LOBBY, IN DIRITTURA UNA BUONA LEGGE. TUTTI I RISCHI DA EVITARE PER IL GIORNALISMO

L'aula della Camera dei deputati

di Giovanni Innamorati *

Coinvolge anche i giornalisti la proposta di legge di regolamentazione dell’attività dei portatori di interessi (lobbying) approvata in prima lettura dalla Camera il 12 gennaio.

Nonostante un percorso parlamentare inizialmente contrastato in Commissione Affari costituzionali, attorno al provvedimento si è creata una ampia convergenza, tanto da ottenere il consenso della maggioranza (che inizialmente si era spaccata), e anche una astensione benevola da parte dei maggiori gruppi di opposizione (Fdi e gli ex M5s di Alternativa): in Aula i sì sono stati 399 e gli astenuti 42.

La parola passa ora al Senato dove, a mio avviso, sarebbe opportuno introdurre una precisazione che riguarda i giornalisti, tenendo tuttavia presente che questo provvedimento richiede il nostro apprezzamento perché si muove nel territorio della trasparenza.

E’ poi significativo il fatto che si giunga per la prima volta da parte di un ramo del Parlamento all’approvazione di un provvedimento che regola l’attività di lobbying, dopo che sin dall’VIII legislatura (1979-1983) sono state presentate senza successo proposte di legge. In quella legislatura furono due le proposte, una del senatore Dc Carmelo Salerno (AS 9) e una di Pietro Ichino alla Camera (AC 3200).

Vediamo ora a grandi linee il provvedimento e gli aspetti che riguardano i giornalisti.

Il principio generale è far partecipare alle scelte dei “decisori pubblici”, che sono portatori di interessi generali, i “portatori di interessi particolari”. Alla prima categoria (articolo 2) appartengono i membri del governo e del Parlamento nazionale, i componenti delle Giunte e delle Assemblee degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni), nonché i membri delle Autorità indipendenti.

La regolamentazione dell’attività di lobbying all’insegna della “trasparenza” e della “conoscibilità” (art 1, comma 2) serve a “favorire l’ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi” (art 1, comma 2 lettera d) e “consentire l’acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli” (art 1, comma 2, lettera e).

Con la locuzione “attività di rappresentanza di interessi”, il provvedimento intende “ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell’ambito dei processi decisionali pubblici e svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti”.

Il primo ambito che tocca i giornalisti è quello in cui si definisce ciò che non è attività di lobbying. Il testo infatti precisa all’articolo 3 che “Le disposizioni della presente legge “non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all’esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione; e anche

g) all’attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente.

Insomma i giornalisti che fanno interviste ai decisori pubblici o che lavorano negli uffici stampa non sono coinvolti da questa legge, in quanto la loro attività non si configura come lobbying.

Potremo dunque continuare a fare, nelle nostre interviste, tutte le domande, le osservazioni e le critiche che vorremo. Se nell’intervista al decisore pubblico faremo una obiezione del tipo “non sarebbe meglio fare X anziché l’Y che avete deciso?”, non saremo considerati persone che esercitano abusivamente la professione di lobbista, ma appunto saremo considerati giornalisti che fanno il loro mestiere.

Per completezza dell’informazione, anche se non riguarda noi giornalisti, aggiungo che lo stesso articolo 3 esclude dall’applicabilità della legge altri soggetti, come ad esempio partiti, sindacati e associazioni di categoria: la logica è che tali soggetti sono portatori non di interessi particolari ma di interessi generali, e quindi non vanno equiparati ai lobbisti. Una giusta distinzione, perché nel dibattito pubblico vanno distinte le voci dei portatori di interessi generali e le voci dei portatori dei interessi particolari.

I giornalisti vengono poi toccati nel successivo articolo 4, ed è qui che probabilmente andrà definita meglio la nostra posizione. La proposta di legge (art 4, comma 1) istituisce “presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro pubblico per la trasparenza dell’attività di relazione per la rappresentanza di interessi”. “I soggetti che intendono svolgere l’attività di rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro” (art 4, comma 3).

Al successivo comma 6 vengono indicati i soggetti che sono esclusi dall’iscrizione a tale Registro e che quindi non possono svolgere attività di portatori di interessi. Tra questi (art 4, comma 6 lettera e) ci sono “gli iscritti all’Ordine dei giornalisti”. La logica di tale esclusione è abbastanza chiara: se io (faccio il mio esempio concreto) sono un cronista parlamentare, non posso intervistare un parlamentare e al contempo fare con lui il lobbista per una azienda. Per altro questa possibilità è esclusa dalla deontologia professionale dei giornalisti.

Tuttavia la realtà ci racconta una situazione diversa da questo potenziale conflitto di interessi che la legge vuole giustamente evitare. Ci sono infatti diversi colleghi iscritti all’Ordine dei Giornalisti, in particolare quelli impegnati negli uffici stampa, che assumono il ruolo di responsabile delle relazioni istituzionali, o nello stesso ente per cui lavorano o anche no.

L’inquadramento ufficiale è a tutti gli effetti quello che la legge identifica come portatori di interesse, ma l’iscrizione al nostro Ordine gli impedirebbe l’iscrizione al Registro previsto dalla legge.
In più non sono infrequenti i casi di colleghi che abbiano un contratto giornalistico, anche ai fini della continuità contributiva con l’Inpgi.

E’ chiaro che per queste situazioni non si configura il conflitto di interessi che la legge vuole scongiurare, ed è in tal senso che all’inizio auspicavo una miglior definizione di questo punto durante il passaggio parlamentare in Senato.

Tra l’altro qualche altra limatura sarà forse opportuna: per esempio tra gli altri soggetti esclusi dal Registro vi sono anche i dirigenti degli enti pubblici e delle partecipate (art 4, comma 6, lettere l), ma i responsabili delle relazioni istituzionali delle partecipate sono inquadrati come dirigenti.

Per completare la descrizione del provvedimento, si può sinteticamente aggiungere che il Registro è tenuto da un apposito Comitato di sorveglianza (art 7), formato da magistrati delle Alte Corti, che dovrà definire il codice deontologico e le sanzioni per le violazioni (art 6). La legge definisce poi i diritti dei lobbisti (art 8) e i doveri (art 5), che consistono nel rendere trasparenti e tracciabili le loro attività (soggetti incontrati, tipo di materiale fornito, date degli incontri, eccetera).

Essendo il Registro consultabile on line, così come le attività e gli incontri degli stessi portatori di interessi, i giornalisti avranno uno strumento in più di controllo sui “decisori pubblici”. Diventerebbe così reale uno degli obiettivi della legge definito all’articolo 1 (comma 2, leggera c), vale a dire quello di c) “agevolare l’individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte”.

* Consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti

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