EX FISSA, LA NUOVA SENTENZA CHE CHIAMA IN CAUSA L’INPGI. PERCHÈ NON C’È DA SCHERZARE

di Paola Cascella

Ex fissa: è una sconfitta pesante l’ultima subita dall’Inpgi per decisione del Tribunale del Lavoro di Roma, più pesante di quanto si potesse immaginare leggendo il solo dispositivo che aveva dato ragione a una collega milanese di Rcs in attesa del Trattamento previdenziale integrativo dal 2013.

E non per la cifra che la Cassa dei giornalisti dovrà versare, quanto piuttosto per le “colpe” che la giudice Eliana Pacia individua a carico di via Nizza, mettendole nero su bianco nelle motivazioni della sentenza depositate il 23 aprile scorso. Motivazioni che richiamano il Contratto di lavoro 1985, articoli e clausole della Convenzione Fnsi-Fieg-Inpgi del ’94.

Con una premessa fondamentale: l’accordo del 2014 che ha ricostituito la liquidità di cassa attraverso un prestito Inpgi, secondo la giudice non può incidere in senso peggiorativo sui diritti già maturati dai giornalisti. Ovvero non si può applicare retroattivamente ai colleghi che avessero già presentato domanda all’Inpgi per l’ex fissa, quanto previsto da quell’accordo nel punto in cui ha stabilito la rateizzazione dell’indennità in 12 rate (e poi anche peggio), tenendo conto della sostenibilità della gestione.

Ecco i punti fondamentali delle motivazioni della sentenza

Il ruolo dell’Inpgi

Scrive la giudice: “…Non sembra potersi dubitare in ordine alla legittimazione passiva dell’Inpgi quale soggetto obbligato, (…) alla corresponsione della prestazione integrativa come già previsto nell’accordo istitutivo e come poi ulteriormente ribadito dalla Convenzione che vede quale parte contrattuale lo stesso Inpgi”.

Inpgi non è solo “ufficiale pagatore”

Se Inpgi fosse soltanto “un mero gestore di servizio di cassa per conto terzi”, vi sarebbe “un altro soggetto legittimato passivo, non individuato nel caso di specie”. E ancora: ”…La funzione dell’ente previdenziale va ben oltre quello di provvedere a mansioni di cassa, potendo esso incidere anche sulla stessa misura del contributo da versare”.

Non solo. Inpgi “mediante la creazione di un Fondo speciale interno all’ente stesso che ha contabilità autonoma, opera quale soggetto che riceve la contribuzione da parte del datore di lavoro, e può anche sulla base di comprovate esigenze, imporre un mutamento unilaterale in aumento o in diminuzione dell’entità del contributo, con l’esonero dalla corresponsione in caso di mancato versamento contributivo, (…) il che di per sé conferma ulteriormente che il soggetto passivo di tale diritto è proprio l’Inpgi (altrimenti perchè dovrebbe essere esonerato)”.

L’illiquidità del Fondo ex fissa

E’ nulla, secondo la giudice la clausola di cui l’articolo 6 comma 6 della Convenzione che esonera Inpgi da ogni obbligo o responsabilità “in presenza di mera illiquidità” del Fondo, giacchè quella clausola viola l’articolo 1229 comma 1 codice civile, che prevede un esito del genere solo nel caso di dolo o colpa grave.

Gli obblighi di vigilanza dell’Inpgi, mai ottemperati (tema sul quale Inpgi futuro ha chiesto più volte spiegazioni in sede di Cda)

Scrive la giudice: “L’Inpgi era obbligato a sorvegliare sulla liquidità della gestione e a segnalare agli Enti immediatamente la necessità di reintegro, precisando sulla base di idonea documentazione presentata al Comitato di gestione, la somma necessaria e l’ente o gli enti tenuti al reintegro”. Ma l’Inpgi non l’ha fatto. “Si è limitato soltanto a segnalare ai soggetti stipulanti la convenzione (Fieg e Fnsi) le situazioni delle pratiche giacenti e di quelle liquidate nell’anno in corso”. E nonostante abbia affermato di trovarsi in situazione di illiquidità da diversi anni, a causa dello stato di grave sofferenza con un saldo passivo in bilancio sin dal 2012, “mai ha segnalato la necessità di reintegrare le somme stesse, né ha indicato le modalità di reintegro di dette somme”.

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