ASSEGNO DI DIVORZIO: LA CONSULTA POTREBBE RIVOLUZIONARE IL METODO DI CALCOLO

di Pierluigi Franz

In caso di divorzio è giusto garantire all’ex coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio? O, invece, il giudice potrà liberamente determinare l’assegno di divorzio caso per caso in base alle circostanze emerse nel corso della causa?

Lo deciderà il 28 gennaio la Corte Costituzionale, presieduta da Alessandro Criscuolo, cui spetterà l’ultima parola su una delicata questione matrimoniale che interessa centinaia di migliaia di italiani e moltissimi giornalisti. Sulla quantificazione dell’assegno di divorzio potrebbe quindi esserci una vera e propria “rivoluzione”.

Fino ad oggi, infatti, in presenza di una disparità economica fra gli ex coniugi viene garantito a quello economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio. Ma questo principio, fissato in maniera univoca dalla magistratura di ogni parte d’Italia e convalidato sin dal 1990 dalla Cassazione (a partire dalla sentenza n. 11490 emessa dalle Sezioni Unite Civili), é stato messo in discussione sotto vari profili dal Tribunale di Firenze per irragionevolezza, incompatibilità con la “ratio” della legge, nonché per alterazione della funzione assistenziale dell’assegno ed attribuzione al coniuge divorziato di una tutela maggiore di quella ricevuta quando era sposato, per esorbitanza dalle esigenze di solidarietà post-matrimoniale e contrasto con trend normativi consolidati negli altri Paesi dell’Unione europea oltre che per anacronismo legislativo.

Per i giudici fiorentini “l’interpretazione prevalsa nel diritto vivente, infatti, non attribuisce più all’assegno divorzile una funzione di «assistenza» del coniuge più debole, bensì la garanzia, per quest’ultimo, di mantenere per tutta la vita un tenore di vita agiato. Ma l’interesse ad una vita più agiata risulta un interesse di carattere meramente economico – di regola non suscettibile di specifica tutela da parte dell’ordinamento giuridico – e non un diritto individuale fondamentale posto a tutela di un preminente interesse della persona”. Ed assurdamente si “finisce per attribuire al coniuge divorziato una tutela maggiore rispetto a quella che riceve il coniuge in costanza di matrimonio”.

Sotto accusa é l’art. 5, 6° comma, della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come  modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74 – Costituzione. Secondo i giudici fiorentini tale norma violerebbe gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, che tutelano, rispettivamente i diritti inviolabili dell’Uomo, i principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché il matrimonio e la famiglia. A loro parere appare quindi necessaria una revisione critica del dogma del «tenore di vita», un dogma che ormai appartiene ad un’altra epoca e ad un’altra gerarchia di valori non più adeguati alla contemporanea legalità costituzionale.

I fatti riguardano una coppia di ex coniugi toscani benestanti. Il matrimonio era durato solo 2 anni e mezzo, anche se vi era stata tra loro una relazione affettiva sin dal 1992. I due si erano così sposati solo nel 2005 senza avere figli.

Erano proprietari di 2 appartamenti a Capo Verde dove ogni anno soggiornavano per qualche mese a spese del marito, il quale viveva della rendita di ben 56  immobili dichiarando un reddito di 56 mila euro, mentre la moglie svolgeva un’intensa attività professionale come dentista con 7 dipendenti e due collaboratrici esterne e possedeva alcuni immobili a Firenze e in altre località, nonché una fattoria con cavalli e risparmi consistenti.

Entrambi venivano da precedenti esperienze matrimoniali e la moglie in passato aveva avuto due figli dalle sue precedenti nozze.

Il 7 novembre 2012, appena fu pronunciata la sentenza definitiva di separazione giudiziale con liquidazione di un assegno mensile di 750 euro rivalutabile annualmente da pagare alla moglie, il marito si rivolse al Tribunale di Firenze per ottenere lo scioglimento del matrimonio senza attribuzione di alcun assegno a favore della moglie perché sosteneva che fosse come lui autosufficiente.

La moglie si oppose a queste tesi sostenendo di avere invece diritto ad un assegno di mantenimento non inferiore a 5.000 euro al mese giacché l’assegno di separazione era da ritenersi insufficiente rispetto al tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio, caratterizzato da frequenti viaggi e soggiorni all’estero nei mesi più freddi, regali costosi, auto di lusso, ristoranti eleganti e dalla disponibilità di numerosi immobili di proprietà del marito. Pertanto con il modesto assegno di 750 euro disposto con la sentenza di separazione le era impossibile mantenere lo stile di vita che la coppia aveva scelto durante il matrimonio.

Con riferimento alla determinazione dell’assegno divorzile, la donna invocò l’applicazione dell’art. 5, 6° comma, della legge n. 898/1970 (Fortuna-Baslini), come modificato dall’art.  10 della legge n. 74/1987, ai sensi del quale «con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla comunione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un  coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può  procurarseli per ragioni oggettive».

Ed é proprio su questo punto che si é incentrata la vertenza, cioé sulla presunta incostituzionalità della norma così come risultante dalla costante interpretazione datane dalla giurisprudenza.

Martedì mattina lo scontro giuridico approderà in udienza pubblica davanti all’Alta Corte. Dopo la relazione, che sarà svolta dal giudice Mario Rosario Morelli, prenderanno la parola l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello, che si opporrà alle tesi del tribunale chiedendo il mantenimento in vigore dell’attuale normativa, e i tre legali del marito Daniela Marcucci Pilli, Filippo Donati e Giuliano Scarselli che insisteranno invece per l’incostituzionalità della norma così come ha argomentato il 22 maggio 2013 il tribunale di Firenze, secondo cui: “Esiste una palese contraddizione logica oltre che giuridica fra l’istituto del divorzio, che ha come scopo proprio quello della cessazione del matrimonio e dei suoi effetti, e la disciplina in questione, che di fatto proietta oltre l’orizzonte matrimoniale il «tenore di vita» in costanza di matrimonio quale elemento attributivo e quantificativo dell’assegno, prolungando all’infinito i vincoli economici derivanti da un fatto (il matrimonio) che non esiste più proprio a seguito del divorzio, senza che vi sia necessariamente una giustificazione adeguata sotto il profilo della tutela di interessi e diritti costituzionali o garantiti dalla Costituzione. Il diritto vivente in questione appare quindi irragionevole perché conduce ad esiti palesemente irrazionali in quanto incompatibili con la stessa ratio legis”.

“Peraltro – sostengono ancora i giudici fiorentini – la norma attualmente in vigore in Italia rappresenta un ‘unicum’ nel panorama delle legislazioni nazionali in materia di conseguenze economiche del divorzio. La Commissione Europea sul diritto di famiglia, del resto, ha stabilito il principio secondo il quale «dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni» (principio 2.2). Da questo principio deriva che dopo il matrimonio, gli unici legami a rimanere in vita sono quelli che riguardano i figli o, qualora dei rapporti di tipo patrimoniale siano effettivamente mantenuti, essi abbiano quantomeno il carattere della temporaneità (principio 2.8). Anche sotto questo profilo, dunque, l’irragionevolezza del diritto vivente di cui si tratta appare evidente, ponendosi sostanzialmente in netto contrasto con trend normativi consolidati negli altri Paesi dell’Unione europea”.

Se la Consulta dovesse accogliere le tesi del tribunale di Firenze resterebbe in vita l’art. 5, 6° comma, della legge n. 898 del 1970, permettendo ad ogni giudice di stabilire l’importo dell’assegno di divorzio alla luce delle circostanze del caso, senza tuttavia dover necessariamente procedere all’automatica applicazione del criterio dell’«analogo tenore di vita» oggi imposto dal cosiddetto diritto vivente.

 

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