INPGI NELL’INPS, PENSIONI E PRESTAZIONI SALVE. ECCO COME CAMBIERA’ LA PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

La sede centrale dell'Inps a Roma

Ufficio Studi e Ricerche di Puntoeacapo

Le pensioni e le prestazioni dei giornalisti italiani sono salve. Un articolo della Legge di bilancio, il 28, con diciassette commi rivoluziona la nostra previdenza e consente l’ingresso di Inpgi 1 (che assicura i giornalisti con lavoro subordinato) dentro un Fondo speciale dell’Inps. Inpgi 2 resterà privatizzato e continuerà ad assicurare i giornalisti autonomi e i co.co.co.

Si conclude con questa svolta clamorosa una lunga campagna che ha visto impegnato in questi mesi il comitato super partes “Salviamo la previdenza dei giornalisti”, promotore a dicembre 2020 di un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella poi firmato da quasi 3000 giornalisti.

Cerchiamo ora di esaminare le maggiori novità contenute nel testo approvato dal governo durante il Consiglio dei ministri di oggi.

La “garanzia pubblica” per il default

L’articolo 28 si impegna, come è scritto nella Relazione illustrativa, è orientato “ad assicurare la garanzia pubblica alle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti”, a fronte della progressiva contrazione della platea contributiva e del conseguente stato di squilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, attribuita all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, la cosiddetta Legge Rubinacci.

Per questo, il comma 1 prevede che, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI 1 venga trasferita all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede “nei relativi rapporti attivi e passivi”. Con effetto da quella data, i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono dunque iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Alla stessa assicurazione sono iscritti i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.

Salvo il pro-rata pensionistico

Il regime pensionistico applicabile alla suddetta platea è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, il comma 2 prevede che, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l’importo della pensione risulti determinato dalla somma delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI, e della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ergo: le pensioni non saranno toccate.

I giornalisti attivi mantengono gli scalini maturati

Il comma 3 dispone che il massimale retributivo di 100.000 euro non si applica ai giornalisti iscritti il cui primo accredito contributivo decorre tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016. Questo massimale si applicherà invece – come già avviene – a chi ha il primo accredito contributivo in data successiva al 31 dicembre 2016.

Significa che sono tutelate le specificità del modello contributivo dei giornalisti.

Ai fini del diritto al trattamento pensionistico, il comma 4 dispone che i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla stessa data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.

Un rappresentante sindacale nel comitato amministratore

Con il comma 5 è previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga integrato da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, “limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti la platea di cui al comma 1”.

Disoccupazione, cassa integrazione, infortuni

Il comma 6 disciplina le prestazioni non previdenziali in favore dei giornalisti, disponendo che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni vengano riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Con riguardo all’assicurazione contro gli infortuni, il comma 7 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, tale assicurazione continui a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell’Istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL) al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

All’Inps la metà dei dipendenti dell’Inpgi

Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni previdenziali, il comma 8 dispone che un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato, nell’ambito dei circa 200 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all’accertamento dell’idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, venga inquadrato presso l’INPS.

La dotazione organica dell’INPS è conseguentemente incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale transitate.

Il comma 9 prevede che, con decreti ministeriali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio vengano stabilite le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione ed è definita la tabella di comparazione applicabile ai fini dell’inquadramento nei ruoli dell’INPS del personale selezionato.

Il comma 10 riconosce ai dipendenti provenienti dall’INPGI il mantenimento del trattamento economico fisso percepito alla data dell’inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data.

Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell’INPS, si applica un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Per favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, il comma 11 prevede la costituzione, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell’INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale. Il Comitato ha il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022.

Il comma 12 dispone che il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS sia integrato con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti.

Il trasferimento del patrimonio residuo

Il comma 13 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 1, gli organi dell’INPGI “possano svolgere compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti”. Gli organi di amministrazione dell’INPGI adottano in via straordinaria entro il 30 settembre 2022 il rendiconto della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere per l’approvazione ai ministeri del Lavoro e dell’Economia.

Sulla base delle risultanze del rendiconto straordinario, con delibera del consiglio di amministrazione dell’INPGI da adottare entro quindici giorni dalla data di approvazione ministeriale del suddetto rendiconto e da trasmettere per l’approvazione ai medesimi Ministeri vigilanti, sono trasferite all’INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.

In altri termini, sarà trasferito il patrimonio di Inpgi 1, valutato attualmente in 830 milioni di euro.

L’Inpgi 2 resterà privatizzato

Il comma 14 dispone che, entro il 30 giugno 2022, l’INPGI modifichi statuto e regolamenti interni per trasformarsi in ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Significa che l’Inpgi 2 resterà privatizzato.

Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, l’Istituto è tenuto ad indire le elezioni per il rinnovo degli organi statutari. Questi organi entreranno in carica dopo l’approvazione da parte dei ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie adottata dal consiglio di amministrazione dell’Istituto.

Infine, allo scopo di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico di INPS, si prevede al comma 15 che, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto possa ricorrere ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Il de profundis della norma comunicatori

Il comma 16 abroga la disciplina che nel 2019 aveva ipotizzato l’entrata nel 2023 nell’Inpgi di nuove figure professionali, come i comunicatori. Iniziativa che si è scontrata con la netta contrarietà degli stessi.

Infine il comma 17 è fondamentale per gli aspetti finanziari dell’intera manovra di salvataggio, disponendo il trasferimento all’INPS delle risorse necessarie a far fronte ai maggiori esborsi derianti dallo squilibrio tra contribuzione e pagamento delle prestazioni.

8 Commenti "INPGI NELL’INPS, PENSIONI E PRESTAZIONI SALVE. ECCO COME CAMBIERA’ LA PREVIDENZA DEI GIORNALISTI"

  1. Bartoli Anna Elisabetta | 2 Novembre 2021 ore 9:04 | Rispondi

    Ma il Fondo complementare dei giornalisti resta all’Inpgi?

  2. Elisabetta Pasta | 10 Novembre 2021 ore 8:24 | Rispondi

    A seguito dell’allargamento della platea degli iscritti all’INPGI 1, da una certa data i giornalisti dipendenti della PA sono passati da INPS a INPGI, e in base alla Legge Vigorelli hanno ottenuto un ricongiungimento dei contributi. Le pensioni finora erogate per questi giornalisti hanno comportato due assegni mensili pro-rata, uno INPS in 13 mensilità/anno, e uno INPGI in 14 mensilità/anno. Cosa cambierà ora? Ci sarà un ricalcolo?

  3. Si sa qualcosa sulla data in cui scatterà la pensione di anzianità con il sistema Inps? Al momento con il sistema INPGI è di 62 anni e 40 anni e 5 mesi di contributi versati. Con il sistema INPS gli anni sono 67. Varrà anche per i giornalisti? Grazie

    • Con l’Inpgi, attualmente, la pensione di anzianità è possibile con 62 anni e 5 mesi di età e 40 anni e 5 mesi di contributi. Le regole Inps, quando si concluderà la fase della Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi), passerebbero per il solo 2022 a Quota 102 (64+38). Nel caso si dovesse invece tornare alle regole precedenti a Quota 100, potranno richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi se donne, 42 anni e 10 mesi se uomini, a prescindere dall’età. Dunque questo capitolo è ancora da scrivere.

  4. Ma qualcuno ha fatto causa all’Inpgi per la restituzione del contributo di solidarietà 2017/2020 considerato illegittimo dalla giurisprudenza precedente (Cassazione compresa)?

    • Il Comitato No Prelievo si è fatto carico di un ricorso al Tar e uno al Consiglio di Stato. Quest’ultimo, pur giudicando legittimo il prelievo, lo ha ritenuto non più ripetibile.

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