EX FISSA, PRIME SENTENZE DI MERITO CONTRO I GIORNALISTI. INPGI NON DOVEVA ANTICIPARE IL PAGAMENTO

Verdetti amari ma tutto sommato previsti per quanti hanno ricevuto i soldi della ex fissa in seguito a decreto ingiuntivo della magistratura: secondo il giudice di merito, quel denaro non doveva essere erogato dall’Inpgi. Bisognerà capire adesso se e come dovrà essere restituito.
La Fnsi si intesta non si sa a quale titolo una vittoria, invece di riconoscere che ha portato alla liquidazione, cioé al fallimento, un istituto contrattuale pluridecennale.
Alcune decine di giornalisti pensionati nei mesi scorsi hanno fatto ricorso alla magistratura per vedersi riconosciuto il pagamento della ex fissa. Si è trattato di colleghi in attesa anche da anni nella apposita graduatoria, che conta oggi circa 1.200 giornalisti. Un vero e proprio esercito che si è ingrossato negli anni per un motivo essenziale, che ovviamente il sindacato neanche riconosce, vale a dire l’esplosione incontrollata dei prepensionamenti legati a stati di crisi veri ma spesso anche finti.
Invece di pretendere dalla Fieg l’aumento della contribuzione per finanziare il fondo ex fissa, la Fnsi è stata colpevolmente a guardare e ad aspettare che il fondo fallisse.
Quando nel giugno dello scorso anno Fnsi e Fieg hanno firmato il vergognoso accordo contrattuale che ha consegnato l’ex fissa alla liquidazione, molti colleghi si sono rivolti alla magistratura.
I primi verdetti nell’estate e nell’autunno scorsi sono stati unanimi: secondo i giudici era l’Inpgi a dover anticipare il pagamento della ex fissa. In alcuni casi i giudici si sono spinti a riconoscere l’esecutività (cioé il pagamento immediato da parte dell’Inpgi) del dovuto. L’istituto di previdenza si è opposto a questi verdetti, osservando di essere semplicemente il gestore del fondo, la cui titolarità effettiva spetta a Fnsi e Fieg.
Non solo. la stessa Fnsi si è costituita in giudizio contro suoi potenziali iscritti, che chiedevano semplicemente il riconoscimento di un proprio diritto.
Una vera abnormità politica, che però metteva in luce anche la contraddizione di giornalisti pensionati che scavalcavano in graduatoria altri colleghi che in molti casi attendevano da molto più tempo il pagamento della ex fissa e che non si erano rivolti alla magistratura. Con ciò mettendo in conflitto portatori di diritti legittimi.
Quando nei giorni scorsi sono stati affrontati i primi giudizi di merito, il giudice ha dato ragione all’Inpgi e torto ai giornalisti. In un caso in particolare, quello del giornalista che aveva avviato il processo pilota, il giudice ha deciso che non ci doveva essere nessuna anticipazione. In questo caso, potrebbe essere la Fieg a chiamare l’Inpgi a chiedere la restituzione della indennità erogata. Ma una valutazione su questo punto è ancora prematura.
Il punto sostanziale è quello che Puntoeacapo ha individuato fin dal primo momento, consigliando ai colleghi interessati estrema prudenza: non poteva essere l’Inpgi il soggetto chiamato a pagare l’indennità, poiché il ruolo dell’istituto è stato fin dall’avvio del fondo quello di raccogliere la liquidità fornita dall’1,5 per cento di contribuzione e di versarla agli aventi diritto. Casomai si poteva (si potrebbe?) chiamare in causa la propria azienda o la stessa Fieg, che certamente ha assistito alla dissoluzione del fondo senza adottare gli opportuni correttivi, come invece imponeva il documento istitutivo del fondo ex fissa. Esattamente quello che ha fatto, o meglio che non ha fatto, la Fnsi che porta il fallimento del fondo come una macchia ingloriosa.
Perché è di fallimento che si deve parlare. Pensate che l’Inpgi è stato autorizzato dai ministeri vigilanti a versare una prima rata di 12 milioni di prestito per pagare la prima tranche di 10.000 euro ai 1.200 in attesa solo se avesse scritto nella delibera del Cda che, appunto, il fondo era in liquidazione e che quel prestito altro non è che un investimento finanziario cui sarà riconosciuto un discreto tasso di interesse.
E’ il risultato di un sindacato che mantiene in mano la golden share della titolarità di negoziare il nuovo contratto, ma che non sa e non vuole difendere i diritti dei propri rappresentati.

Lascia per primo un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato


*