Gianni Dragoni per l’Ufficio Studi e Ricerche di Puntoeacapo
L’Inps ha ufficializzato che non c’è un inasprimento delle restrizioni per i giornalisti prepensionati a svolgere altre attività lavorative. Nulla cambia rispetto alle norme attuali. Rimane in vigore solo il divieto, introdotto con il D. Lgs. 15 maggio 2017 n. 69, a fare collaborazioni o svolgere eventuali altre attività retribuite per l’azienda o per il gruppo editoriale dal quale il giornalista è stato prepensionato. Continuano pertanto ad essere consentite collaborazioni o attività lavorative con altri gruppi editoriali, imprese o enti.
Il documento è sul sito dell’Inps
Il chiarimento ufficiale dell’Inps è stato comunicato con un “messaggio” pubblicato sul proprio sito, il n. 644 del 10 febbraio 2023 (per leggerlo clicca qui). Viene così confermato “per tabulas” quanto anticipato da Puntoeacapo il 2 febbraio scorso, dopo la confusione suscitata dalla circolare Inps n. 10 del 31 gennaio 2021, nella quale l’Inps arrivava alla seguente conclusione: “Pertanto, a fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero. Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico inizi un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, il trattamento pensionistico è revocato dal momento dell’inizio dell’attività lavorativa”. In realtà l’Inps non aveva specificato, ma lo fa ora con il “messaggio”, che l’incompatibilità dell’assegno di prepensionamento c’è solo con un’attività lavorativa con il gruppo editoriale dal quale il giornalista è stato prepensionato.
Il testo del “messaggio”
Nel “messaggio” del 10 febbraio, firmato dal direttore generale Vincenzo Caridi, l’ente presieduto da Pasquale Tridico dice:
“A seguito di richieste di chiarimenti pervenute in merito alla formulazione degli ultimi due capoversi del paragrafo 2.5 della circolare n. 10 del 31 gennaio 2023 con riferimento allo svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con il presente messaggio si forniscono i seguenti chiarimenti.
- Attività lavorativa presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento ovvero appartenente al medesimo gruppo editoriale
A fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale.
Pertanto, il trattamento pensionistico è revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge l’attività lavorativa presso tali aziende.
2. Attività lavorativa presso altri datori di lavoro
La pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, è compatibile con l’attività lavorativa presso datori di lavoro diversi da quelli di cui al paragrafo 1”.
Non c’è divieto di cumulo dei redditi
Il messaggio ricorda quindi quanto già era stato chiarito dall’Inps con una circolare del 28 luglio 2022, poche settimane dopo il passaggio dall’Inpgi all’ente pubblico della funzione previdenziale, l’ex Inpgi 1, cioè che _ a differenza di quanto accadeva con il Regolamento Inpgi _ con il passaggio all’Inps per i giornalisti non c’è più un divieto di cumulo dei redditi da prepensionamento o da pensione di anzianità con altri redditi da lavoro.
Dice il messaggio dell’Inps:
“L’articolo 37, comma 4, della legge n. 416 del 1981 prevede che: “Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità”. Come chiarito al paragrafo 11 della circolare n. 92 del 28 luglio 2022, a decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o successivamente, trova applicazione la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non trova applicazione l’articolo 15 del “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017.
Alla luce delle disposizioni citate si chiarisce che, a decorrere dal 1° luglio 2022, il trattamento derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo”.
Lascia per primo un commento