INPGI, NESSUN OBBLIGO DI DIMISSIONI PER I PENSIONATI IN CDA

 

I pensionati eletti nel Consiglio di amministrazione dell’Inpgi possono restare al loro posto fino al termine del mandato affidatogli dai giornalisti che li hanno scelti.

La circolare del ministro Marianna Madia, che vieta alle casse previdenziali di affidare incarichi dirigenziali a ex lavoratori “in quiescenza” (che comunque avrebbero dovuto rinunciare a qualsiasi compenso), non riguarda infatti via Nizza.

Dopo che il ministero del Lavoro aveva scritto all’ente per invitarlo ad applicare la normativa, i consiglieri di Inpgi Futuro Paola Cascella e Carlo Chianura, entrambi pensionati, hanno chiesto un approfondimento giuridico alla avvocata amministrativista Maria Rosaria Russo Valentini, consulente di Puntoeacapo. L’obiettivo era di capire se, dopo la lettera del ministero, erano doverose le dimissioni dall’incarico. In precedenza c’erano state in merito rassicurazioni formali espresse pubblicamente qualche settimana fa dalla direttrice generale dell’Istituto Mimma Iorio.

Russo Valentini, come si può leggere nel testo integrale che pubblichiamo di seguito, esclude che la norma riguardi l’Inpgi, che è sì inserito nell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, ma non ha natura di ente pubblico e, per statuto, ha personalità giuridica di ente privato.

Non solo. Il potere di controllo esercitato dai ministeri del Lavoro e dell’Economia non ha a che vedere con la gestione attiva dell’Istituto, né con la nomina dei suoi organi sociali (che compete ai giornalisti attraverso le elezioni che si svolgono ogni quattro anni), ma esclusivamente con la vigilanza.

Oltre a Cascella e Chianura, i pensionati che siedono nel consiglio di amministrazione dell’ente sono tre, uno dei quali, Giuseppe Gulletta, è vicepresidente.

Ecco il parere legale dell’avvocata Russo.

Il divieto di conferire incarichi dirigenziali/direttivi e/o cariche di governo a soggetti in quiescenza è rivolto, dall’art. 5 comma 9 d.l. n. 95/2012 (come modificato dalla “legge Madia” d.l. n. 90/2014), a:

– pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 d.lgs. n. 165/2001;

– “pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

A tali “pubbliche amministrazioni” è fatto divieto di conferire i suddetti incarichi sia al proprio interno, sia in “enti e società da esse controllati”.

Ora, INPGI:

1) non è una pubblica amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 d.lgs. n. 165/2001;

2) è effettivamente inserito nel conto economico consolidato di cui all’elenco ISTAT, ma la legge Madia si rivolge esclusivamente alle “pubbliche amministrazioni” di cui all’elenco in questione, ed INPGI non lo è; INPGI, infatti, pacificamente non ha natura di ente pubblico, ma, per espressa disposizione del d.lgs. n. 509/1994 e del suo stesso Statuto (art. 1), ha personalità giuridica di diritto privato. L’ANAC, in un parere reso proprio in relazione ad un altro ente previdenziale (INARCASSA), ha chiaramente affermato che “il mero inserimento di un ente nell’elenco ISTAT non può implicare automaticamente l’applicazione del d.lgs. n. 150/2009 [si trattava, in quel caso, dell’applicazione di alcune norme del “decreto Brunetta”, ndr], […] è comunque indispensabile […] la natura di ente pubblico, mentre all’Inarcassa è espressamente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato”.

3) Nemmeno può applicarsi, nei confronti dell’INPGI, la parte della norma che parla di “enti e società controllate” dalle pubbliche amministrazioni, e ciò per due ordini di ragioni:

  1. a) anzitutto il divieto di conferire incarichi a soggetti in quiescenza non è rivolto direttamente agli enti/società in questione, ma esclusivamente alle pubbliche amministrazioni che li controllano;
  2. b) in secondo luogo, il concetto di “controllo” inteso dalla norma non è riferibile all’INPGI; si consideri a questo proposito l’art. 1 comma 2 lett. c) d.lgs. n. 39/2013, che così definisce gli “enti di diritto privato in controllo pubblico”: ” le societa’ e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attivita’ di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. Si tratta, insomma, di un “controllo” nel senso di potere della pubblica amministrazione di gestire direttamente l’ente o la società, ad esempio mediante una partecipazione azionaria o la nomina diretta degli organi sociali. E non è questo il caso di INPGI rispetto ai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, la cui attività rispetto all’Istituto non è di gestione attiva né di nomina degli organi, ma esclusivamente di vigilanza (art. 1 Statuto).

 

In conclusione, ritengo che il divieto di cui all’art. 5 comma 9 d.l. n. 95/2012 come modificato dalla legge Madia non sia applicabile ad INPGI e, conseguentemente, agli incarichi di componenti del CdA dell’Istituto.

Avvocata Maria Rosaria Russo Valentini

 

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