PREPENSIONAMENTI E LIMITI AL CUMULO, UN VADEMECUM

a cura di Pierluigi Franz *

Il problema del cumulo tra la pensione e gli altri redditi prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini e dei sessanta per le donne è uno dei nodi fondamentali della stagione dei prepensionamenti che si annuncia nel giornalismo italiano. Ecco un utile vademecum.

* Sindaco Inpgi, esponente di Puntoeacapo

CUMULO PENSIONE – REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED AUTONOMO
Art. 15 Regolamento INPGI
Decorrenza 1° gennaio 2009

Il 13 luglio 2009 i Ministeri vigilanti hanno approvato definitivamente la delibera dell’Inpgi che fissa il limite annuo di cumulabilità a 20.000,00  euro con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009 ed estende anche al lavoro dipendente (fatta eccezione per la pensione di invalidità relativamente al lavoro dipendente giornalistico) la stessa normativa applicabile al lavoro autonomo.

Queste le possibilità di cumulo in vigore (con effetto retroattivo) dal 1° gennaio 2009
 

1)    Pensioni di vecchiaia e pensioni di anzianità liquidate con almeno 40 anni di contribuzione

Le pensioni di vecchiaia (uomini 65 anni- donne 60 anni) e le pensioni di anzianità liquidate con almeno 40 anni di contribuzione sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza.
 

2)    Pensioni di anzianità, liquidate con meno di 40 anni di contribuzione e pensioni di vecchiaia ex art. 37 L. 416/81 (prepensionamenti)

Le pensioni di anzianità, liquidate con meno di 40 anni di contribuzione e le pensioni di vecchiaia ex art. 37 L. 416/81 (prepensionamenti), sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo di qualsiasi natura fino al limite massimo di euro 20.000,00. L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile (franchigia di 20 mila euro), nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile.

 

3)    Pensioni di invalidità
La pensione di invalidità  è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo di qualsiasi natura e dipendente non giornalistico fino al limite massimo di 20.000,00 euro. L’eccedenza reddituale rispetto al tetto cumulabile (franchigia di 20 mila euro), nei limiti del 50% del trattamento stesso, va ad abbattere la pensione erogabile.
 

IL LIMITE DI EURO 20.000,00 (riferito all’anno 2009) SARA’ RIVALUTATO OGNI ANNO SECONDO I COEFFICIENTI ISTAT.

 

Esempi riferiti ad un importo pensionistico annuo di € 70.000,00

1) importo reddito da lavoro di € 15.000,00

 

In questo caso, ricadendo l’importo nella quota di franchigia, il reddito da lavoro è totalmente cumulabile. Pertanto il reddito complessivo del pensionato sarà dato da:

  • pensione erogabile
€   70.000,00
  • reddito da lavoro

       €   15.000,00

 

  • Totale complessivo annuo
       €   85.000,00

 



2) importo reddito da lavoro di € 30.000,00

 

 

 

In questo caso, essendo il reddito da lavoro superiore al limite cumulabile di € 20.000,00, la quota da decurtare dal trattamento pensionistico è determinata dalla differenza fra il reddito da lavoro e la franchigia: € 30.000,00 – € 20.000,00 = € 10.000,00 (quota incumulabile di pensione). Pertanto il reddito complessivo del pensionato sarà dato da:

 

  • pensione erogabile (€ 70.000,00 – € 10.000,00)    €   60.000,00
  • reddito da lavoro                                                    €   30.000,00
  • Totale complessivo annuo                                    €   90.000,00

  

3) importo reddito da lavoro che supera il 50% della pensione


In questa ipotesi, per qualsiasi reddito da lavoro che superi il 50% del trattamento pensionistico la quota di pensione che sarà decurtata è determinata dalla differenza fra il il 50% del trattamento pensionistico e la franchigia: € 35.000,00 – € 20.000,00 = € 15.000,00 (quota incumulabile di pensione).   Pertanto il reddito complessivo del pensionato sarà dato da:

  • pensione erogabile (€ 70.000,00 – € 15.000,00)     €   55.000,00
  • reddito da lavoro                                                     €   35.000,00
  • Totale complessivo annuo                                    €   90.000,00

 

 ************

Di seguito sono elencate le varie tipologie di pensione. Cliccando sul singolo tipo di pensione è possibile visualizzare, nel dettaglio, la nuova normativa applicabile

 

 

TIPOLOGIA DI PENSIONE

NORMATIVA DAL 1.1.2009

VECCHIAIA

Lavoro dipendente e autonomo: totale cumulabilità

ANZIANITA’ CON ALMENO 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE

Lavoro dipendente e autonomo: totale cumulabilità

ANZIANITA’

Lavoro dipendente e  autonomo: cumulabilita’ fino a Euro 20.000,00; l’eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione

PREPENSIONAMENTI L. 416/81

Lavoro dipendente e  autonomo: cumulabilita’ fino a Euro 20.000,00; l’eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione

INVALIDITA’

Lavoro dipendente:

A. di natura giornalistica: Totalmente incumulabile, sospensione della pensione.
B. di natura non giornalistica: cumulabilità fino a Euro 20.000,00; l’eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione

Lavoro autonomo: cumulabilita’ fino a Euro 20.000,00; l’eccedenza è decurtabile fino al 50% della pensione.

 

 

ATTENZIONE !!!

  1. Le pensioni di anzianità liquidate con meno di 40 anni, i prepensionamenti ex art. 37 L. 416/81 e le invalidità (tranne il lavoro giornalistico), agli effetti del cumulo, sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l’età prevista per le pensioni di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne).
  2. Tutti i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo a prestazioni
  3. Ai fini della cumulabilità non hanno alcuna incidenza i redditi derivanti da capitale, da impresa, da fabbricati, prodotti all’estero

 

PENSIONE DI VECCHIAIA
La pensione di vecchiaia è quella che si ottiene – con almeno 20 anni di contribuzione – al raggiungimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne.

I titolari di pensione di vecchiaia possono cumulare interamente la pensione con i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo e/o dipendente.
 

PENSIONE DI ANZIANITÀ – liquidata con almeno 40 anni di contributi
Questo tipo di pensione si può ottenere con almeno 40 anni di contributi accreditati, a prescindere dall’età anagrafica

I titolari di pensione di anzianità liquidata con almeno 40 anni di contributi possono cumulare interamente la pensione con i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo e/o dipendente.

 

PENSIONE DI ANZIANITÀ – liquidata con meno di 40 anni di contributi
La pensione di anzianità può essere ottenuta:

  • con almeno 35 anni di contributi ed età anagrafica secondo il seguente schema

 

anno
età
2008 59
2009 59
2010 60
2011 60
2012 60
2013 61
2014 62
  • con almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età ma con abbattimento del trattamento pensionistico in relazione agli anni e mesi mancanti al raggiungimento dei requisiti richiesti dalla normativa.

La normativa sul cumulo illustrata in questa pagina riguarda tutti coloro che abbiano ottenuto la pensione con un requisito contributivo compreso tra 35 e 39 anni e 11 mesi (in altre parole, con almeno 35 anni di contributi ma con meno di 40).

Coloro che hanno ottenuto la pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi possono cumulare la pensione con redditi derivanti da attività autonoma e dipendente fino al limite massimo – per il 2009 – di 20.000,00 euro.
L’importo di reddito da lavoro che superi tale tetto comporta la decurtazione della pensione fino al limite massimo pari al 50 per cento della pensione stessa.

L’importo massimo di reddito da lavoro autonomo che il pensionato può percepire senza subire decurtazioni della pensione non è fisso, ma viene aggiornato ogni anno in relazione all’adeguamento degli indici ISTAT.

I titolari di pensione di anzianità (liquidata con meno di 40 anni di contributi), al raggiungimento del 65° anno di età (se uomini) e del 60° anno di età (se donne) potranno cumulare interamente la pensione con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Le dichiarazioni dei redditi per lavoro autonomo dovranno pervenire in via presuntiva all’inizio dell’anno nel quale si presume di conseguire redditi, ed in via definitiva entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Modello Unico ex 740) per lo stesso anno. Per la mancata comunicazione sono previste sanzioni pari all’importo di un anno di pensione, da recuperarsi senza alcun limite di importo, sui futuri ratei dovuti.
 

 

PREPENSIONAMENTO ART. 37 LEGGE 416/81
Coloro che hanno ottenuto la pensione in applicazione dell’art. 37 della legge 416/81 possono percepire redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro dipendente  e da attività autonoma fino al limite massimo – per il 2009 –  di euro 20.000,00.
L’importo di reddito da lavoro che superi tale tetto comporta la decurtazione della pensione fino al limite massimo pari al 50 per cento della pensione stessa.

L’importo massimo di reddito da lavoro autonomo che il pensionato può percepire senza subire decurtazioni della pensione non è fisso, ma viene aggiornato ogni anno in relazione all’adeguamento degli indici ISTAT.

I titolari di pensione ex legge 416/81, al raggiungimento del 65° anno di età (se uomini) e del 60° anno di età (se donne) potranno cumulare interamente la pensione con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Le dichiarazioni dei redditi per lavoro autonomo dovranno pervenire in via presuntiva all’inizio dell’anno nel quale si presume di conseguire redditi, ed in via definitiva entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Modello Unico ex 740) per lo stesso anno. Per la mancata comunicazione sono previste sanzioni pari all’importo di un anno di pensione, da recuperarsi, senza alcun limite di importo sui futuri ratei dovuti
 

PENSIONE DI INVALIDITÀ
La pensione di invalidità si ottiene – a prescindere dall’età anagrafica – quando sussistono, contemporaneamente, i seguenti tre requisiti:
1) l’iscritto deve essere riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l’attività professionale giornalistica (tecnicamente si parla di invalidità specifica);
2) deve essere effettivamente cessata l’attività professionale giornalistica;
3) devono risultare versati in favore del giornalista almeno 15 anni di contributi, oppure un minimo di 5 anni, di cui almeno un anno accreditato nell’arco dei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Coloro che sono titolari di una pensione di invalidità non possono percepire redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro giornalistico dipendente.
Tale tipo di pensione, infatti, è totalmente incumulabile con i redditi derivanti da lavoro giornalistico dipendente, pena la sospensione della pensione stessa.

Possono, invece, cumulare la pensione con redditi derivanti da attività dipendente di natura non giornalistica e da attività autonoma fino al limite massimo – per il 2009 –  fino a euro 20.000,00.
L’importo di reddito che superi tale tetto comporta la decurtazione della pensione, fino al limite massimo pari al 50 per cento della pensione stessa.

L’importo massimo di reddito da lavoro che il pensionato può percepire senza subire decurtazioni della pensione non è fisso, ma viene aggiornato ogni anno in relazione all’adeguamento degli indici ISTAT.

I titolari di pensione di invalidità al raggiungimento del 65° anno di età (se uomini) e del 60° anno di età (se donne), potranno cumulare interamente la pensione con i redditi da lavoro – sia autonomo che dipendente –  purchè non giornalistico.

Le dichiarazioni dei redditi per lavoro autonomo dovranno pervenire in via presuntiva all’inizio dell’anno nel quale si presume di conseguire redditi, ed in via definitiva entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Modello Unico ex 740) per lo stesso anno. Per la mancata comunicazione sono previste sanzioni pari all’importo di un anno di pensione, da recuperarsi senza alcun limite di importo, sui futuri ratei dovuti.

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