PENSIONI, LE FATICHE DI SISIFO DEL GOVERNO LETTA PER RICOSTRUIRE UNA NORMA INCOSTITUZIONALE

di Pierluigi Roesler Franz *

E alla fine la montagna partorì un topolino. A distanza di venti giorni dall’approvazione della legge di stabilità si é infatti risolto il rebus della perequazione delle pensioni per il 2014. In coda gli allegati che spiegano tutto.

Ma a conti fatti si tratta solo di un contentino del Governo e Parlamento per milioni di pensionati con l’unico obiettivo di vanificare un’eventuale sentenza di incostituzionalità della Consulta, perché altrimenti i vitalizi medio-alti sarebbero stati tagliati della rivalutazione monetaria Istat per il 3° anno consecutivo dopo il blocco deciso dal governo Monti per il 2012 e il 2013 e impugnato due mesi fa davanti all’Alta Corte dal tribunale di Palermo con buone possibilità di successo.

Insomma per un piatto di lenticchie si é costruito un nuovo e complesso sistema di perequazione delle pensioni. Il comma 483 della legge n. 147 con una terminolgia astrusa, sibillina, desueta e in perfetto burocratese ha sconfessato del tutto il precedente meccanismo di rivalutazione dei vitalizi formato dalla sommatoria degli importi maturati nelle singole fasce. Ora siamo faticosamente riusciti a risolvere l’atroce dilemma e a ricostruire l’esatta interpretazione di questo astruso comma 483.

Innanzitutto é confermato che, contrariamente a quanto fosse trapelato nelle scorse settimane, per quest’anno la perequazione varrà per tutti i pensionati, nessuno escluso.

Ecco gli importi massimi riconosciuti nel 2014 per ciascuna delle 5 fasce, salvo la clausola di salvaguardia (come meglio risulta nella relativa tabella acclusa in calce):

1^ fascia fino a 19.321,77 euro lordi l’anno: 231,86 euro lordi l’anno;

2^ fascia da 19.321,78 euro lordi l’anno a 25.762,36 euro lordi l’anno: 293,69 euro lordi l’anno;

3^ fascia da 25.762,37 euro lordi l’anno a 32.202,95 euro lordi l’anno: 289,83 euro lordi l’anno;

4^ fascia da 32.202,96 euro lordi l’anno a 38.643,54 euro lordi l’anno: 231,86 euro lordi l’anno;

5^ fascia oltre i 38.643,54 euro lordi l’anno: 185,49 euro lordi l’anno.

Sono così nate 5 nuove fasce distinte e separate una dall’altra. Il risultato finale di questo guazzabuglio é assolutamente deludente: gli importi della la 1^ e della 4^ fascia coincidono, mentre sono pressoché simili la 2^ e la 3^. Confrontando poi i 2 diversi sistemi sui trattamenti pensionistici superiori ai 38.643,54 euro lordi l’anno, cioé a 6 volte il minimo INPS, emerge una differenza in meno del 50% (appena 185,49 euro lordi l’anno della fascia unica contro i 401,89 euro lordi l’anno che sarebbero, invece, spettati usando il vecchio sistema della sommatoria delle fasce). Se poi si considera che almeno un terzo dei 185,49 euro viene poi trattenuto alla fonte per tasse dall’INPS e dagli altri enti previdenziali ne emerge un importo di circa 9 euro netti al mese per ciascuno di questi pensionati.

Davvero un bel risultato dopo 3 anni di blocco totale della perequazione negli ultimi 7 (2008, 2012 e 2013)! E non é forse ben poca cosa rispetto all’aumento reale del costo della vita (basti pensare solo ai prodotti alimentari, ai contratti d’affitto di casa, alle utenze, all’lva passata al 22%, all’Imu, alla Tares, alle addizionali regionali e comunali, alla benzina, alle assicurazioni, alle autostrade)? I politici credono davvero che i pensionati siano una categoria che può essere continuamente tartassata a differenza di altri contribuenti a parità di reddito o peggio di tanti evasori che non pagano le tasse?

Usando il linguaggio degli ostrogoti, i politici hanno coniato una serie di nuove formule magiche con calcoli da scienziati pur di non rivelare per 20 giorni l’esatta entità della perequazione per il 2014. Resta, però, da chiedersi se meriti un bel tapiro d’oro chi ha inventato il nuovo sistema che all’interno delle 5 fasce prevede addirittura delle clausole parziali (e non totali) di salvaguardia. C’é da restare semplicemente esterrefatti.

Ad esempio, il titolare di una pensione di 38.700 euro lordi l’anno rientrerebbe nella 5^ fascia ed avrebbe diritto nel 2014 ad una perequazione annuale massima di 185,49 euro (pari allo 0,48% per 38.643,54 che rappresenta il limite massimo riconosciuto sulle pensioni superiori a 6 volte il minimo INPS). Senonché l’importo di 38.700 euro lordi l’anno ricade anche nella clausola di salvaguardia della precedente 4^ fascia che prevede una perequazione dello 0,60% (anziché dello 0,48%). E allora quanto spetterebbe in concreto in questo caso?

E’ un esempio che dimostra la complessità della materia dovuta ad una norma di legge che poteva e doveva essere scritta in modo più semplice e chiaro per tutti i cittadini senza usare formule magiche da stregoni. Ma basterà l’elemosina di questo comma 483 ad evitare un verdetto di incostituzionalità per irrazionalità, irragionevolezza e disparità di trattamento tra contribuenti dopo l’ultimatum che i giudici della Consulta hanno lanciato a Governo e Parlamento con la sentenza n. 316 del 2010?

* Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati presso l’Associazione Stampa Romana


 

RIEPILOGO PEREQUAZIONE ESATTA DELLE PENSIONI PER IL 2014 IN BASE ALLA LEGGE DI STABILITA’


Tenendo conto che il 100% dell’indice Istat é uguale a più 1,2% e che il trattamento minimo INPS é di 6.440,59 euro lordi l’anno si avranno 5 fasce distinte e separate, che non sono più cumulabili tra loro come avveniva in passato. Si fa presente che per le prime 4 fasce é prevista comunque dalla legge una clausola di parziale (e non totale) salvaguardia e che le somme perequate sono soggette a tassazione IRPEF:

1^ fascia:  più 1,2% (= 100% dell’indice Istat) sulle pensioni di importo sino a 3 volte il minimo INPS (fino a 19.321,77 euro lordi l’anno). In pratica queste pensioni saranno rivalutate fino ad un massimo riconosciuto di 231,86 euro lordi l’anno (importo massimo della 1^ fascia). Ma per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 483 lettera a) dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, secondo cui “Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto, l’aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”, tutte le pensioni comprese tra 19.321,77 euro lordi l’anno e 19.553,63 euro lordi l’anno potranno essere perequate fino a quest’ultimo importo di 19.553,63 euro lordi l’anno;

2^ fascia: più 1,14% (= 95% dell’indice) per quelle di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo INPS (da 19.321,78 euro lordi l’anno a 25.762,36 euro lordi l’anno). In pratica queste pensioni saranno rivalutate fino ad un massimo riconosciuto di  293,69 euro lordi l’anno (= cioé pari all’1,14% di 25.762,36 euro lordi l’anno). Ma per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 483 lettera b) dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, secondo cui “Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”, tutte le pensioni comprese tra 25.762,36 euro lordi l’anno e 26.056,05 euro lordi l’anno potranno essere perequate fino a quest’ultimo importo di 26.056,05 euro lordi l’anno;

 

3^ fascia: più 0,90% (= 75% dell’indice) per quelle di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo INPS (da 25.762,37 euro lordi l’anno a 32.202,95 euro lordi l’anno). In pratica queste pensioni saranno rivalutate fino ad un massimo riconosciuto di 289,83 euro lordi l’anno (cioé pari allo 0,90% di 32.202,95 euro lordi l’anno). Ma per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 483 lettera c) dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, secondo cui “Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”, tutte le pensioni comprese tra 32.202,95 euro lordi l’anno e 32.492,78 euro lordi l’anno potranno essere perequate fino a quest’ultimo importo di 32.492,78 euro lordi l’anno;

 

4^ fascia: più 0,60% (= 50% dell’indice) per quelle di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo INPS (da 32.202,96 euro lordi l’anno a 38.643,54 euro lordi l’anno). In pratica queste pensioni saranno rivalutate fino ad un massimo riconosciuto di 231,86 euro lordi l’anno (cioé pari allo 0,60% di 38.643,54 euro lordi l’anno). Ma per effetto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 483 lettera d) dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, secondo cui “Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”, tutte le pensioni comprese tra 38.643,54 euro lordi l’anno e 38.875,40 euro lordi l’anno potranno essere perequate fino a quest’ultimo importo di 38.875,40 euro lordi l’anno;

 

5^ fascia: più 0,48% (= 40% dell’indice) per quelle di importo superiore a 6 volte il minimo INPS, cioè oltre i 38.643,54 euro lordi l’anno. In pratica queste pensioni saranno rivalutate in misura fissa per tutte fino ad un massimo riconosciuto di 185,49 euro lordi l’anno (= cioé pari allo 0,48% di 38.643,54 euro lordi l’anno). In base alla legge di stabilità n. 147 quest’anno l’importo di questa fascia non è, però, variabile da un minimo ad un massimo, ma per effetto di quanto indicato nel comma 483 lettera e) dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 resta “congelato” al minimo nel 2014 (sarà, invece, applicato nel 2015 e 2016 nella misura del 45% dell’indice Istat). Si fa presente, come spiegato nella precedente 4^ fascia, che tutte le pensioni comprese tra 38.643,54 euro lordi l’anno e 38.875,40 euro lordi l’anno potranno essere perequate fino a quest’ultimo importo di 38.875,40 euro lordi l’anno.

 


CALCOLO DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI PER IL 2014 RISULTATO ERRATO PERCHE’ PREVEDEVA, COME PER IL PASSATO, LA SOMMATORIA DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE 5 FASCE DI REDDITO.

Tenendo conto che il 100% dell’indice Istat é uguale a più 1,2% e che il trattamento minimo INPS é di 6.440,59 euro lordi l’anno si sarebbe avuto:

1)  più 1,2% (= 100% dell’indice Istat) sulle pensioni di importo sino a 3 volte il minimo INPS (fino a 19.321,77 euro lordi l’anno). In pratica queste pensioni si sarebbero rivalutate di 231,86 euro lordi l’anno (importo complessivo di fascia 1);

2) più 1,14% (= 95% dell’indice) per quelle di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo INPS (da 19.321,78 euro lordi l’anno a 25.762,36 euro lordi l’anno). In pratica queste pensioni si sarebbero rivalutate di ulteriori 73,42 euro lordi l’anno, cioé di 305,28 euro  lordi l’anno (= 231,86 euro lordi l’anno, pari all’importo complessivo di fascia 1 + 73,42 euro lordi l’anno, pari all’importo di fascia 2);

3) più 0,90% (= 75% dell’indice) per quelle di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo INPS (da 25.762,37 euro l’anno a 32.202,95 euro l’anno). In pratica queste pensioni si sarebbero rivalutate di ulteriori 57,97 euro lordi l’anno, cioé di 363,25 euro  lordi l’anno (= 305,28 euro lordi l’anno, pari all’importo complessivo di fascia 2 + 57,97 euro lordi l’anno, pari all’importo di fascia 3);

4) più 0,60% (= 50% dell’indice) per quelle di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo INPS (da 32.202,96 euro l’anno a 38.643,54 euro l’anno). In pratica queste pensioni si sarebbero rivalutate di ulteriori 38,64 euro lordi l’anno, cioé complessivamente di 401,89 euro  lordi l’anno (= 363,25 euro lordi l’anno, pari all’importo complessivo di fascia 3 + 38,64 euro lordi l’anno, pari all’importo di fascia 4).

 

5) più 0,48% (= 40% dell’indice) per quelle di importo superiore a 6 volte il minimo INPS, cioè oltre i 38.643,54 euro lordi l’anno. In base alla legge di stabilità n. 147 questo importo non è, però riconosciuto nel 2014 (sarà, invece, applicato nel 2015 e 2016 nella misura del 45% dell’indice Istat).

 

In conclusione su tutte le pensioni di importo superiore a 6 volte il minimo INPS, cioè oltre i 38.643,54 euro lordi l’anno, sarebbe spettata una rivalutazione per fasce di 401,89 euro lordi l’anno oggetti a tassazione IRPEF, composta complessivamente dalla somma delle seguenti 4 voci:

 

a)      231,86 euro lordi l’anno (importo di fascia 1);

b)     73,42 euro lordi l’anno (importo di fascia 2);

c)      57,97 euro lordi l’anno (importo di fascia 3);

d)     38,64 euro lordi l’anno (importo di fascia 4).


CHE COSA PREVEDE TESTUALMENTE LA LEGGE DI STABILITA’ N. 147 DEL 27 DICEMBRE 2013

 

Comma 483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l’anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non é riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo é soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.

 

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