di Giovanni Innamorati *
Giuro che quello che state per leggere è vero. Un simile esordio non dovrebbe essere necessario per il racconto di un giornalista, che è deontologicamente tenuto a riferire la “verità sostanziale dei fatti”. Ma i fatti che sto per raccontare sono talmente inverosimili, a causa di chi li ha compiuti, che mi sono premunito. Eccoli.
Come molti ricorderanno al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (CNOG) di novembre il presidente Carlo Bartoli aveva portato in votazione una delibera che in via interpretativa modificava l’articolo 34 della legge 69/1963, quello che riguarda l’accesso alla professione.
In questo “nuovo articolo 34” il praticantato di un candidato non richiedeva più il lavoro all’interno di una testata giornalistica guidata da un direttore responsabile, come prevede la legge. Il candidato poteva richiedere che l’Ordine regionale riconoscesse il fatto che svolge una attività giornalistica, dimostrando di ricevere un certo compenso per essa.
Tale delibera aveva spaccato il Consiglio nazionale che comunque lo aveva approvato a stretta maggioranza; immediato il ricorso al Ministero della Giustizia di quanti avevano votato contro tale delibera, ed inevitabile la lettera dello stesso ministero che ricordava due elementi, sottolineati anche dai ricorrenti:
1) il praticantato, in base alla legge 69/1963, è tale se l’attività è svolta in una testata giornalistica con un direttore responsabile e non in un semplice blog;
2) in via interpretativa non si può modificare una legge, a cui può metter mano solo il Parlamento.
Incredibilmente al CNOG del 28 marzo il presidente Bartoli ha ripresentato una delibera quasi identica, a detta dei critici perfino peggiorativa, affermando di aver avuto l’assenso preventivo del Ministero; a riprova di ciò ai Consiglieri fu consegnato un breve scritto del direttore generale degli Affari interni del ministero, Giovanni Mimmo, contenente un assenso preventivo alla delibera, anche se quest’ultima non veniva descritta.
Questa è stata dunque approvata dal CNOG, ancora una volta con una spaccatura verticale, e ancora una volta con un secondo ricorso al ministero da parte dei contrari, che hanno sollevato le medesime obiezioni del primo ricorso. Puntuale come un orologio svizzero il 29 aprile è arrivata una nuova lettera di Mimmo al presidente Bartoli e ai presidenti degli Ordini regionali (e per conoscenza al viceministro Francesco Paolo Sisto, che ha la delega sull’Ordine dei giornalisti).
Questa seconda lettera è nei toni ancora più aspra della prima: “Come già esaustivamente argomentato (…) il complesso normativo contenuto negli articoli 33 e 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, stabilisce in modo chiaro e univoco i requisiti e le modalità per l’iscrizione nel registro dei praticanti, ancorandola al riferimento diretto e ineludibile a una testata e un direttore responsabile. Ne consegue, inevitabilmente, che l’unica possibile accezione di legittimità dei criteri “interpretativi” adottati con la delibera del 28 marzo 2023 da codesto Consiglio nazionale può risiedere in un loro affiancamento a quelli di matrice legale: questi, invero, sono attualmente vigenti e non possono in alcun modo essere pretermessi, sino a quando, per ipotesi, non dovessero essere modificati dal legislatore”.
La lettera del direttore generale del ministero della Giustizia si chiude in modo altrettanto fermo rivolgendosi ai Consigli regionali: “Al contempo, e negli stessi termini, si invitano codesti Consigli regionali, sottoposti, al pari di quello nazionale, alla vigilanza del Ministero della Giustizia, a fare riferimento in ogni caso, per l’accesso al praticantato giornalistico, alle previsioni contenute nelle norme primarie che regolamentano la professione del giornalista, al fine di non consentire accesso indebito a soggetti privi dei requisiti imposti dal quadro normativo attualmente vigente”.
Fino a quel punto eravamo nell’ambito della protervia della maggioranza interna al CNOG. Da qui il racconto entra nella sfera dell’inverosimile, che mi ha spinto al giuramento iniziale. Al Consiglio nazionale del 4 maggio scorso, il presidente dell’Ordine ha presentato una nuova delibera che ignora la lettera-ingiunzione del ministero e che contiene le linee guida per gli Ordini regionali affinché applichino il “nuovo articolo 34”.
Alle incredule obiezioni di alcuni consiglieri, Bartoli ha replicato sostenendo che la lettera del dg Mimmo non contestava la delibera del Cnog del 28 marzo, bensì il successivo comunicato dello stesso Bartoli pubblicato sul sito dell’Ordine che illustrava la delibera. L’ulteriore passo ha condotto dalla sfera dell’inverosimile a quella del dadaismo: il vicepresidente del Cnog, Angelo Baiguini, ha ingiunto gli Ordini regionali di applicare la delibera contestata dal ministero: se un aspirante praticante si vedesse respinta la richiesta dal proprio Ordine regionale e si rivolgesse in seconda istanza all’Ordine nazionale, questo gli darebbe ragione e denuncerebbe per omissione d’atto d’ufficio l’Ordine regionale. Il Cnog si è dunque concluso in una riedizione del Cabaret Voltaire di Tristan Tzara.
Questi i fatti, che richiedono un paio di riflessioni. La prima riguarda l’assenza di cultura giuridica da parte di chi oggi guida l’Ordine e il sindacato. La sollecitazione a varare quanto prima questo nuovo accesso alla professione arriva infatti dalla Fnsi o meglio dalla maggioranza che attualmente governa il sindacato. Senonché un sindacato è una associazione che può determinare da sola, in autodichia, le proprie regole e le proprie strutture interne, mentre un Ordine è un ente di diritto pubblico regolato da una legge, che può essere cambiata solo dal Parlamento e non dall’Ordine stesso.
L’aspetto dadaista della vicenda è esattamente questo: da una parte la presidenza Bartoli si è impegnata (anche economicamente con uno stanziamento “monstre” di 200 mila euro) per celebrare i 60 anni della legge istitutiva dell’Ordine, appunto la 69 del 1963, e giustamente dà vita ad una Commissione speciale per la riforma dell’Ordine (di cui faccio parte) che rediga una proposta da presentare al Parlamento; dall’altra tira fuori dal cilindro (a novembre il nuovo articolo 34 è sbucato fuori dal nulla) una innovazione che potrebbe essere plausibile se non ci fosse l’Ordine e se ci fosse una semplice associazione sindacale che magari gestisce l’Albo dei giornalisti, come avviene in altri Paesi.
A fronte di un eventuale terzo ricorso al Ministero, come reagirà quest’ultimo? Ci sarà un commissariamento ad acta? Il rischio esiste, ed è il possibile scenario a cui sta conducendo l’attuale presidenza e l’attuale segreteria dell’Ordine, sotto mandato della Fnsi.
La seconda riflessione riguarda il merito del “nuovo articolo 34”. Prima dell’avvento del web, giornalisti ed editori avevano il monopolio della comunicazione pubblica, visti gli ingenti investimenti necessari per aprire un giornale o una tv o una radio. Oggi la Rete abbatte la barriera economica e chiunque può accedere a costo zero al dibattito pubblico, con un blog o un semplice account su una piattaforma social.
Davanti a questo scenario se i giornalisti vogliono difendere il proprio ruolo, quello di informare l’opinione pubblica, e vogliono quindi anche tenere in vita l’Ordine, devono differenziare il più possibile la propria professione dal resto della comunicazione. Ad esempio accentuando l’ancoraggio della professione alla deontologia.
Il “nuovo articolo 34” va in direzione opposta: chiunque fa comunicazione è un giornalista, basta che ricavi un guadagno da questa attività. Ha allora senso tenere in vita l’Ordine? Attendiamo risposta dai Tristan Tzara che guidano l’Ente.
* Consigliere dell’Ordine nazionale dei giornalisti
Giovanni Innamorati ha fotografato perfettamente la situazione che si è venuta a creare. Il vero problema oggi apparentemente irrisolvibile è rappresentato dalla lettera del 17 marzo dove il DG del ministero della Giustizia Giovanni Mimmo (forse fidandosi delle rassicurazioni intese verbali del vice ministro avvocato Sisto già legale di fiducia della FNSI) smentisce se stesso per iscritto con sole 4 righe in via preventiva e non può quindi prendere più posizione ufficiale contro il CNOG sui nuovi criteri interpretativi dell’art. 34 legge 69 del 1963 sul praticantato giornalistico, https://reserved.odg.it/ODGfiles/nota%20Min%20della%20Giustizia%20-%20criteri%20interpretativi%20art.%2034.pdf . Si è così determinato un vero guazzabuglio giuridico tra il CNOG (ente pubblico) e il ministero vigilante della Giustizia! La lettera del dott. Mimmo del 17 marzo è assolutamente anomala perché sarebbe la 1^ volta che il ministero della Giustizia approva per iscritto in via preventiva con sole 4 righe una bozza di riforma che aveva già bocciato qualche mese prima con 4 pagine! E di fatto è anche la 1^ volta che il D.G. Mimmo con la sua lettera del 2 maggio smentisce di nuovo se stesso prendendo le distanze anche dalla seconda delibera del CNOG del 28 marzo https://www.odg.it/wp-content/uploads/2023/03/Ministero-GIUSTIZIA-nota-29aprile-su-Criteri-Interpretativi-art-34.pdf . E’ evidente che la questione vada trattata direttamente in prima persona dal ministro della Giustizia Nordio. Altrimenti il ministero perderebbe la faccia e qualcuno negli Ordini regionali dei giornalisti potrebbe dare paradossalmente esecuzione alle ultime illegali direttive del CNOG! Si capisce lontano un miglio che la lettera del 17 marzo ha sì la firma di Mimmo, ma è stata con ogni probabilità ideata da altri (cioé dal vice ministro avvocato Sisto di cui Mimmo si è fidato ingenuamente). Per cautelarsi in qualche modo e non perdere il posto il dott. Mimmo per il patatrac che aveva combinato ha poi scritto la lettera del 2 maggio dove si arrampica sugli specchi invitando al rigoroso rispetto della legge 69 del 1963 senza però fare a pezzi – anzi tollerandola – la riforma approvata il 28 marzo e ora ribadita il 4 maggio dal CNOG.
Basta rileggere il primo capoverso in alto della terza pagina della lettera del DG Mimmo del 2 maggio dove per iscritto in modo equivoco viene usato il termine “possono” per mantenere in vita dei criteri interpretativi di fatto inattuabili perché contrastano apertamente con la legge. Avrebbe dovuto invece usare termini più drastici e trancianti contro la delibera del 28 marzo, ma non poteva usarli proprio perché aveva dato il suo via libera preventivo con la lettera del 17 marzo. Ecco perché la delicata questione deve essere risolta direttamente dal ministro Nordio che deve soprattutto impartire direttive precise e inequivocabili ai 180 giornalisti rappresentanti dei 20 Ordini regionali (che sono tutti enti pubblici vigilati dal ministero della Giustizia) i quali hanno il diritto di conoscere oggi con esattezza quale sia la normativa da applicare per il riconoscimento del praticantato giornalistico senza incorrere nei fulmini della legge.