INFORMAZIONE, RAPPORTO CON LE PROCURE E PRESUNZIONE DI INNOCENZA: UNA SFIDA PER I GIORNALISTI

di Giovanni Innamorati per l’Ufficio Studi e Ricerche di Puntoeacapo

Ha destato preoccupazione nel mondo giornalistico, segnatamente tra i colleghi che seguono la cronaca giudiziaria, l’entrata in vigore a novembre del decreto legislativo 188/2021 che recepisce una direttiva europea che mira a rafforzare e rendere effettivo il diritto alla presunzione di innocenza di chi è sottoposto a procedimento penale.

Un diritto di cui i giornalisti italiani si sono fatti carico introducendolo nel proprio codice deontologico, dedicandogli l’intero articolo 8 e non una semplice citazione. Ma vedremo che proprio la non osservazione di queste norme deontologiche è parte del problema che ha spinto il governo e il Parlamento a varare queste norme.

Personalmente ho seguito per l’Ansa il vivace dibattito nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato, facendo decine di lanci e pezzi, e mi sono meravigliato della scarsa attenzione a questo passaggio sulle testate giornalistiche, che solo ora hanno capito le implicazioni per la nostra professione. Ma vediamo le norme che sono indirizzate non ai giornalisti ma ai magistrati e in particolare alle Procure.

Il principio generale del decreto legislativo afferma che “è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è accertata con sentenza o decreto penale irrevocabile” (articolo 2, coma 1); da tale principio generale seguono una serie di prescrizioni concrete, che hanno suscitato preoccupazione nei cronisti, dato che impongono ai magistrati e alle autorità di polizia dei paletti nelle modalità di comunicazioni riguardanti i procedimenti penali in tutte le loro fasi.

Come prevede già l’attuale norma, “il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione”; ma ecco la novità: tale rapporto deve avvenire “esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenze stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustifica” (articolo 3, comma 1.a).

La prima preoccupazione dei giornalisti è che il mondo della magistratura non colga il senso delle nuove norme: non si tratta di limitare il flusso di informazioni ai giornali ma di tutelare la presunzione di innocenza degli imputati. Quindi è necessario che le Procure della Repubblica non lesinino i comunicati, anche più volte al giorno se necessario (a proposito, non avranno bisogno di un giornalista che gli faccia da ufficio stampa?), e che ricorrano alle conferenze stampa, dove i cronisti possono porre domande agli inquirenti, con altrettanta abbondanza “nei casi di particolare rilevanza pubblica”.

L’unico divieto riguarda rapporti informali con gli organi di informazione, ma questo implica la moltiplicazione degli altri due canali esplicitamente previsti, appunto comunicati e conferenze stampa.

L’altro comma che ha suscitato preoccupazione (art 3, comma 1.b) afferma che “la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico”.

Anche in questo caso sta alle Procure (ma anche al ministero vigilante, al Csm e all’Anm) capire il senso del termine “specifiche ragioni di interesse pubblico”. Il divieto di diffondere informazioni quando mancano queste “specifiche ragioni” serva a tutelare il diritto alla presunzione di non colpevolezza dell’anonimo cittadino, che non vede il proprio nome sui media della propria città per un reato che non desta allarme sociale (principio inserito nel comma B dell’articolo 8 del nostro Testo unico di deontologia).

Ma quando l’imputato non è un anonimo cittadino, o quando il reato desta allarme sociale, le “specifiche ragioni di interesse pubblico” sussistono, e viene meno il divieto di diffusione di informazioni. Un ulteriore comma dà indicazioni analoghe agli ufficiali di polizia giudiziaria. Il procuratore della Repubblica, nei casi di reati per i quali sussistono “specifiche ragioni di interesse pubblico”, può autorizzarli a fornire “tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato”.

Oltre a vigilare tramite gli Ordini regionali affinché le Procure della Repubblica interpretino il senso profondo del nuovo decreto legislativo e non penalizzino il diritto dei cittadini ad essere informati, noi giornalisti dobbiamo porci una domanda. Perché questo nuovo provvedimento legislativo, che sa tanto di grida manzoniana, nel senso che deve imporre nuove prescrizioni dato che le precedenti non sono state efficaci?

Anche se non nominati esplicitamente, siamo tirati in causa anche noi, perché in questi anni il fatto che oggettivamente il diritto alla presunzione di innocenza non è stato assicurato anche per nostre mancanze: è oggettivo il fatto che è il circuito mediatico a determinare nell’opinione pubblica la concezione che l’impianto accusatorio delle Procure corrisponde alla realtà dei fatti, sin dal primo atto del procedimento, senza attendere che si giunga a sentenza.

Dobbiamo ammettere che in moltissime vicende giudiziarie, nei nostri articoli abbiamo fatto nostro l’impianto accusatorio delle Procure sin dai primi atti dei procedimenti, specie in alcuni casi clamorosi in cui sono stati coinvolti personalità politiche o comunque pubbliche. Quando poi l’impianto accusatorio, nelle varie fasi del procedimento, viene smantellato, ecco che a rimanere perplesso è il nostro lettore.

Ma come? Voi giornalisti non ci avevate spiegato che le prove lo inchiodavano? Rammento alla comune memoria alcuni casi emblematici: l’ex sindaco di Sesto San Giovanni, Filippo Penati, accusato di essere il dominus del “Sistema Sesto”, sintagma che divenne titolo fisso nei quotidiani lombardi; la virologa Ilaria Capua, sulla quale diversi articoli presero per oro colato l’indagine della Procura di Roma per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati quali corruzione, traffico illecito di virus e epidemia; l’inchiesta sugli affidi in Val d’Enza, denominata “Angeli e Demoni”, pur imperniata su fatti oggettivamente gravi e che hanno condotto a condanne, in cui il sindaco di Bibbiano veniva dapprima accusato di gravi reati che nel corso del procedimento sono stati via via derubricati fino al concorso in abuso d’ufficio (tra l’altro una delle norme del decreto legislativo vieta di denominare le inchieste con titoli che inducano a ritenere colpevoli di indagati e gli imputati).

A mio giudizio oltre a incalzare le Procure della Repubblica perché interpretino nella giusta ratio le nuove norme, come giornalisti dobbiamo prendere coscienza del nostro codice deontologico. Prendere per oro colato la tesi di una Procura può essere un semplice atto di pigrizia, perché ci fornisce tutti gli elementi di una storia che ha un inizio e una conclusione (l’imputato è sicuramente colpevole). Tuttavia è nostro dovere tutelare due diritti fondamentali: quello dell’imputato alla presunzione di non colpevolezza, e quello dei cittadini-lettori ad essere informati correttamente.

Per stimolare il nostro esame di coscienza cito un episodio recentissimo. Il 6 dicembre scorso è stato arrestato il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, per reati di tipo finanziario (legati ad altre attività imprenditoriali e non al calcio). Ebbene, tutti i servizi nei Tg serali iniziavano con lo sketch di Ferrero all’ultimo Festival di Sanremo, in cui diceva che la sua canzone preferita era “Voglio una vita spericolata”: come ad intendere che dalle parole era passato ai fatti e che quindi è senz’altro colpevole.

Alcuni servizi hanno inserito spezzoni dei tempi in cui era attore e interpretava personaggi macchiettistici, anche questo un elemento estraneo all’indagine e contrario al nostro testo unico di deontologia. Questi elementi non erano certo presenti negli atti con cui la Procura ha chiesto l’arresto di Ferrero, ma noi ci siamo prestati a fare i volenterosi carnefici della Procura senza che neanche ci venisse richiesto. Il problema è dunque culturale.

In conclusione il decreto legislativo è una sfida alle Procure della Repubblica a interpretare la “ratio” autentica delle norme e della direttiva europea che ne è a fondamento; ma è una sfida anche a noi giornalisti a conoscere la nostra deontologia, ad aver coscienza del nostro ruolo sociale, e dei diritti sia degli imputati che dei lettori a essere informati correttamente.

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