PICCOLO VADEMECUM DELLE NORME SU STATI DI CRISI E PREPENSIONAMENTI

Per chiarire i problemi legati ai prepensionamenti, ecco l’attuale complessa normativa in vigore (legge 416 del 1981 integrata dalle ultime 3 modifiche apportate quest’anno dal Parlamento). A parte pubblichiamo l’articolo di Pierluigi Franz che spiega le particolarità delle regole.

Testo coordinato degli artt. 35 – 36 – 37 e 38 della legge sull’editoria n. 416 del 5 agosto 1981 e successive integrazioni e modificazioni, aggiornato all’8 ottobre 2009:
                                                   
                                       Art. 35

(Trattamento straordinario di integrazione salariale)

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.

L’importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell’industria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell’articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall’articolo 2, quinto comma, della L. 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell’impresa e, nei casi di cessazione dell’attività aziendale, anche in costanza di fallimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI).

                                     Art. 36
                 (Risoluzione del rapporto di lavoro)

I dipendenti delle aziende di cui all’articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all’indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall’obbligo del preavviso in caso di dimissioni.

                                Art. 37
                (Esodo e prepensionamento)

1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento di cui all’articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell’anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d’ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l’anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;

b) per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell’articolo 4 del regolamento adottato dall’INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.

1 bis. L’onere annuale sostenuto dall’INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b),pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, é posto a carico del bilancio dello Stato.

L’INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell’età prevista per l’accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l’onere conseguente é posto a carico del bilancio dell’INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato.

2. L’integrazione contributiva a carico dell’INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l’anzianità contributiva é maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l’età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.

3. La Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull’importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l’ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.

4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.

5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non é compatibile con le prestazioni a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.

N.B. COMMI A TUTTI GLI EFFETTI AGGIUNTIVI E/O INTEGRATIVI DELL’ART. 37 DELLA LEGGE 416/81 ANCHE SE FORMALMENTE NE SONO ESCLUSI:

1) l’art. 19, comma 18-quater, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale N. 22 del 28 Gennaio 2009) di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 (in Gazzetta Ufficiale – n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L):

“Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’art. 37 della legge 5 agosto 1981 n. 416, come da ultimo modificato modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del presente decreto”.

2) l’art. 41 bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008) convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 14 (in Supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2009), recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”:

A) “Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981 n. 416 in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008 n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all’importo massimo di 20 milioni di euro annui, con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) per il finanziamento dell’onere eccedentario”;

B) “Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

                                                                 Art. 38
                                                                (INPGI)

L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951 n. 1564, 9 novembre 1955 n. 1122 e 25 febbraio 1987 n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all’articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963 n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare entro il 30 giugno 2001 per il mantenimento dell’iscrizione presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.

L’INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 35.

Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell’INPGI.

Le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.

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