INPGI, PERCHE’ NO AL PRELIEVO SULLE PENSIONI

 

Una misura illegittima perché il Cda Inpgi si sostituisce al Parlamento. Ecco il motivo per cui Inpgi Futuro con i suoi consiglieri Carlo Chianura e Paola Cascella ha votato no al prelievo forzoso sulle pensioni in essere dei giornalisti. Prelievo che, come ci ha precisato la direttrice dell’istituto Mimma Iorio non entrerà in vigore prima dell’ok dei ministeri e comunque non sarà retroattivo.

Qui la nota tecnico-esplicativa a cura dell’istituto.

Non è solo e tanto una questione di equità, non secondaria visto che i giornalisti tra mancata perequazione e contributo di solidarietà contenuto nella Finanziaria 2013 hanno finora sborsato circa 30 milioni di euro. Non pochissimi.

Vediamo nel dettaglio qual è il prelievo deciso. Nessun prelievo per le pensioni fino a 37.999 euro. Per le pensioni tra i 38.000 e i 56.999 euro, prelievo dell’1 per cento. Al quale si somma per le pensioni tra i 57.000 e i 74.999 euro un prelievo del 2 per cento. Al quale si somma per le pensioni tra i 75.000 e i 109.999 euro un prelievo del 5 per cento. Al quale si somma per le pensioni tra i 110.000 e i 149.999 euro un prelievo del 10 per cento. Al quale si somma per le pensioni tra i 150.000 e i 199.999 euro un prelievo del 15 per cento. Oltre 200.000 si aggiunge il 20 per cento.

 

Il problema è di carattere giuridico come ha spiegato la consigliera di Inpgi Futuro Paola Cascella in sede di dichiarazione di voto. Agli atti è stata depositata una memoria che riportiamo.

“Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI ha come competenza sua propria quella di poter variare le aliquote dei contributi obbligatori che devono essere versati dal datore di lavoro e dal giornalista.

E’ invece soltanto attraverso una specifica previsione di legge che può essere imposta una trattenuta sul trattamento pensionistico già determinato.

Infatti, il c.d. contributo di solidarietà è stato previsto, per un determinato ammontare e per un periodo di tre anni, dall’art. 1, comma 486, della legge 27/12/2013 numero 147.

E’ dunque illegittimo introdurre, con atto regolamentare, un contributo di solidarietà che ecceda in termini temporali e/o quantitativi quello previsto dalla legge.

Se e in quanto la delibera all’esame preveda un contributo di solidarietà eccedente in termini temporali e/o quantitativi il contributo di solidarietà la cui imposizione è consentita dalla legge (articolo 1, comma 486, della legge 27/12/2013 numero 147), essa va considerata illegittima.

Si tratta anche di un principio di giurisprudenza consolidata (confronta Cassazione civile, sezione Lavoro, 8/1/2015 numero 53; Cassazione civile, sezione Lavoro, 6/4/2016 numero 6702)”.

La memoria depositata agli atti da Inpgi Futuro è stata compilata con la stretta collaborazione dell’avvocato amministrativista Maria Rosaria Russo Valentini, da poco entrata nella squadra di consulenti di Puntoeacapo, che ringraziamo vivamente.

 

3 Commenti "INPGI, PERCHE’ NO AL PRELIEVO SULLE PENSIONI"

  1. Ridurranno anche gli stipendi ai dirigenti dell’Inpgi?

  2. Giancarlo Calzolari | 12 Ottobre 2016 ore 15:54 | Rispondi

    Hanno distrutto i sogni e le speranze dei nostri ragazzi che forse avrebbero desiderato seguire i nostri percorsi professionali ma hanno dovuto obbligatoriamente scegliere altre professioni: il rimescolamento continuo delle scelte di lavoro forse in questa fase, non contribuisce al consolidamento sociale.

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