EX FISSA, INTERROGAZIONE DI CARELLI: IL GOVERNO RIFERISCA SUI CREDITI MATURATI DAI GIORNALISTI

L'aula della Camera dei deputati

Quale è la situazione reale dei crediti maturati dai giornalisti aventi titolo a percepire la indennità cosiddetta ex Fissa? Il deputato Emilio Carelli porta in Parlamento la vicenda del fondo previdenziale dei giornalisti.

Carelli ha rivolto un`interrogazione ai ministri dell’Economia e delle finanze e al ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Si chiede di conoscere la situazione “sia ante 2015 che dal 1° Gennaio 2015, data di entrata in vigore dell`accordo 24.06.2014 di gestione speciale” e “quali iniziative per quanto di rispettiva competenza, intendano adottare al fine di salvaguardare una forma di risparmio costituzionalmente garantita dei giornalisti in attività e in pensione beneficiari del Fondo integrativo ex fissa”.

Emilio Carelli

Carelli ricorda che l`Ex Fissa è una “prestazione previdenziale integrativa di natura contrattuale”, e che “le parti sociali avevano introdotto presso l`Inpgi dall`aprile 2009 un Fondo contrattuale addizionale (0,60% della retribuzione imponibile, di cui 0,50% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del giornalista dipendente) a contabilità separata, per far fronte alle finalità sociali che le parti, nell`esercizio delle propria autonomia, valuteranno come meritevoli di tutela;dato atto, altresì, che tale Fondo dovrebbe avere una dotazione attiva di circa 40 milioni di Euro”.

Di seguito il testo integrale della interrogazione.

Al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali –

Per sapere – premesso che:

il comma 103 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2021 n.234 stabilisce che “Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi”;

il comma 113 della citata legge 234/2021 stabilisce che “Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, è costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell’INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale dell’INPS, con il compito di pervenire all’unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022” e che il Comitato esercita tali funzioni fino al 30 giugno 2022;

l’ Ex Fissa è una “prestazione previdenziale integrativa di natura contrattuale”, come si legge nell’atto di nascita della Convenzione sull’ex fissa del 15 luglio 1985 firmato da Fieg, Fnsi e Intersind;
nell’atto istitutivo del Fondo è stata creata una gestione speciale presso Inpgi, dove gli editori devono versare il contributo obbligatorio “con le stesse modalità previste per le assicurazioni sociali obbligatorie”;

si stima che siano oltre 2.000 i giornalisti in attesa di ricevere questa prestazione, per un importo lordo vicino ai 140 milioni, il cui pagamento consentirebbe allo Stato di incamerare imposte per circa 50 milioni; quantunque non iscritto alla COVIP, all’epoca non esisteva, il Fondo Ex Fissa ha ricevuto riconoscimento ufficiale con l’art. 59, comma 28, della legge 449 del 27 dicembre 1997 che lo ha definito: “Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionisti”;

il Fondo è citato in 15 relazioni della Corte dei Conti relative ai bilanci INPGI dal 1996 al 2019, in cui è definito: “Fondo integrativo di previdenza dei giornalisti italiani” o “Fondo di previdenza integrativa dei giornalisti” oppure “Fondo contrattuale denominato EX FISSA” o “Fondo integrativo contrattuale EX FISSA”;

il fondo Ex Fissa è stato considerato previdenza e non retribuzione differita dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 6137 del 9 marzo 2017;

tenuto conto che, sulla base della Convenzione sull’ex fissa del 15 luglio 1985, è fatto obbligo ai datori di lavoro versare al Fondo un contributo addizionale dell’1,50% e che tali somme continuano a affluire al Fondo speciale ex Fissa amministrato dall’Inpgi;

considerato che le parti sociali avevano introdotto presso l’Inpgi dall’aprile 2009 un Fondo contrattuale addizionale (0,60% della retribuzione imponibile, di cui 0.50% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del giornalista dipendente) a contabilità separata, per “far fronte alle finalità sociali che le parti, nell’esercizio delle propria autonomia, valuteranno come meritevoli di tutela”;

dato atto, altresì, che tale Fondo dovrebbe avere una dotazione attiva di circa 40 milioni di Euro;

quale sia la situazione reale dei crediti maturati dai giornalisti aventi titolo a percepire la indennità cosiddetta ex Fissa, sia ante 2015 che dal 1° Gennaio 2015, data di entrata in vigore dell’accordo 24.06.2014 di gestione speciale;

quali iniziative per quanto di rispettiva competenza, intendano adottare al fine di salvaguardare una forma di risparmio costituzionalmente garantita dei giornalisti in attività e in pensione beneficiari del Fondo integrativo ex fissa.

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