SOPAF, IL DOCUMENTO DI INPGI FUTURO AGLI ATTI: PERCHE’ BISOGNA COSTITUIRSI PARTE CIVILE

Ecco le motivazioni che rendono necessaria la costituzione di parte civile dell’Inpgi al processo Sopaf in cui è imputato l’ex presidente Andrea Camporese, che inizia a Milano il 21 aprile. Pubblichiamo il documento che i consiglieri di amministrazione di Inpgi Futuro Paola Cascella e Carlo Chianura hanno allegato al verbale della riunione in cui il Cda ha deciso la costituzione.

Rileviamo che Andrea Camporese, dal 2008 al 2015 presidente dell’INPGI:
1. Ha deliberato l’atto numero 42 del 19/02/2009 in violazione dell’articolo 6 dello statuto INPGI e della delibera del CdA numero 38 del 15/05/2008.
1.1 Tale delibera, adottata in mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza, ignorando le relazioni  Imbimbo-Manetta e Fano, rispettivamente dirigenti responsabili del Servizio Immobiliare Tecnico, del Servizio Immobiliare Amministrativo e del Servizio Investimenti Finanziari, consentì l’acquisto dalla SOPAF SpA di 224 quote del Fondo Immobili Pubblici FIP al prezzo secondo quanto si sostiene scontato di 30 milioni di euro, utilizzando i Fondi della Gestione Separata INPGI, nonostante le criticità segnalate nella relazione Imbimbo-Manetta e nonostante la relazione Fano avesse indicato la necessità di uno sconto vicino al 10% per tale operazione e avesse suggerito di non investire più di 5-10 milioni di euro.
2. Il GIP del Tribunale di Milano, con decreto 4/2/2016 ha rinviato a giudizio Camporese, Ciaperoni, Paparella e Toschi per concorso in truffa ai danni di INPGI per quanto sopra descritto.
2.1 Il 3/03/2009 Camporese secondo quanto si legge nel decreto del GIP versò a SOPAF 30 milioni di euro utilizzati da SOPAF per pagare a Immowest Promotus Holding Gmbh le 224 quote FIP, così consentendo a SOPAF di acquistare con i soldi di INPGI tali quote con una plusvalenza per SOPAF di 7.600.000,00 euro.
2.2 Camporese sottopose la propria delibera alla ratifica del CdA convincendolo a ratificarla.  
3. Il GIP ha ritenuto che ciò Camporese fece perché corrotto con un importo di almeno 200.000,00 euro per il compimento di atti contrari ai suoi doveri di ufficio, anche per gli investimenti che Camporese aveva veicolato su Adenium SGR SPA ricavando inoltre, come prezzo della corruzione, nel 2011 e nel 2012 un posto di componente del Comitato di Investimenti di un Fondo di Fondi di Private Equity denominato Adenium Fund, remunerato con € 25.000,00 l’anno e ottenendo, in data 4/03/2013, l’accensione di relazione bancaria n. 12872890 presso BSI S.A. di Lugano intestata a Toschi, e da questi detenuta fiduciariamente per conto di Camporese, in cui veniva versata l’8/3/2013 la somma di € 142.500,00 di poi utilizzata con prelevamento per contati nel corso del tempo il tutto in Milano, in Svizzera e altrove tra il 2011 e il 2013.
4. Ferma la presunzione di non colpevolezza (articolo 27 della Costituzione), la eccezionale gravità dei fatti contestati, l’enorme rilievo mediatico, la oggettiva e documentata violazione dei suoi poteri-doveri nell’adottare la delibera di acquisto, hanno determinato un forte e concreto danno di immagine per l’INPGI riconosciuta parte offesa per i reati contestati, oltre al danno di natura economica (danno emergente e lucro cessante).
5. Anche indipendentemente dall’accertamento della rilevanza penale dei fatti così come contestati, è evidente la rilevanza deontologica e civile dei comportamenti addebitati a Camporese nell’adottare illegittimamente per quanto sopra esposto la delibera di acquisto e per avere accettato di sedere nel Comitato di Investimenti del Fondo Adenium di proprietà SOPAF, con un compenso di 25.000,00 euro l’anno per i favori resi.
Tanto premesso e documentato, chiediamo che il CdA INPGI deliberi la costituzione di parte civile nel processo chiamato all’udienza del 21 aprile 2016 dinanzi al Tribunale di Milano sezione II penale, come hanno già fatto la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali e l’ENPAM per i fatti che li riguardano e che li hanno danneggiati, per richiedere il risarcimento dei danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, in rapporto con i comportamenti di Camporese e degli altri imputati.

 

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