INPGI, DUBBI E CERTEZZE SUL CUMULO GRATUITO DEI CONTRIBUTI

 

di Gianni Dragoni*

 

E’ legge il cumulo gratuito dei contributi previdenziali versati in diverse gestioni. La novità, introdotta da un emendamento nella legge di Bilancio per il 2017, è ora definitiva in seguito all’approvazione finale della legge al Senato.

La nuova norma estende a tutti il campo di applicazione del cumulo dei contributi senza oneri, che era riservato inizialmente solo alle gestioni Inps e all’Inpgi 1. Pertanto si potranno sommare sia i contributi versati presso le diverse gestioni Inps (comprese ex Inpdap, ex Enpals o altro), sia quelli versati nei regimi previdenziali dei liberi professionisti, lavoratori autonomi, fino alla gestione separata Inpgi 2. La pensione sarà pagata pro rata secondo i periodi contributivi versati in ogni gestione.

La novità legislativa interessa anche i giornalisti. Ma ci sono dei punti di incertezza sull’applicazione per chi ha una storia lavorativa frammentata tra diverse gestioni. E il quadro si complica perché la legge di Bilancio entrerà in vigore all’inizio del 2017, quando dovrebbe entrare in vigore anche la riforma previdenziale approvata il 28 settembre dal consiglio di amministrazione Inpgi che innalza le soglie di età e, in alcuni casi, di contributi minimi versati. A questo proposito va ricordato che si è ancora in attesa del parere dei ministeri vigilanti, il Lavoro e l’Economia. Pertanto, a meno di tre settimane dall’inizio del 2017, ancora non sappiamo se la riforma della previdenza Inpgi verrà approvata dal governo così com’è e quindi potrà entrare in vigore nei tempi previsti, o se invece i ministeri disporanno diversamente. E se il parere non dovesse essere espresso entro la fine di quest’anno, le regole attuali continurebbero ad applicarsi anche nel 2017, fino alla pronuncia dei due ministeri.

Vediamo alcune situazioni. Pensione di vecchiaia. La riforma approvata dall’Inpgi eleva l’età pensionabile per gli uomini dai 65 anni attuali a 66 anni nel 2017 e a 66 anni e 7 mesi dal 2018. Per le donne l’età dai 62 anni attuali sale a 64 anni nel 2017 e arriverà alla stessa soglia degli uomini nel 2019. Occorrono oggi e anche nella riforma almeno 20 anni di contribuzione per avere la pensione di vecchiaia. Con il cumulo gratuito dal 2017 si potrà ottenere la pensione di vecchiaia, al compimento dell’età prevista, senza fare la ricongiunzione a pagamento nella gestione principale anche se i contributi (minimo 20 anni) sono stati versati in gestioni diverse, purché naturalmente in periodi non coincidenti, per esempio Inpgi e Inps, oppure Inpgi e Inpdap, o Inpgi ed Enpals.

Pensione di anzianità. Ricordiamo che la riforma dell’Inpgi innalza i requisiti per questa pensione, detta anche “di vecchiaia anticipata”. Oggi può essere richiesta (con penalizzazione) con 57 anni di età e 35 anni di contributi (con 40 anni di contributi non ci sono penalizzazioni). Dal 2017 – se la riforma verrà approvata dai ministeri del Lavoro ed Economia – bisognerà avere almeno 62 anni di età e si innalzerà progressivamente il periodo minimo di contribuzione: 38 anni nel 2017, 39 anni nel 2018, 40 anni dal 2019 in poi. Con il cumulo gratuito sarà possibile accedere alla pensione anticipata senza dover fare la ricongiunzione onerosa, utilizzando i contributi versati in gestioni diverse.

Attenzione però all’anzianità contributiva necessaria. Su questo punto circolano informazioni diverse. Secondo una nota diffusa dall’Ansa dopo l’approvazione della legge di Bilancio, se un giornalista nel 2020 – immaginando che a quella data sarà in vigore anche la riforma previdenziale – avrà 62 anni, 30 anni di contributi Inpgi 1 e 10 anni di contributi Inpgi 2 (o di Inps, Enpals, Inpdap e altri) potrà andare in pensione senza dover pagare oneri per la ricongiunzione, con l’assegno che verrà pagato pro quota da ciascuna diversa gestione.

E’ diversa però la spiegazione data dal responsabile area contributi dell’Inpgi, Augusto Moriga, su Facebook. “Per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata (pensione di anzianità), senza effettuare  la ricongiunzione onerosa, il richiedente – a qualsiasi età anagrafica – deve perfezionare una anzianità contributiva complessiva in periodi non coincidenti di almeno 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne). Le diverse quote di pensione saranno tutte pagate dall’Inps, anche per conto degli altri enti, che poi provvedono a rimborsare tale ente per la quota di propria competenza”, sono le parole di Moriga.

Dunque secondo questa versione non basterebbero 40 anni di contributi, versati in parte all’Inpgi 1 e in parte all’Inpgi 2, Inps (o altre gestioni), per fare cumulo gratuito e avere la pensione di anzianità. Moriga ha puntualizzato: “Pertanto, anche nei regimi previdenziali che prevedano un requisito contributivo minore, la pensione di anzianità pro quota mediante il cumulo della contribuzione versata in più gestioni si potrà ottenere solo raggiungendo i più elevati requisiti contributivi previsti dalla “riforma Fornero”. Non è prevista, quindi, la possibilità di pensionamento con tale sistema in presenza di soli 35 anni e nemmeno con 40 anni di contribuzione”.

Per evitare incertezze, dubbi, errori nell’interpretazione e nell’applicazione della nuova normativa, Inpgi Futuro sollecita la dirigenza dell’Istituto dei giornalisti a rendere disponibili tutte le informazioni e i chiarimenti necessari in maniera ufficiale. Speriamo che ci ascoltino. Intanto vi informiamo noi…

 

* Consigliere di Inpgi Futuro, commissione Bilancio

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