INPGI, BOCCIATO IL RICORSO SULLE PENSIONI: PERCHÉ IL TAR IGNORA UNA GIURISPRUDENZA UNANIME

di Salvatore Rotondo *

“Una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l’ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurre l’importo tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie perché lederebbe l’affidamento del pensionato tutelato dal capoverso dell’art. 3 della Costituzione nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo”.

E’ uno stralcio della sentenza di Cassazione 53 dell’8 gennaio 2015 che bocciò il cosiddetto “contributo di solidarietà” varato con un atto unilaterale amministrativo, senza forza di legge, dalla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti. E raccoglie in estrema sintesi la principale, non certamente unica, motivazione che rende illegale quello che è stato ipocritamente definito “contributo di solidarietà” (sentimento spontaneo di fraternità la cui obbligatorietà è di per se stessa un assurdo).

Lo stralcio che apre questo articolo appartiene forse ad una delle tante sentenze avverse o contrarie ad analoghi provvedimenti degli istituti di previdenza? Neppure per idea. I giudici, in quella circostanza, citarono infatti a sostegno della loro ultima altre sette precedenti sentenze di Cassazione (11792 del 2005; 25029 del 2009; 25212 del 2009; 20235 del 2010; 8847 del 2011; 13067 del 2012; 1314 del 2014). E altre sentenze in seguito hanno confermato il giudizio. Ultima delle quali la 7568 del 23 marzo 2017 che dovrebbe aver messo un macigno (o se si preferisce una pietra tombale) sul tentativo dell’Inpgi di imporre proditoriamente il prelievo.

Una giurisprudenza assolutamente unanime che ha fatto scrivere ai nostri avvocati Alfonso Amoroso e Carlo Guglielmi, nel ricorso al Tar del Lazio dell’8 maggio 2017, che “l’impossibilità di operare detta detrazione dalle pensioni già in essere è davvero «diritto vivente»”. Intendendosi con questa definizione la circostanza in cui, su uno specifico argomento, l’unanimità dei giudici supremi fa sì che non vi sia più spazio per eventuali ulteriori interpretazioni divergenti: il diritto, la giurisprudenza divengono fattuali e i confini tra il ruolo del giudice e quello del legislatore tendono a sparire.

A dispetto di queste evidenze, la maggioranza politica che ha saldamente in pugno l’istituto di previdenza dei giornalisti il 28 settembre 2016 decide di tentare ugualmente la sorte di uno scontro frontale con migliaia dei suoi iscritti pensionati. E la presidente, Marina Macelloni, si dichiara fiduciosa sul buon esito del provvedimento perché rispetterebbe le indicazioni della Corte Costituzionale “che consente misure urgenti in un quadro di eccezionalità, temporaneità e gradualità”. Ma la sentenza n. 53 della Cassazione ha specificato nel dettaglio che “i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio devono garantire l’intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazione pensionistiche non siano state ancora acquisite, delle quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle prestazioni potenzialmente maturate in itinere; dal che discende che, a fortiori, non possono essere incise le prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al momento degli interventi correttivi”.

Niente da fare, l’Inpgi procede a testa bassa incurante di qualsiasi considerazione realistica. In un altro articolo spieghiamo quali possano essere state le ragioni politiche di una scelta difficilmente comprensibile. Dettata forse dal governo, attraverso una catena di interventi che portano da Palazzo Chigi al ministero del Lavoro, al rappresentante del ministro nel Cda Inpgi. Con l’intento di usare sperimentalmente il provvedimento dell’istituto previdenziale dei giornalisti come cavallo di Troia per l’assalto finale alle pensioni.

Il prossimo passaggio, inevitabile, è l’appello al Consiglio di Stato. E se questo dovesse dare torto ai pensionati si aprirebbe il tortuoso percorso dei giudici del lavoro. Certo molti pensionati si saranno stancati e non se la sentiranno. Comprensibile. In quanti terranno duro? Dieci, cento, mille? Per cinque, dieci, quindici anni? Non lo sappiamo. Sappiamo soltanto che i padri non possono fermarsi perché devono questa battaglia ai loro figli: il dovere di garantire le loro future pensioni da un precedente che sarebbe devastante. E i non padri lo devono alla loro dignità di cittadini che crederanno, fino all’ultima sentenza, nella giustizia.

Quando l’Inpgi si renderà conto che è il momento di rinunciare a essere strumento (ci auguriamo inconsapevole) di un progetto politico infame?

* Tra i firmatari del ricorso al Tar del Lazio

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