CONTRATTO, IL “FANTASMA DEL 1959”. PICCOLO CONTRIBUTO CONTRO LA DISINFORMATSIJA

Ma gli editori potrebbero veramente denunciare il contratto dei giornalisti e applicare il contratto collettivo del 1959? E perché proprio quello del 1959? C’è un rischio del genere e che cosa potrebbe succedere? Oppure è soltanto “terrorismo informativo” per far digerire alla categoria una bozza di contratto, quella su cui si sta trattando, che ha già suscitato il netto parere contrario di alcuni Cdr? Il contratto in vigore è stato o sarà disdettato? Proviamo a rispondere.

Si parla del contratto del 1959 perché è stato l’unico che si considera “avente forza di legge”, in quanto in legge è stato trasformato nel 1961. Gli altri contratti, da allora, sono stati disdettati tutti. Anche quest’ultimo, che pure resta in vigore. E’ stato disdettato dalla Fnsi, cioè dal nostro sindacato, già quattro anni fa. Perché è questa la procedura: prima di aprire un tavolo si disdetta il contratto precedente. Per tre anni, i colleghi se lo ricorderanno, Fnsi e Fieg si sono scontrate.

Abbiamo fatto 18 giorni di sciopero senza che la trattativa neanche cominciasse. Ma mai in quella fase a parte qualche larvata minaccia, e nonostante la durezza dello scontro, gli editori hanno provato ad applicare il contratto del 1959.

Per un motivo banale: non gli conviene. E probabilmente neanche possono. Le retribuzioni non si possono toccare: valgono i trattamenti di miglior favore acquisiti dai lavoratori. Ed è questo che interessa veramente i datori di lavoro: ridurre il costo del lavoro. Dal punto di vista normativo, gli editori non hanno nessun interesse ad applicare il contratto del 1959/1961.

Il multimediale non esiste, le sinergie vanno pagate, anche per un solo articolo ceduto, il 20% dello stipendio in più.Non dico che sia previsto il ritorno all’assunzione dei linotipisti, ma poco ci manca, non essendo disciplinate in nulla le rivoluzioni tecnologiche avvenute in cinquant’anni.

Non esiste la settimana corta, ma non si può derogare allo Statuto dei lavoratori e alla legge dello Stato, e una giornata di riposo, considerando che la domenica è per molti giornalisti giornata lavorativa o  potenzialmente lavorativa, è tutelata dall’articolo 36 della Costituzione. E poi il mandato dei Cdr (rinnovabile) è di un anno solo. Per chi lo ha fatto a tempo pieno, sa quanto è meglio!

Va poi valutato, riguardo agli aspetti normativi, l’impatto di una legge del 1959, la 741, che recita all’articolo 7: “I trattamenti economici e normativi minimi, contenuti nelle leggi delegate, si sostituiscono di diritto a quelli in atto, salvo le  condizioni, anche di carattere aziendale, più favorevoli ai lavoratori. Essi conservano piena efficacia anche dopo la scadenza o il rinnovo dell’accordo o contratto collettivo cui il Governo si è uniformato sino a quando non intervengano successive modifiche di legge o di accordi e contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria. Alle norme che stabiliscono il trattamento di cui sopra si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”. 

Per concludere: sono gli editori a dover avere paura del contratto del 1959, non i giornalisti!

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