. – Nel giudizio promosso innanzi al Pretore di Bologna da Druidi Manuela (lavoratrice dipendente del C.E.R.P.L.) – la quale chiedeva la condanna dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (E.N.P.A.I.A.) al pagamento dell’anticipazione (parziale) del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) di cui all’art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dall’art. 1 legge 29 maggio 1982 n. 297, per l’acquisto della prima casa di abitazione, acquisto in corso di realizzazione attraverso la partecipazione ad una cooperativa edilizia a proprietà divisa, con patto di futura vendita – il giudice adito (con ordinanza del 4 agosto 1990) sollevava, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 45, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, ottavo comma, lett. b), legge cit., nella parte in cui, per il conseguimento del beneficio de quo, presuppone “l’acquisto definitivo del bene, nonché la sua formale documentazione notarile al tempo della richiesta”.

 

Il Pretore – premesso in fatto che l’E.N.P.A.I.A., ancorché tenuto per statuto a sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento del T.F.R., negava il diritto della ricorrente all’anticipazione eccependo che i meri assegnatari di alloggio in cooperativa sarebbero esclusi dal beneficio richiesto – osservava che, secondo l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione (sent. 21 gennaio 1988 n. 448), l’anticipazione del trattamento di fine rapporto per l’acquisto della prima casa richiede la documentazione notarile dell’avvenuto acquisto e non è quindi dovuta in caso di acquisto ancora in itinere al momento della richiesta del beneficio; questa interpretazione induceva ad escludere la spettanza del beneficio stesso nel caso di specie, in cui la lavoratrice istante aveva ricevuto soltanto l’assegnazione provvisoria di un alloggio di cooperativa e ne avrebbe acquistata la proprietà, in osservanza del patto di futura vendita, se e quando avesse completato il pagamento del prezzo.

 

Il giudice rimettente esprimeva quindi il dubbio che la norma impugnata contrastasse col principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) per l’ingiustificato deteriore trattamento riservato a lavoratori che, per le loro minori capacità economiche, non potessero conseguire l’acquisto immediato della prima abitazione, che presuppone l’avvenuto pagamento del prezzo, nonché col principio di favore verso la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata (art. 45 Cost.)

 

2. – L’ordinanza del giudice a quo, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, del 19 dicembre 1990.

 

3. – È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, a mezzo dell’Avvocatura generale di Stato, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità della questione, intesa a sottoporre a sindacato una scelta discrezionale del legislatore in materia di determinazione dei requisiti del beneficio de quo, che non risponde ad alcuna esigenza costituzionale ed i cui presupposti tengono conto delle compatibilità economiche delle imprese. In subordine ha sostenuto l’infondatezza della questione rilevando che l’anticipazione del trattamento di fine rapporto richiede l’acquisto della casa, ma non anche il pagamento integrale del prezzo. Ciò, mentre giustifica la rigidità del requisito della documentazione notarile, non discrimina sfavorevolmente i lavoratori meno abbienti, che abbiano acquistato la casa con dilazione del pagamento del prezzo in forma diretta o indiretta, né vulnera il principio cooperativistico essendo possibile l’anticipazione del T.F.R. all’atto dell’assegnazione in proprietà.

 

4. – Si è costituito l’E.N.P.A.I.A. ed ha eccepito preliminarmente il difetto di rilevanza della questione di costituzionalità sostenendo di aver operato secondo le prescrizioni del proprio regolamento interno (art. 5 del Regolamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 1983), norma questa che si sottrae al giudizio di costituzionalità delle leggi.

 

Nel merito l’ente ha concluso per l’infondatezza della questione di costituzionalità sostenendo che l’anticipazione del trattamento di fine rapporto non rientra nell’area dei diritti costituzionalmente garantiti, bensì costituisce espressione di discrezionalità legislativa.

 

Considerato in diritto

 

1. – È stata sollevata questione incidentale di costituzionalità dell’ottavo comma, lett. b), dell’art. 2120, come novellato dall’art. 1, legge 29 maggio 1982 n. 297, che prevede il diritto del lavoratore di ottenere un’anticipazione del trattamento di fine rapporto per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, ove interpretato nel senso che tale forma documentale non ammetta equipollenti e che occorra l’acquisto definitivo, escludendosi in tal modo dal beneficio – in contrasto con gli artt. 3 e 45 Cost. – i lavoratori che stiano per acquistare (ma non abbiano ancora definitivamente acquistato) la proprietà dell’alloggio anche attraverso una fattispecie negoziale diversa dalla compravendita (come nell’ipotesi di alloggi assegnati ai soci di cooperativa).

 

2. – Va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di rilevanza della questione di costituzionalità sollevata dalla difesa dell’E.N.P.A.I.A. atteso che è pregiudiziale alla valutazione della legittimità del regolamento dell’ente previdenziale (peraltro meramente riproduttivo, in parte qua, dell’ottavo comma dell’art. 2120 c.c.) lo scrutinio di costituzionalità della norma censurata, la cui dichiarazione di incostituzionalità comporta conseguenzialmente vuoi la disapplicazione del regolamento da parte del giudice ordinario ( ex art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. E), se atto di normazione secondaria, vuoi l’invalidità parziale dello stesso se atto di autonomia privata ( ex art. 2120, undicesimo comma, c.c., che per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto consente solo condizioni di miglior favore rispetto a quelle di legge).

 

3. – La questione è fondata.

 

La premessa interpretativa da cui parte il giudice a quo trova puntuale riscontro nell’orientamento della giurisprudenza della Cassazione, ancorché espressa dall’unica pronuncia sul tema. Ha infatti ritenuto detta Corte nella citata sentenza n. 448 del 21 gennaio 1988 che costituisce requisito dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto la “completa realizzazione dell’acquisto definitivo formalmente documentato al momento della richiesta di anticipazione”; quindi l’atto notarile, che il lavoratore è tenuto ad allegare a fondamento della sua richiesta di anticipazione, deve “documentare inequivocabilmente l’avvenuto acquisto” talché non è sufficiente un acquisto meramente in itinere.

 

Questa esegesi trova conforto nella lettera della norma, che riferisce l’onere di documentazione mediante atto notarile, non già alla “necessità” (di acquistare), bensì all'”acquisto”, introducendo così nel precetto legale una rigidità lessicale difficilmente superabile in via interpretativa, tanto più se si considera che – nella concorrente ipotesi delle “spese sanitarie” (che, secondo il disposto dell’ottavo comma, lett. a), art. 2120 cit., giustificano anch’esse l’anticipazione del T.F.R.) – l’onere probatorio (consistente nel riconoscimento da parte delle competenti strutture pubbliche) è invece riferito alle “terapie e agli interventi straordinari” di cui necessita il lavoratore, e non già alle spese sanitarie stesse, sì che, in tal caso, risulta inequivocabilmente esplicitata l’intenzione del legislatore di ritenere sufficiente che tali spese possano essere “eventuali” e che quindi l’erogazione dell’anticipazione possa precedere l’esborso delle prime.

 

4. – Dall’interpretazione così operata della norma censurata – alla stregua della quale non sarebbe sufficiente neppure il contratto preliminare di compravendita, ancorché stipulato con atto pubblico, perché documenterebbe l’obbligo per il lavoratore di acquistare, non già l’acquisto avvenuto – risulta di conseguenza un ambito dell’anticipazione più ridotto di quello che si avrebbe ove (non solo l’acquisto definitivo, ma) anche l’acquisto in itinere consentisse al lavoratore di beneficiare dell’anticipazione medesima. Non è però tale minore operatività del beneficio che possa costituire di per sé sola offesa ai parametri costituzionali invocati, giacché rientra nella piena discrezionalità del legislatore dimensionare in termini più o meno ampi la portata dell’istituto, che legittimamente avrebbe potuto non esser affatto previsto (come non lo era nel precedente regime dell’indennità di anzianità). Ma nell’esercizio di tale ampia discrezionalità il legislatore deve essere rispettoso dei precetti costituzionali ed in speciale modo – per quanto rileva nella fattispecie – del canone di eguaglianza e razionalità che discende dall’art. 3 Cost.

 

Risulta invece che l’ottavo comma, lett. b), dell’art. 2120 cit., come sopra interpretato, favorisce l’accesso alla prima casa di abitazione pressoché esclusivamente ai lavoratori che già hanno disponibilità sufficienti per l’acquisto definitivo, rarissimamente verificandosi nella dinamica della vita economica reale ipotesi in cui l’acquisto della proprietà possa conseguirsi prima dell’effettuazione degli esborsi necessari, secondo le varie fattispecie acquisitive, per realizzarne i presupposti. Non solo quindi non vengono avvantaggiati i lavoratori che versano in una situazione di maggiore necessità dell’anticipazione perché dotati di minori disponibilità economiche, ma neppure è garantita la parità di opportunità perché la circostanza che per alcuni lavoratori l’anticipazione del trattamento di fine rapporto, la cui natura di retribuzione differita risulta accentuata nella legge n. 297 del 1982, sia determinante per l’acquisto dell’alloggio (e quindi la necessità della stessa si presenti in maggior grado) rileverebbe irragionevolmente come scriminante negativa rispetto a quei lavoratori che, anche senza l’anticipazione, siano in grado di effettuare l’acquisto stesso e mal si concilierebbe con la rilevanza costituzionale (evidenziata da questa Corte da ultimo nelle sentenze n. 404 e n. 217 del 1988) della tutela dell’abitazione quale bene primario.

 

Vi è altresì uno iato tra il mezzo predisposto ed il fine perseguito, giacché – dovendo il lavoratore, che aspira all’anticipazione, avere comunque una sufficiente disponibilità economica tale da consentirgli l’acquisto definitivo – l’anticipazione stessa non è in concreto idonea a soddisfare la “necessità dell’acquisto” (secondo l’intenzione del legislatore che chiaramente traspare dalla lettera della norma) per il fatto che essa non concorre a renderlo possibile tramite l’approntamento ex ante (in tutto od in parte) della provvista del suo finanziamento, bensì finisce per essere finalizzata piuttosto a ripianare esposizioni debitorie già verificatesi.

 

Inoltre il requisito della definitività introduce un contraddittorio elemento di alea perché il lavoratore che aspira all’anticipazione deve perfezionare l’acquisto prima ancora di sapere se (ed in che misura) l’anticipazione gli sarà concessa, con la conseguenza che il suo acquisto potrebbe successivamente rivelarsi sbilanciato per eccesso o per difetto.

 

5. – Né infine rileva che la norma censurata ponga soltanto le condizioni minime per l’accesso dei lavoratori al beneficio dell’anticipazione, condizioni che possono essere derogate con clausole di miglior favore poste dalla contrattazione collettiva (undicesimo comma, art. 2120 cit.). Il fatto che quest’ultima potrebbe correggere la norma censurata, consentendo l’erogazione dell’anticipazione anche in caso di acquisto in itinere, non esclude il vizio di incostituzionalità della norma stessa.

 

6. – Ingiustificata si appalesa quindi la limitazione dell’anticipazione alle sole ipotesi di acquisto definitivo con esclusione del lavoratore dal beneficio in caso di acquisto in itinere.

 

Conseguentemente anche la prescrizione dell’atto notarile, il cui carattere vincolato si giustifica solo nella ricostruzione restrittiva operata dalla Corte di cassazione perché correlato alla forma più ricorrente di acquisto definitivo, non può più costituire esclusiva tipizzazione legale della prova di cui è onerato il lavoratore che richieda l’anticipazione, atteso che l’acquisto in itinere può atteggiarsi in diverse e variegate fattispecie concrete (preliminare di compravendita, partecipazione a cooperativa edilizia, costruzione dell’immobile su suolo proprio ed ogni altra possibile fattispecie acquisitiva a realizzazione progressiva); deve quindi consentirsi che esso possa essere parimenti provato anche con mezzi diversi dall’atto notarile, i quali – secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito – ne dimostrino l’effettività, ossia dimostrino la serietà dell’operazione negoziale in corso e quindi la sua attendibile idoneità al raggiungimento del fine dell’acquisto della prima casa di abitazione per il lavoratore medesimo o i suoi figli.

 

L’evenienza poi che, nonostante l’apprezzamento positivo (ex ante) della serietà ed attendibilità del prospettato acquisto in itinere, questo non si realizzi può trovare (alla stregua di verifica demandata al giudice del merito) soddisfacente disciplina in meccanismi risolutori sia espressi – perché previsti dalle parti stesse all’atto della concessione dell’anticipazione (che costituisce pur sempre un accordo bilaterale a contenuto patrimoniale suscettibile di apposizione di condizioni risolutive o sospensive) – sia taciti (come in applicazione dell’istituto, di elaborazione giurisprudenziale, della presupposizione atteso che l’acquisto della prima casa costituisce in ogni caso il presupposto, comune alle parti, dell’accordo avente ad oggetto l’anticipazione).

 

Vanno pertanto rimosse le limitazioni al beneficio de quo, quali contenute nella norma impugnata, e quindi va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’ottavo comma, lett. b), dell’art. 2120, come novellato dall’art. 1, legge 29 maggio 1982 n. 297, nella parte in cui – richiedendosi, come esclusivo presupposto dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto, la già verificatasi definitività dell’acquisto della casa di abitazione, documentato con atto notarile – non prevede la possibilità di concessione dell’anticipazione in ipotesi di acquisto anche non definitivo, e quindi in itinere, comprovato con mezzi diversi dall’atto notarile purché idonei, nella congruenza con le fattispecie acquisitive ipotizzabili, a dimostrare l’effettività dell’operazione negoziale in corso.

 

7. – È assorbito il profilo di incostituzionalità della norma censurata in relazione all’art. 45 Cost.

 

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’ottavo comma, lett. b), dell’art. 2120, come novellato dall’art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297, (“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”), nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell’anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l’effettività.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

 

Ettore GALLO – Aldo CORASANITI – Giuseppe BORZELLINO – Francesco GRECO – Gabriele PESCATORE – Ugo SPAGNOLI – Francesco Paolo CASAVOLA – Antonio BALDASSARRE – Vincenzo CAIANIELLO – Mauro FERRI – Luigi MENGONI – Enzo CHELI – Renato GRANATA – Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.

 

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