CONCORSO RAI, IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO DEL TAR

Pubblichiamo il testo integrale del decreto del Tar che ammette con riserva un candidato al bando Rai che non ha potuto presentare la domanda in quanto residente nel Lazio. Il ricorrente era assistito dal Codacons. Ricordiamo che il prossimo 7 ottobre ci sarà la trattazione collegiale del caso. 

N. 04124/2010 REG.DEC.
N. 08040/2010 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 8040 del 2010, proposto da:
F. M., rappresentato e difeso dagli avvocati Annarita Di Battista e Giovanni Di Battista, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 113;
contro
Soc. R.A.I. – Radio Televisione Italiana S.p.a., in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini,14;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del bando pubblicato in data 1°.09.2010, avente ad oggetto una procedura di selezione di personale giornalistico presso le sedi regionali della R.A.I..

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che il pregiudizio lamentato deriva al ricorrente dalla impossibilità di inoltrare domanda di partecipazione alla selezione di cui si tratta, per via telematica, in quanto la modulistica informatica predisposta dall’amministrazione non consente la spedizione del documento nel caso in cui il concorrente non abbia la residenza nella regione in cui è destinata a svolgersi l’attività lavorativa, come previsto dalla impugnata clausola del relativo bando;
Ritenuto che ai fini della necessaria tutela cautelare va disposta, in via provvisoria, l’ammissione con riserva del ricorrente alla procedura selettiva in questione, con obbligo per l’amministrazione di rimuovere il blocco informatico che impedisce l’invio della domanda di partecipazione ovvero di ritenere utilmente prodotta la domanda già presentata dall’interessato in versione cartacea, mediante utilizzo del “form on line” predisposto dall’amministrazione stessa;

P.Q.M.
Accoglie provvisoriamente, nei sensi di cui in motivazione, la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 ottobre 2010.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 24 settembre 2010.

 

  Il Presidente
  Italo Riggio

 

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