INPGI O INPS, I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI DEL SISTEMA PRIVATIZZATO. DOSSIER/1

Ufficio Studi e Ricerche di Puntoeacapo

Siamo alla vigilia di uno snodo cruciale per la previdenza dei giornalisti italiani. Forse addirittura lunedì 3 giugno si saprà se sarà davvero mantenuto l’impegno del sottosegretario al Lavoro con delega agli enti privatizzati, il leghista Claudio Durigon, a inserire nel cosiddetto Decreto Crescita un emendamento governativo per rendere obbligatoria a partire dal 2020 (o eventualmente prima) la contribuzione all’Inpgi dei circa 13.000 comunicatori che attualmente versano all’Inps.

Su questo tema, Puntoeacapo si è espressa abbondantemente sia su questo sito sia soprattutto negli enti in cui la nostra associazione è rappresentata.

In questo dossier in due puntate vogliamo prendere in esame le possibili ricadute per migliaia di giornalisti in attività e in pensione in caso di eventuale default dell’Inpgi, chiaramente non auspicato, con il conseguente ingresso nell’Inps.

Sono numerosi i colleghi che ci scrivono chiedendoci da un lato che cosa in concreto comporterebbe la confluenza nell’Inps, dall’altro quali sarebbero i vantaggi della permanenza in vita dell’Inpgi.

Le due questioni sono strettamente collegate.

Cominciamo col dire che per i giornalisti in attività le differenze tra Inpgi e Inps sono molto minori e meno importanti rispetto al passato. Ormai il sistema di calcolo delle pensioni è integralmente contributivo, come per l’Inps: tanto versi, tanto riceverai di pensione. Per chi ha avuto la possibilità di trovare un lavoro come giornalista a partire dalla riforma del 2017, non ci saranno più calcoli che tengono conto della retribuzione, come è stato per lunghi anni, anche se in misura progressivamente sempre minore.

La vera differenza per gli attivi sta in alcuni benefici presenti e futuri. Cominciamo con il parlare delle cosiddette prestazioni facoltative: prestiti (qui un aggiornamento sul tema), erogazioni straordinarie, sussidi per case di riposo, assegno di superinvalidità. Da tempo invece, per problemi di liquidità, l’istituto è stato costretto a interrompere l’erogazione di nuovi mutui ipotecari.

Per quanto riguarda i requisiti pensionistici della vecchiaia e dell’anzianità, prima della riforma sulla Quota 100 vi erano ancora lievi vantaggi nel sistema Inpgi. A partire dal 2019, per andare in pensione di vecchiaia un giornalista deve avere 67 anni sia per gli uomini che per le donne. Viene applicata anche al nostro sistema l’aspettativa di vita. Anche la vecchiaia Inps si matura a 67 anni, crescenti con l’aspettativa di vita fino ai circa 70 anni del 2050.

Per quanto riguarda invece la pensione di anzianità, dal 2019 con la cassa dei giornalisti è necessario avere almeno 62 anni e 5 mesi di età e 40 anni e 5 mesi di contributi.

L’Inpgi e le casse privatizzate non sono obbligate ad applicare le regole della cosiddetta Quota 100, vale a dire la pensione di anzianità con 62 anni di età e 38 di contributi.

Le pensioni di reversibilità sono più generose nell’istituto dei giornalisti che non nel sistema generale. L’ultima riforma non ha toccato le percentuali di reversibilità delle pensioni Inpgi, limitandosi a limare le prestazioni nel caso in cui il coniuge sopravvivente disponga di un reddito autonomo.

Il risultato concreto è ad esempio che mentre l’Inps in caso di solo coniuge sopravvivente riserva il 60 per cento dell’assegno, l’Inpgi continua a mantenere il 75 per cento. E’ pur vero che la quota percentuale per il solo coniuge scende per l’Inpgi con il salire dell’assegno pensionistico, fino a pareggiare il 60 per cento dell’Inps per pensioni superiori ai 57.189,22 euro.

Da notare, sulle pensioni di reversibilità, che mentre l’Inps taglia di un ulteriore 50 per cento l’importo corrisposto al solo coniuge superstite se questi ha un reddito superiore ai 32.589,70 euro, l’Inpgi si limita a limare l’assegno del 40 per cento se il coniuge ha un reddito proprio superiore ai 44.456,18 euro.

Restando nel campo pensionistico, una annotazione a parte merita il punto del cosiddetto contributo di solidarietà o per meglio dire il prelievo forzoso triennale operato dall’Inpgi sulle pensioni superiori ai 38.000 euro. L’obolo parte dall’1 per cento degli assegni superiori ai 38.000 euro per arrivare al 20 per cento sulle pensioni superiori ai 200.000.

Le recenti decisioni del governo – che non riguardano l’Inpgi e le casse privatizzate – hanno operato un taglio dal 15 per cento sugli assegni superiori ai 100.000 euro fino al 40 per cento per la quota eccedente i 500.000 euro annui.

Regole più favorevoli nell’Inpgi ci sono per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali. Per chi voglia approfondire, il punto di riferimento è il decreto legislativo 148 del 2015, in larga parte dedicato al sistema generale, con un articolo (il 25 bis) e il comma di un articolo (il comma 5 dell’articolo 21) dedicato rispettivamente alle nuove regole sulla cassa integrazione straordinaria e sui contratti di solidarietà dell’Inpgi.

Ci limiteremo a segnalare che nelle aziende editoriali la cassa integrazione per crisi aziendale può arrivare fino a 24 mesi invece dei 12 previsti nel sistema generale, non derogabili. E’ prevista la possibilità di cigs a zero ore, non più contemplata nel sistema generale, mentre la riduzione complessiva dell’orario di lavoro nei contratti di solidarietà non può superare il 70 per cento.

Veniamo ora alle rilevanti differenze tra l’indennità di disoccupazione Inpgi e la Naspi dell’Inps. Se è vero che tra i requisiti, al contrario dell’Inps, l’Inpgi richiede il biennio di iscrizione rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro, è vero anche che l’istituto di previdenza dei giornalisti prevede un sussidio straordinario di 12 mesi in caso di licenziamento o di fine contratto a termine, che non esiste per la Naspi.

Sensibile la differenza relativa all’importo del trattamento di disoccupazione. Mentre l’Inps – attraverso un calcolo molto complesso e più penalizzante rispetto al nostro istituto di categoria – ha un massimale per il 2019 di 1.328,76 euro, l’Inpgi ne prevede uno di 1.754,30 euro.

Il nostro istituto riconosce per legge solo 12 mesi di contributi figurativi, contro i 24 della Naspi. Inoltre corrisponde l’indennità in rapporto ai giorni di effettivo lavoro, a patto che ci siano almeno 13 contributi obbligatori settimanali accreditati nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro.

(1 – continua)

3 Commenti "INPGI O INPS, I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI DEL SISTEMA PRIVATIZZATO. DOSSIER/1"

  1. L’Inpgi dovrebbe controllare che le aziende editoriali paghino i contributi. Lo dovrebbero controllare anche i sindacati e i Cdr, cosa che non viene mai fatta, se non per gli amici. E andrebbero controllate o limitate anche le sempre più forti disparità di trattamento all’interno delle redazioni. C’è gente che fa lo stesso lavoro ma con compensi diseguali. Il giornalismo italiano s’è giocato l’uguaglianza da tempi immemore! Dalla lettura dello scritto sembriamo vantarci del fatto che la reversibilità é al 75% o che non c’è il contributo di solidarietà introdotto dal governo. Ma i sacrifici chi li deve fare o Boeri parla a vanvera! Se non riparte dal’equità di che parliamo…

    • D’accordo con le tue considerazioni. L’articolo non ha lo scopo di vantarsi di nulla, ma solo di offrire un quadro della situazione oggettivo e non teorico sulle condizioni previdenziali.

  2. Nel corso dell’esame in sede referente, и stato inoltre previsto che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definite le modalitа con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici nonchй la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’ Inps, da parte degli enti erogatori, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Al riguardo, si segnala che nel corso delle audizioni svolte durante l’esame in sede referente del citato ddl delega al governo per la riforma fiscale e assistenziale (A.C. 4566), da piщ parti era emersa la constatazione che mentre le prestazioni di natura previdenziale erogate dallo Stato sono note, non vi и alcuna rilevazione di carattere complessivo riguardante le prestazioni sociali e assistenziali rese ai diversi livelli di governo; tale circostanza, secondo gli auditi, non consente una valutazione oggettiva rispetto all’entitа e alla qualitа di dette prestazioni.

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