Statuto

 

Statuto di “Puntoeacapo – Giornalisti per la difesa della professione” 


Articolo 1

E’ costituita in Roma l’Associazione senza fini di lucro tra i giornalisti italiani «Puntoeacapo – Giornalisti per la difesa della professione» (di seguito Puntoeacapo).


Articolo 2
– Finalità di Puntoeacapo
L’Associazione Puntoeacapo ha i seguenti scopi:  

a) sostenere la libertà di informazione e la professione giornalistica, attraverso la tutela della rappresentanza, della difesa e della promozione dei diritti economici, sociali, professionali, sindacali e culturali dei giornalisti;  

b) promuovere attività culturali, analisi e studi sulle tematiche attinenti all’informazione;  

c) offrire agli iscritti supporti per la tutela legale e professionale, per la consulenza retributiva, previdenziale e fiscale;  

d) attivare per gli iscritti convenzioni in settori commerciali di interesse strumentale per il lavoro giornalistico;

e) promuovere l’ascolto e il confronto con i lettori per la affermazione dei valori della libertà di stampa e del diritto alla libertà di informazione.


Articolo 3
– Componenti dell’associazione
Fanno parte dell’Associazione quei giornalisti iscritti all’OdG la cui domanda di iscrizione sia stata accolta dal Consiglio esecutivo. I soci si dividono in ordinari, sostenitori o benemeriti in base alla quota associativa, personale e non trasmissibile, stabilita ogni anno dal Consiglio esecutivo ed hanno pari diritti. Particolari agevolazioni sono riconosciute ai giornalisti precari o disoccupati.


Articolo 4
— Organi della Associazione
Sono organi dell’Associazione:  

a) il Portavoce;  

b) il Consiglio esecutivo;   

c) il Collegio dei Probiviri;

d) il Consiglio di Consultazione;  

e) l’Assemblea degli iscritti.  

Il Consiglio esecutivo, il Collegio dei Probiviri e il Consiglio di Consultazione sono eletti dalla Assemblea degli iscritti convocata come collegio elettorale. Il Consiglio esecutivo, il Collegio dei Probiviri e il Consiglio di Consultazione possono essere sfiduciati da una Assemblea straordinaria convocata ad hoc.


Articolo 5
– Il Portavoce
Il Portavoce rappresenta l’Associazione e ne esprime all’esterno gli indirizzi politici e gestionali. Fa osservare lo Statuto; convoca, definendone l’Ordine del giorno, e presiede l’Assemblea dei soci almeno una volta l’anno; convoca, definendone l’Ordine del giorno, e presiede il Consiglio esecutivo; si avvale della collaborazione del Viceportavoce per la migliore gestione dell’Associazione.


Articolo 6
– Il Consiglio esecutivo
Il Consiglio esecutivo è composto dal Portavoce, dal Viceportavoce e da due Consiglieri. Il Viceportavoce coadiuva il Portavoce e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; ha la responsabilità organizzativa della Associazione; mantiene aggiornato l’elenco degli iscritti; redige i verbali delle sedute della Assemblea e del Consiglio esecutivo; assolve i compiti di segreteria; sovraintende, in conformità alle deliberazioni del Consiglio esecutivo, alla amministrazione dei fondi della Associazione e prepara il bilancio annuale (consuntivo e preventivo) da sottoporre all’approvazione del Consiglio esecutivo e quindi da pubblicare sul sito dell’Associazione. I due Consiglieri hanno rispettivamente la responsabilità dei rapporti con gli Enti di categoria (Ordine dei Giornalisti, INPGI, Casagit, Fondo di previdenza complementare) e la responsabilità della comunicazione attraverso il sito della Associazione e gli altri strumenti ritenuti idonei.


Articolo 7
– Il Consiglio di Consultazione
Del Consiglio di Consultazione fanno parte tre esponenti della Associazione, eletti dalla Assemblea tra i soci che abbiano incarichi nei vertici degli Enti di categoria (Ordine dei Giornalisti, INPGI, Casagit, Fondo di previdenza complementare), rispettando il principio della massima rappresentatività. Il Consiglio di Consultazione è periodicamente informato dal Consiglio esecutivo sull’attività della Associazione e collabora con il Portavoce ed il Viceportavoce esprimendo pareri e proposte.


Articolo 8
– Assemblea degli iscritti
L’Assemblea degli iscritti è convocata dal Portavoce in via ordinaria una volta l’anno, entro il 28 febbraio, per l’approvazione del bilancio (consuntivo e preventivo). L’Assemblea degli iscritti può essere convocata dal Portavoce in via straordinaria qualora circostanze eccezionali lo richiedano, e deve essere convocata entro 20 giorni quando sia richiesta da almeno un terzo degli iscritti, con domanda sottoscritta e indicante l’ordine del giorno. Della convocazione dell’Assemblea deve essere data comunicazione agli iscritti con almeno sette giorni di anticipo. All’Assemblea degli iscritti, ordinaria e straordinaria, partecipano con diritto di voto gli iscritti in regola con la quota associativa.


Articolo 9
  – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri tra cui un presidente eletto dall’Assemblea degli iscritti. Il Collegio, integrato dai componenti il Consiglio di Consultazione, su richiesta degli iscritti che abbiano tra loro delle vertenze, esercita le funzioni normalmente espletate dai collegi arbitrali. Il Collegio dei Probiviri, ascoltato il Consiglio di Consultazione, delibera.


Articolo 10
– Durata degli incarichi
Il Portavoce, il Consiglio esecutivo, il Collegio dei Probiviri e il Consiglio di Consultazione durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.


Articolo 11
– Elettorato
Tutti gli iscritti alla Associazione, in regola con la quota associativa, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. La candidatura al ruolo di Portavoce deve essere presentata al Viceportavoce uscente almeno sette giorni prima della Assemblea degli iscritti convocata come seggio elettorale. Il candidato Portavoce indica per scritto i nomi del Viceportavoce e dei due Consiglieri che compongono la sua squadra. I candidati al Collegio dei Probiviri e al Consiglio di Consultazione devono presentare la propria candidatura singolarmente almeno sette giorni prima della Assemblea degli iscritti convocata come seggio elettorale. Il Consiglio esecutivo definisce un Regolamento elettorale da pubblicare sul sito della Associazione almeno un mese prima della data delle prime elezioni.


Articolo 12
– Doveri degli iscritti
L’iscritto si impegna a rispettare le decisioni dell’Assemblea degli iscritti, i principi riportati nello Statuto e gli obblighi di lealtà nei confronti della Associazione e degli iscritti. Nei confronti dell’iscritto in palese contraddizione con questi doveri, il Collegio dei Probiviri delibera, ascoltato il Consiglio di Consultazione, la decadenza dalla Associazione.


Articolo 13
– Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote annuali dei soci, il cui importo sarà stabilito dal Consiglio esecutivo entro il 30 novembre di ciascun anno. E’ fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione. In caso di scioglimento della Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre Associazioni analoghe o a fini di pubblica utilità.


Articolo 14
– Modifiche statutarie
Lo Statuto, il Regolamento elettorale e ogni altro atto normativo della Associazione, possono essere modificati da una Assemblea convocata ad hoc e con una maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Le modifiche proposte devono essere presentate agli iscritti con l’atto di convocazione della Assemblea ad hoc.


Articolo 15
– Norme generali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al codice civile e le norme vigenti.  

Norma transitoria  

Il presente statuto di Puntoeacapo è approvato all’unanimità il 20 aprile 2015 da una Assemblea costitutiva composta dai giornalisti eletti negli Enti e nelle Istituzioni nelle liste sostenute da Puntoeacapo, oltre che dai soggetti fondatori del gruppo costituitosi nel 2001 come componente della Fnsi e da quanti più assiduamente a giudizio dell’esecutivo hanno contribuito al successo del gruppo.